Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La nuova legge anticorruzione e la suggestione salvifica del Grande Inquisitore. Profili sostanziali della l. 9 gennaio 2019, n. 3 (di Alberto De Vita)


La l. 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) non ha circoscritto i propri effetti alla materia della corruzione e nem­meno solo a quella dei reati contro la pubblica amministrazione. L’inserimento della nuova disciplina della prescrizione, che ne congela i termini dopo il primo grado di giudizio, insieme alle altre modifiche e ai nuovi istituti introdotti, dimostra che la riforma ha ambizioni ben più ampie. Il quadro complessivo, infatti, presenta elementi univoci: seppure, per una volta, non si riscontra un diffuso incremento delle già sature pene principali (ad eccezione della corruzione per la funzione ex art. 318 c.p. e del traffico d’influenze illecite fraudolento di cui all’art. 346-bis c.p.), si incrementano e si aggravano notevolmente le pene accessorie, soprattutto quelle interdittive e inabilitanti, che spesso diventano permanenti. L’introduzione, poi, di metodi d’indagine estremamente invasivi e insidiosi (si pensi all’estensione dell’agente sotto copertura e del “pentito remunerato” ed anche all’allargamento dei limiti per l’uso del captatore informatico) e la permanente patologica imprecisione di alcune cruciali fattispecie incriminatrici (in particolare l’art. 318 c.p. e l’art. 346-bis c.p.), rendono evidente che la legge in commento ha proseguito la strada, già intrapresa con le precedenti riforme in materia (ad es. con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, che ha ampliato l’uso del captatore informatico alle indagini per i delitti dei pp.uu. contro la P.A., con la l. n. 103 del 23 giugno 2017 sul blocco della prescrizione nei giudizi d’impugnazione e le leggi n. 190 del 6 novembre 2012 e n. 69 del 27 maggio 2015 che hanno comportato notevoli aumenti di pena), di torsione autoritaria del sistema penale che sacrifica i diritti individuali alle esigenze di pretesa efficienza del sistema. Nel contempo, però, il decreto sblocca-cantieri (d.l. 18 aprile 2019, n. 32) elimina di fatto i controlli prima previsti per gli affidamenti di lavori pubblici di valore fino a 200mila euro: eloquente dimostrazione del fatto che la corruzione non viene trattata come una reale emergenza ma solo come pretestoche consente di proseguire il percorso, già intrapreso prima della legge in commento, verso la trasformazione illiberale del nostro sistema penale.

Ma lo scambio tra libertà e maggiore “sicurezza” proposto dall’ennesima legislazione dell’emergenza, non è sempre un processo reversibile, come sa bene il Grande Inquisitore di Dostoevskij: perché il legislatore si adagia sul­l’espediente propagandistico di una umanità redenta a prezzo della libertà, il giudice sulle semplificazioni probatorie e sulle interpretazioni “estensive”, il pubblico ministero sulle invadenti intrusioni investigative e sulle collaborazioni premiali che facilitano ed “efficientano” le indagini. Intanto si asciugano le lacrime di Antigone e resta solo l’intransigenza di Creonte, e se anche dovesse accadere che in tal modo si finisca per condannare un innocente Gesù, si tratterebbe di un accettabile danno collaterale, giustificabile da Pilato con la fittizia democrazia che ha consentito quella condanna. A questo punto, tornare indietro più che impossibile può diventare addirittura inutile, come chiudere la stalla dopo la proverbiale fuga dei buoi.

The new anti-corruption Law and the saving illusion of the Grand Inquisitor. Criminal law profiles of Law 9th January 2019, no. 3

