Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Danila Certosino)


Avviso di conclusione delle indagini preliminari e tutela della persona offesa dal reato Il 19 marzo 2019 la Commissione Giustizia del Senato in sede referente ha iniziato l’esame del d.d.l. S. 1080, recante «Modifica dell’art. 415 bis c.p.p. in materia di avviso della conclusione delle indagini preliminari», presentato il 20 febbraio 2019 su iniziativa dell’on. Dario Damiani ed altri. Ponendosi in linea di continuità con le ultime statuizioni legislative che hanno rafforzato la posizione della persona offesa all’interno del procedimento penale, la presente proposta di legge intende garantire ulteriormente il diritto di informazione della vittima durante la fase investigativa. Già con l’entrata in vigore del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 – che ha recepito all’interno del nostro ordinamento la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – sono state inserite nel codice di procedura penale alcune disposizioni normative che riconoscono alla vittima il diritto di essere informata in merito al procedimento penale che la coinvolge, ottemperando così a quanto prescritto dal legislatore europeo, il cui intento è quello di far sì che la parte lesa diventi un soggetto processuale a tutti gli effetti. Con il disegno di legge in commento, il testo dell’art. 415-bis c.p.p. viene così interpolato: «il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411, fa notificare alla persona offesa e al suo difensore, se nominato, nonché all’indagato e al suo difensore avviso della conclusione delle indagini». La nuova formulazione normativa non limiterebbe, quindi, l’inoltro alla persona offesa e al suo difensore dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. nelle sole ipotesi di maltrattamenti in famiglia e stalking – come attualmente disciplinato a seguito della modifica operata dall’art. 2, comma 1, lett. h), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013, n. 119 – prevedendo un obbligo generale di notifica. Alla persona offesa verrebbero, inoltre, estesi i medesimi poteri riconosciuti al soggetto indagato, ovvero la facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, presentare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine. Appare evidente come la proposta de qua si collochi in piena sintonia con il dettato dell’art. 24 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» e, quindi, anche e soprattutto chi subisce una condotta illecita e potenzialmente penalmente rilevante. Come sottolineato nella relazione illustrativa, [continua..]

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