The effects of Law no. 3/2019 (known as“Sweep-the-Corrupt” Law) arenot confined to reforming the regulation of corruption or crimes against the Public Administration. The new Law has amuch wider range of unstated ambitions. These ambitions arerevealedby the freezing of statute of limitations and other measures providedby the Law. The reform introducesincreased criminal penalties in only a few casesbut much greaterincreases in accessory penalties, which have become more severeand, in many cases, permanent. The Law establishes new types of special investigative techniques, such as undercover operations, added to the already existing intrusive measures, very harshpenalties and enlargement of statute of limitations of offence provided for by previous laws (for example, Legislative Decreeno. 216of 29 December 2017 concerningthe use of trojan malware in criminal investigations, Law no. 103 of 23 June 2017 concerningenlargement of statute of limitations, and Laws no. 190 of 6 November 2012and no. 69 of27May 2015 concerningincreased penalties in crimes against the Public Administration). The new Law moves towards a more authoritarian criminal law system that sacrificesindividual rights only to give the illusion of greater security for the "people" and greater severityagainst offenders. At the same time, another law (Decree Law no. 32 of 18 April 2019, the so-called “Unblocking Construction SitesDecree”) decreases the effectiveness of tools for controlling public tenders under the threshold of €150,000. This Decree Law confirms that corruption is not perceived by the legislator as a real emergency but only as a pretext for continuing along the path already begun before this reform towards an illiberal transformation of the criminal law system.

However,the exchange offreedom forgreater "security" proposed by this umpteenth emergency legislation is not always a reversible process, asDostoevsky’sGrand Inquisitor knows well.The legislator takes advantage of the propagandist expedient of redeeminghumanity by taking awayits freedom, the judge of the simplification of evidence and "extensive" interpretation of the law, and the public prosecutor of intrusive investigative methods and collaborations with “pentiti” that facilitate investigations.

In the meantime, the tears of Antigone are drying up and only the intransigence of Creon remains. And even if we might end up condemning an innocent Jesus, it would be considered acceptable collateral damage because justified by Pontius Pilate withhis fictitious democracy allowing Jesus’ condemnation. At this point, going back may be not only impossible butevenuseless, like closing the barn door after the horse has bolted.

SOMMARIO:

Premessa - Il “nuovo” traffico d’influenze illecite e l’incorporazione del millantato credito - La indebita percezione di erogazioni a danno dello stato con abuso delle funzioni - L’ampliamento dello spettro applicativo dell’art. 322-bis c.p. - La (ulteriore) torsione punitiva: le pene principali - Segue:l’estensione/inasprimento delle pene accessorie e le modifiche della sospensione condizionale della pena - Segue: l’esclusione dai benefici penitenziari dei condannati per peculato per appropriazione, concussione, corruzione attiva e passiva e induzione indebita attiva - L’estensione delle tecniche investigative speciali: problemi di diritto sostanziale dell’a­gente “sotto copertura” - La causa di non punibilità del ravvedimento-collaborazione ex art. 323-ter c.p. - Altre modifiche di diritto sostanziale: l’inopinato inasprimento del trattamento sanzionatorio dell’appropriazione indebita - Segue: gli ampliamenti e irrigidimenti sanzionatori in materia di responsabilità da reato degli enti (con l’attenuante della collaborazione) - Segue: l’introduzione della procedibilità d’ufficio per i delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.) e l’eliminazione delle condizioni per la punibilità di delitti contro la P.A. commessi dal cittadino o dallo straniero all’estero - Considerazioni finali: anche la legge “spazzacorrotti” non spazza via (ma enfatizza) la suggestione salvifica del “Grande Inquisitore” coltivata dalle riforme precedenti - NOTE


Premessa

Non sono molte le fattispecie incriminatrici incise dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, battezzata a fini mediatici e divulgativi come “spazzacorrotti”.Se si eccettua l’operazione di fusione per incorporazione del millantato credito nel traffico d’influenze di cui all’art. 346-bis c.p., il leitmotiv della riforma è facilmente (e rozzamente) compendiabile mediante l’abusata metafora del “giro di vite”,seppure con qualche dissonanza (l’enigmatica aggiunta di un periodo finale all’art. 316-ter c.p.). Le altre novità di diritto sostanziale constano per lo più di inasprimenti sanzionatori, soprattutto per quel che riguarda le pene accessorie. L’impianto complessivo della riforma, tuttavia, non è meramente novellistico e, ad uno sguardo attento, l’operazione imbastita si rivela ben più ambiziosa di quanto potrebbe indurre a pensare l’intito­lazione mediatica, incentrataesclusivamente sulla lotta alla corruzione anzi, a ben vedere, ai “corrotti”, alle persone corrotte. C’è stato un momento, nel corso dei lavori preparatori, a partire dal quale l’in­tento perseguito dal legislatoreèapparso più chiaro, ed è stato quando, dopo molte tribolazioni, nel ddl si è insinuato un «intruso d’onore» [1], la nuova disciplina della prescrizione, tradizionale “valvola di sfogo” delle lungaggini del nostro processo penale, che appare ora, di fatto, neutralizzata. All’interno del “campo di tensione” costitutivo del diritto penale moderno [2] la scelta è netta: portando alle estreme conseguenze la scelta già operata un anno e mezzo prima con la riforma Orlando [3] (l. 23 giugno 2017, n. 103), viene ulteriormente privilegiata l’esigenza pubblica di law enforcement a detrimento del dirittodell’individuo ad essere giudicato definitivamente in tempi ragionevoli, come esige il principio del giusto processo che ispira l’art. 111 Cost. Si può dire, quindi, che la legge in commento si pone all’avanguardia delle tendenze in atto nel sistema legislativo penale: la corruzione – emergenza per antonomasiache perdura come taleda un quarto di secolo, accomunata ormai per molti aspetti all’altra emergenza perenne, la mafia – perde le [continua ..]


Il “nuovo” traffico d’influenze illecite e l’incorporazione del millantato credito

Come si è accennato, le fattispecie di reato sulle quali la l. n. 3 del 2019 interviene in modostrutturale sono tre: indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico d’influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Queste ultime due fattispecie vengono fuse attraverso l’incorporazionedel millantato credito nell’art. 346-bis c.p.,con qualche ulteriore accorgimento che ne ha esteso l’ambito di applicazione. L’art. 1, comma 1, l. n. 3 del 2019, alla lett. s) ha abrogato l’art. 346 c.p. [6]mentre, con la successiva lett. t),ha riformulato l’art. 346-bis c.p.in modo da ricomprendervi anche le condotte millantatorie ed altre prima escluse da entrambe le figure di reato.L’attuale formulazione della norma, rubricata ancora come «Traffico di influenze illecite», stabilisce che: «1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare [continua ..]


La indebita percezione di erogazioni a danno dello stato con abuso delle funzioni

L’art. 1, comma 1, lett. l), l. n. 3 del 2019 ha aggiunto, in coda all’art. 316-ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, una circostanza aggravante indipendente ad effetto parzialmente speciale che eleva i limiti edittali sia nel minimo (da sei mesi a un anno di reclusione, quindi con effetto speciale), sia nel massimo (da tre a quattro anni di reclusione, dunque con effetto comune) «se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri». Tra le modifiche introdotte dalla legge in commento, è questa probabilmente la più enigmatica. Assente nella formulazione originaria del ddl, la modifica dell’art. 316-ter c.p. fu proposta con l’emenda­mento n. 1.27 presentato il 5 novembre 2018 alla seduta delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati.Riformulato nella successiva seduta del 6 novembre 2018, fu approvato il 14 novembre 2018 [17]. Non è dato conoscerne le motivazioni perché dagli atti parlamentari risulta che nessuno dei proponenti prese la parola per illustrarlo [18]. Il mistero sulle ragioni della modifica ha alimentato le congetture più varie, persino quella secondo la quale, attraverso l’aggiunta della circostanza specialein caudaall’art. 316-ter c.p., si sarebbe cercato di far confluire intale disposizione le condotte di peculato contestate ad alcuni consiglieri regionali, uno dei quali diventato nel frattempo viceministro, per l’appropriazione di rimborsi spettanti ai gruppi in consiglio regionale per spese non eligibili. In tal senso, prima della modifica oggi vigente, si era pronunciata una sentenza della Corte d’Appello di Milano [19] che aveva ritenuto di qualificare come indebita percezione ex art. 316-ter c.p. l’utilizzazione, da parte di un consigliere regionale, di fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare per finalità estranee all’esercizio del mandato. Tale condotta, contestata come peculato e in tal senso qualificata dal giudice di primo grado, dopo essere stata derubricata come indebita percezione dalla Corte d’Appello fu nuovamente ricondotta nell’ambito del peculato dalla Corte di Cassazione (senza però sortire effetto concreto per la mancata impugnazione della sentenza [continua ..]


L’ampliamento dello spettro applicativo dell’art. 322-bis c.p.

Nel mese di giugno 2018 il Greco [24]pubblicava l’Addenda al Second Compliance Report nell’ambito del Third Evaluation Roundsull’Italia. Nel documento si rilevava, tra l’altro,il parziale inadempimento dellaRaccomandazione II nella parte in cui auspicava l’estensionedell’ambito applicativo delle norme in materia di corruzione a tutti i pubblici ufficiali stranieri [25].È in tale contesto che dev’essere inquadrata la modificadell’art. 322-bis c.p. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. o), nn. 1, 2 e 3 [26]. Com’è noto, l’art. 322-bis c.p. fu introdotto con la l. 29 settembre 2000, n. 300, di attuazione del cd. Terzo pilastro dell’Unione Europea sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, subendo negli anni successivi vari ampliamenti, sia attraverso l’aggiunta di ulteriori figure pubbliche alle quali è stata estesa l’applicabilità delle norme incriminatrici corruttive previste dal codice penale, sia incrementando le fattispecie oggetto di applicazione. Anche in questo caso, la legge in commento continua l’opera delle riforme precedenti e prosegue sulla strada intrapresa per adeguarsi alle prescrizioni del Greco. Lo spettro applicativo della normaviene quindi esteso, sul piano deisoggetti pubblici coinvolti, anche ai membri di tutte le corti internazionali (e non solo della Corte penale internazionale com’era previsto prima), delle assemblee parlamentari internazionali,delle organizzazioni internazionali o sovranazionali e alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito delle organizzazioni pubbliche internazionali, attraverso l’inserimento dei numeri 5-ter e 5-quater nel primo comma della disposizione in esame. L’estensione dell’ambito applicativo della norma si verifica anche con riferimento alle fattispecie di reato applicabili. Non si aggiungono nuove figure di reato oltre quelle, già previste,di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione ma, attraverso la soppressione, al comma 2,n. 2, delle parole «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni [continua ..]


La (ulteriore) torsione punitiva: le pene principali

Per quanto riguarda l’intervento sul sistema sanzionatorio, la legge anticorruzione del 2019 si pone in linea di perfetta continuità con quelle che l’hanno preceduta negli ultimi anni:in mancanza di soluzioni efficaci per dirimere i dilemmi interpretativi e risolvere i dubbi applicativi prodotti dalle riforme precedenti, ci si rifugia nell’aumento delle pene. Avendo trovato limiti edittali già ampiamente saturati dal legislatore precedente [28], ci si è accaniti sui due “anelli deboli” del sistema, individuati nel traffico d’influenze (di cui si è già detto)e nella corruzione per la funzione, unici casi di aumento della pena principale previsti dalla legge “spazzacorrotti”. Il minimo della pena edittale dell’art. 318 c.p. aumenta così da uno a tre anni di reclusione e il massimo passa da sei a ben otto anni di reclusione mentre, nel caso del nuovo traffico d’influenze illecite (che incorpora il millantato credito), la cornice edittale massima aumenta della metà (passando da tre a quattro anni e mezzo) rispetto a quanto previsto in precedenza dall’art. 346-bis c.p. ma diminuisconole pene detentive comminate per le ipotesi di millantato credito di cui all’abrogato art. 346 c.p., e vengono eliminate anche lerelative pene pecuniarie. Le motivazioni addotte nella relazione ministeriale per giustificare l’incremento sanzionatorio della corruzione per la funzione sono tutt’altro che convincenti: in pratica, si auspica che, grazie all’incre­mento sanzionatorio – complice anche l’«alleggerimento dell’onere probatorio» determinato dalla contestazione del reato di cui all’art. 318 c.p. in sede processuale [29]– la giurisprudenza possa rivedere l’indirizzo interpretativo secondo il quale, anche dopo la “conversione” dell’art. 318 c.p. in fattispecie “generale” di corruzione operata dalla legge Severino del 2012, la corruzione “per asservimento” rientrerebbe nel­l’art. 319 c.p. [30]. L’auspicio, tuttavia, non è fondato su di una revisione degli aspetti strutturali delle rispettive fattispecie ma esclusivamente su quella che viene definita come “armonizzazione” del trattamento sanzionatorio della corruzione per la funzione rispetto alla corruzione per atto contrario ai [continua ..]


Segue:l’estensione/inasprimento delle pene accessorie e le modifiche della sospensione condizionale della pena

Anche nella materia delle pene accessorie, la legge in commento prosegue ed esaspera il cammino intrapreso con le riforme precedenti. Così, l’art. 1, comma 1, lett. m), l. n. 3 del 2019, sostituendo l’art. 317-bis c.p., ha ulteriormente aumentato il numero di reati per i quali si applica in perpetuol’interdizione dai pubblici uffici evi ha inserito l’incapacità,perpetua e temporanea, di contrattare con la pubblica amministrazione, già previste dagli artt. 32-ter e 32-quater c.p. Inoltre, diminuendo da tre a due anni il limite della pena concretamente applicata entro il quale la durata delle due pene accessorie non è perpetua ma limitata a cinque anni nel minimo e asette anni nel massimo, ha di fatto esteso i casi di applicazione dellesanzioni accessoriepreesistenti. In origine, l’art. 317-bis c.p., inserito dall’art. 5 l. 26 aprile 1990 n. 86, riguardava la sola interdizione perpetua dai pubblici uffici quale pena accessoria da applicarsi in caso di condanna per i reati di peculato e concussione (artt. 314 e 317 c.p.). La pena poteva diventare temporanea se, per l’effetto di circostanze attenuanti, veniva inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni. Con l’art. 1, comma 75, lett. e), l. n. 190 del 2012, la misura era stata estesa anche ai reati di corruzione propria e corruzione in atti giudiziari (artt. 319 e 319-ter c.p.) ma, in virtù della modifica dell’art. 317 c.p., era stata espunta dal perimetro applicativo dell’art. 317-bis c.p. la concussione per induzione, diventata nel frattempo «induzione indebita» ex art. 319-quater c.p., alla quale, anche dopo tale modifica, la giurisprudenza ritenne di dover comunque applicare la misura interdittiva come prevista dalla norma di parte generale dell’art. 31 c.p. [40]. Ora l’elenco dei reati per i quali si applica l’interdizione dai pubblici uffici è stato nuovamente ampliato, fino a ricomprendere, oltre ai delitti già previsti, anche la corruzione per la funzione (art. 318 c.p.), la corruzione propria aggravata ex art. 319-bis c.p. (che per la verità già vi rientrava, trattandosi di mera circostanza aggravante speciale dell’art. 321 c.p.), l’induzione indebita (art. 319-quater c.p.), la corruzione dell’incaricato di pubblico [continua ..]


Segue: l’esclusione dai benefici penitenziari dei condannati per peculato per appropriazione, concussione, corruzione attiva e passiva e induzione indebita attiva

Nell’ambito dell’incremento afflittivo previsto dalla riforma in commento, un ruolo di assoluto rilievo giocano anche le norme in materia di esclusione dai benefici penitenziari [47], alle quali si farà solo un accenno, rinviando per maggiori approfondimenti allo specifico contributo sull’argomento. L’art. 1, comma 6, l. n. 3 del 2019 inserisce tra i reati “ostativi” di cui all’art. 4-bis, comma 1, l. n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) il peculato (escluso il peculato d’uso), la concussione, tutte le forme di corruzione, attiva e passiva, e l’induzione indebita attiva (artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-bis,319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322, 322-bisc.p.) [48]. Tale inclusione solleva fondati dubbi di ragionevolezza, soprattutto perché attuata in mancanza di qualsiasi riflessione di natura criminologica [49] sui motivi dell’assimilazione di tali reati ai più gravi delitti associativi di mafia, terrorismo, eversione violenta dell’ordine democratico, traffico di stupefacenti e contrabbando, nonché quelli in materia di riduzione in schiavitù, compravendita di schiavi e tratta di persone, reclutamento o induzione alla prostituzione minorile, realizzazione di esibizioni o spettacoli di pornografia minorile, reclutamento dei minori a tale scopo e commercializzazione del relativo materiale, traffico di organi, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, promozione, direzione, organizzazione e finanziamento dell’immigrazione clandestina. In mancanza di esplicite prese di posizione del legislatore sui motivi che lo hanno indotto ad assimilare i reati di “corruzione” in senso lato ad alcuni tra i delitti più gravi e ripugnanti del nostro sistema penale (benché da tale “lista di proscrizione” restino esclusi reati gravissimi, come l’omicidio volontario e la violenza sessuale non di gruppo), l’unica spiegazione plausibile sembra quella del pervicace perseguimento di una strategia di labelling nei confronti dei colpevoli di reati, talvolta anche di modesto rilievo offensivo (come riconosce la stessa Relazione ministeriale con riferimento all’art. 318 c.p.), che devono ricevere comunque lo stigma d’infamità in ragione del tipo d’autore che esprimono [50]. Al condannato per alcuno dei [continua ..]


L’estensione delle tecniche investigative speciali: problemi di diritto sostanziale dell’a­gente “sotto copertura”

La Convenzione di Merida, nell’ambito del capitolo dedicato alla collaborazione internazionale, stabilisce che, per un efficace contrasto alla corruzione, gli stati firmatari possono prevedere l’utilizzo, al­l’interno del loro territorio, di “tecniche investigative speciali” come la «consegna controllata» del pretiumscelerise, «se lo ritengono opportuno», la sorveglianza elettronica o altre forme di sorveglianza nonché le operazioni sotto copertura, consentendo l’utilizzabilità in giudizio delle prove così acquisite [56]. A livello internazionale, le decisioni di consentire la consegna controllata possonoincludere, con l’accordo degli Stati-parte interessati, sia l’intercettazione della merce o dei fondi, sia metodi che permettono alle merci e ai fondi di proseguire integri oppure di essere asportati o sostituiti in tutto o in parte (art. 50, comma 4, UNCOC). Dando attuazione a questa parte della Convenzione con l’art. 1, comma 8, l. n. 3 del 2019, il legislatore si è proposto di potenziare gli strumenti di indagine e di accertamento di un cospicuo numero di reati, inserendo tra i delitti per i quali opera la causa di non punibilità dell’agente sotto copertura di cui al­l’art. 9, comma 1, lett. a),l. n. 146 del 2006, anche quelli di concussione (art. 317 c.p.), tutte le forme di corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, italiani e internazionali (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321e 322-bis c.p.), l’induzione indebita attiva (art. 319-quater, comma 1, c.p.), l’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), il traffico d’influenze illecite (art. 346-bis c.p.), la turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353-bis c.p.). Viene incrementato anche il numero e il tipo di attività scriminate ex art. 9 l. n. 146 del 2006 che ora prevede, per quanto riguarda l’oggetto materiale del reato, la possibilità, per l’agente infiltrato, di acquistare, ricevere, sostituire od occultarenon solo denaro ma anche «altra utilità» nonché cose che costituiscono «prezzo» del reato (in aggiunta ai beni ovvero alle cose che rappresentano oggetto, prodotto o profitto o mezzo per commettere il reato). Sotto il profilo [continua ..]


La causa di non punibilità del ravvedimento-collaborazione ex art. 323-ter c.p.

Con l’art. 1, comma 1, lett. r), l. n. 3 del 2019 è stato inserito nel codice penale l’art. 323-ter c.p. Si tratta di una disposizionepropugnata, con andamento carsico, fin dai tempi di Tangentopoli [62], diretta a scindere e contrapporre le diverse posizioni che caratterizzano i reati contro la pubblica amministrazione a concorso necessario e, in particolare, i delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis c.p., «limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati», nonché gli artt. 353, 353-bis e 354 c.p. La finalità di distinguere e contrapporre le posizioni del corrotto/induttore e del corruttore/indotto viene perseguita prevedendo la non punibilità di chi ha commesso il reato se, prima di avere avuto notizia di indagini a proprio carico in relazione a tale fatto e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione dello stesso, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. In tal caso, la non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.Appare evidente la comunanza di finalità tra questa causa di non punibilità e l’incentivo alla collaborazione offerto dalla circostanza attenuante dell’art. 323-bis, comma 2, c.p. inserito dalla l. n. 69 del 2015. Le due norme, tuttavia, hanno natura diversa e parzialmente differente è anche l’ambito applicativo: l’istiga­zione alla corruzione, ad esempio, è inclusa nell’attenuante dell’art. 323-bis c.p. ma non è stata inserita tra i reati per i quali si applica la clausola di non punibilità ex art. 323-ter c.p.; all’inverso, i delitti in materia di pubblici incanti di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 c.p. – definiti «para-corruttivi» nella Relazione il­lustrativadel Guardasigilli −sono invece compresi nella causa di non punibilità dell’art. 323-ter c.p. ma restano esclusi dall’attenuante di cui [continua ..]


Altre modifiche di diritto sostanziale: l’inopinato inasprimento del trattamento sanzionatorio dell’appropriazione indebita

Le modifiche introdotte dalle lett. u)e v) dell’art. 1, comma 1, della legge in esame, che hanno aumentato i limiti edittali dell’art. 646 c.p. e reintrodotto la procedibilità d’ufficio per alcune forme aggravate di appropriazione indebita e di truffa (modificando l’art. 649-bis c.p.), appaiono eccentriche rispetto all’oggetto della riforma. In occasione della presentazione del disegno di legge, l’inserimento di tali modifiche (inizialmente incidenti solo sulla perseguibilità a querela [68]) fu ricondotto alla necessità di ostacolare la formazione di fondi neri utilizzabili per la corruzione [69]. Tuttavia,l’oggetto delle modifiche non appare coerente con le finalità annunciate. L’aumento dei limiti edittali di pena, infatti, non sembra affatto idoneo allo scopo e la perseguibilità d’ufficio, già prevista in presenza di aggravanti ad effetto speciale, viene reintrodotta per le appropriazioni indebite aggravate dall’abuso di prestazione d’opera (art. 61, n. 11, c.p.) o se commesse su cose possedute a titolo di deposito necessario (art. 646, comma 2, c.p.), solo se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla stessa è di rilevante gravità. Nel caso della truffa aggravata e della frode informatica (artt. 640 e 640-ter c.p.), la modifica dell’art. 649-bis c.p. non ottiene alcun effetto, poiché entrambi i delitti erano già perseguibili d’ufficio se commessi«profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» (art. 61, n. 5, c.p.) ovvero arrecando alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7, c.p.) [70].


Segue: gli ampliamenti e irrigidimenti sanzionatori in materia di responsabilità da reato degli enti (con l’attenuante della collaborazione)

L’irrigidimento operato dalla legge in commento sulla disciplina delle pene accessorie a carico delle persone fisiche condannate per reati contro la pubblica amministrazione ha indotto il legislatore a ritenere necessaria un’armonizzazione con le sanzioni previste per gli enti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Pertanto, l’art. 1, comma 9, l. n. 3 del 2019 interviene sull’art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001 con le seguenti modifiche: – il delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) viene inserito nell’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 tra le fattispecie che possono determinare la responsabilità dell’ente nella forma meno grave (sanzione pecuniaria fino a duecento quote); – le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 e rese applicabili dal­l’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2001 nelle ipotesi di concussione (art. 317 c.p.), corruzione attiva e passiva (propria e in atti giudiziari: artt. 319, 319-bis, 319-ter, 321 c.p.), induzione indebita (art. 319-quater), istigazione alla corruzione propria (art. 322, commi 2 e 4, c.p.) sono state aggravate e differenziate a seconda della qualifica soggettiva rivestita dal colpevole del reato presupposto: se si tratta di soggetti apicali la durata non può essere inferiore a quattro anni e superiore a sette anni mentre, per i sottoposti, i limiti sono ridotti nel minimo a due anni e nel massimo a quattro anni (prima della riforma era previsto in tutti i casi il limite minimo di un anno).Per esigenze di coordinamento, l’art. 1, comma 6, l. n. 3 del 2019 modifica anche l’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, al fine di chiarire che la durata delle sanzioni interdittive ivi prevista in via generale (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) è derogata dalla disposizione di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2001. Va osservato, a questo punto, che il quinto comma dell’art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001, prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive «nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3». La mancanza di un riferimento anche alle fattispecie richiamate dal quarto comma dello stesso articolo (quelle degli artt. 320 e 322-bis c.p.) ha fatto dubitare che le sanzioni interdittive fossero applicabili nel caso di delitti commessi dall’incaricato di pubblico servizio e in caso di [continua ..]


Segue: l’introduzione della procedibilità d’ufficio per i delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.) e l’eliminazione delle condizioni per la punibilità di delitti contro la P.A. commessi dal cittadino o dallo straniero all’estero

Gli artt. 7 ed 8 della Convenzione di Strasburgo prevedono, tra i provvedimenti da adottare, l’incri­minazione della corruzione attiva e passiva [77] tra privati commessa nell’ambito di un’attività commerciale. Com’è noto, l’art. 1, comma 76, l. n. 190 del 2012 ha introdotto all’art. 2635 c.c. la fattispecie di corruzione tra privati. Successivamente, con il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) la normativa è stata implementata, rendendola più aderente alle richieste del GRECO e inserendo anche all’art. 2635-bisc.c. la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati. Tuttavia, nel già citato Addendum al Secondo rapporto di conformità sull’Italia, pubblicato nel giugno 2018, il GRECO ha ritenuto ancora solo parzialmente implementata la raccomandazione IV dell’Evaluation Report on Italy redatto nel marzo 2012 nell’ambito del Third Evaluation Round, a causa del mantenimento, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 38 del 2017, della condizione di procedibilità a querela del reato (non richiesta solo per le ipotesi in cui dalla condotta corruttiva derivi una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi). Sulla questione, tuttavia, l’Addendum del GRECO non aveva richiesto ulteriori informazioni all’Italia, perché sul punto vi era stata un’espressa riserva del nostro Paese, rinnovata nel 2017 (con l’impegno di riconsiderare la questione dopo tre anni). Tuttavia, senza aspettare tale termine, l’art. 1, comma 5, l. n. 3 del 2019, nell’ambito della generale rinuncia a rinnovare alla scadenza le riserve apposte alla Convenzione di Strasburgo (art. 1, comma 10, l. n. 3 del 2019) [78], in accoglimento delle raccomandazioni del GRECO, ha eliminatola perseguibilità a querela della corruzione e dell’istigazione alla corruzione tra privati attraverso l’abrogazione del quinto comma dell’art. 2635 cod. civ. e del terzo comma del successivo art. 2635-bis. Con l’art. 1, comma 1, lett. a)e b), l. n. 3 del 2019 sono state accolte anche le raccomandazioni del Greco per l’eliminazione dei limiti posti dagli artt. 9 e 10 c.p. alla perseguibilità dei delitti [continua ..]


Considerazioni finali: anche la legge “spazzacorrotti” non spazza via (ma enfatizza) la suggestione salvifica del “Grande Inquisitore” coltivata dalle riforme precedenti

Nel corso dell’esame delle modifiche introdotte dalla legge in commento, ne è stata più volte sottolineata la continuità con le riforme precedenti, soprattutto quelle degli ultimi anni. In tutti i settori interessati – aumento delle pene, irrigidimento del trattamento sanzionatorio anche accessorio, ampliamento e semplificazione del ricorso a metodi d’indagine intrusivi e insidiosi – quest’ultimo intervento legislativo aumenta ed esaspera le tendenze già in atto. Le vere novità sono poche, e quelle poche non sono in genere da salutare con particolare favore. Tra le esasperazioni più evidenti, vi è l’assimilazione del trattamento sanzionatorio e investigativo dei delitti contro la pubblica amministrazione con quello dei reati di mafia, anche questa volta aderendo a un indirizzo legislativo già intrapreso da altri. È noto il caso emblematico, frutto della precedente legislatura, dell’inserimento nel codice di prevenzione antimafia delle ipotesi in cui vi sia il sospetto anche di un solo [79] episodio di corruzione o di altri reati contro la pubblica amministrazione, pur con il limite che tali reati siano inquadrabili entro un contesto associativo(l. n. 161 del 2017). Già all’epoca corrotti e corruttori furono additati «come nuovi “tipi d’autore” espressivi di una originale carica di “antisocialità generica”, da colpire appunto in via preventiva» [80]. Il rigore esibito in sede penale, però, contrasta con la tendenza all’allentamento dei controlli preventivi. Così, ad esempio, il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) come modificato dal decreto-legge cd. Sblocca-cantieri (d.l. 18 aprile 2019, n. 32) all’art. 36 aumenta a 200 mila euro e a 209 mila euro il limite per il ricorso alla procedura negoziata, rispettivamente, per gli appalti di lavori pubblici e per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione, prevedendo altresì la riduzione da dieci a tre del numero di operatori da consultare nel caso di lavori pubblici. Non sembra un provvedimento coerente con la percezione di una corruzione dilagante, assunta a presupposto della “spazzacorrotti” [81]. Si trascura la prevenzione (salvo quella sulla trasparenza dei partiti politici) e [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2019