Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La tutela della difesa tecnica nei riti camerale e di sorveglianza: la svolta garantista della Cassazione (di Alessandra Sanna (Professore associato di Diritto processuale penale ed esecuzione penale – Università degli Studi di Firenze))


La pronuncia segnala l’abbandono di un indirizzo nato agli albori del codice e mai ripudiato: l’esclusione dell’isti­tuto del rinvio per legittimo impedimento del difensore dall’ambito dei procedimenti camerali, compresi quelli contraddistinti dalla necessaria presenza del difensore, come il rito di sorveglianza. L’unica eccezione alla regola, rappresentata dall’udienza preliminare, avrebbe risposto a specifiche esigenze e non poteva perciò estendersi oltre i confini segnati dalla fase. Ne derivava un cospicuo indebolimento del diritto di difesa, poco confacente ai canoni del contraddittorio e della parità delle armi pretesi dall’art. 111, comma 2, Cost. Al vulnusintende rimediare la decisione in esame, attraverso un’inedita lettura delle norme in gioco, persuasiva nei contenuti e apprezzabile per i riflessi sul piano delle garanzie.

The protection of the right to counsel in the "in chambers" proceeding and in the surveillance procedure: the Supreme Court enhances the guarantees

The decision signals the abandonment of a jurisprudential orientation born at the dawn of the code and never repudiated: the exclusion of the institute of postponement due to the legitimate impediment of the lawyer in the “in chambers” proceedings, including those where the presence of the lawyer is necessary, such as the surveillance procedure. The only exception to the rule, represented by the preliminary hearing, would have responded to specific needs and could not therefore be extended beyond the boundaries of that phase. The result was a conspicuous weakening of the right of defense, not consistent with the canons of the adversary procedure and the equality of arms claimed by art. 111 paragraph 2 of the Constitution. The decision under consideration intends to remedy this shortcoming, through an unprecedented reading of the rules at stake, persuasive in content and commendable for the impact on the level of guarantees.

 
LA PORTATA DELLA DECISIONE: L’INCREMENTO DELLE GARANZIE NEL RITO CAMERALE La decisione in commento s’inserisce nell’alveo di un indirizzo volto meritoriamente a scalfire l’im­postazione maggioritaria – finora insensibile ai mutamenti del quadro normativo e sistematico – capace di svuotare le garanzie difensive nel rito di sorveglianza. La Corte di legittimità è stata qui chiamata a vagliare la correttezza dell’operato del giudice di merito che, dinanzi alla richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore di fiducia per un impedimento riconducibile a ragioni di salute, «adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato» [1], procedeva comunque oltre nello svolgersi dell’iter ex art. 678 c.p.p., previa nomina del difensore d’ufficio. Il diniego dell’istanza poggiava sul consolidato orientamento giurisprudenziale che amputa dall’area applicativa del diritto al rinvio ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p. l’intero genus dei procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, quale il rito di sorveglianza tipico. Ma questa volta la Corte si distacca dai consueti itinerari esegetici, per valorizzarne uno inedito, più consono ai valori del giusto processo oramai sedimentatisi nella coscienza giuridica e sorretto da condivisibili premesse argomentative cui si ritiene opportuno dare «continuità». Si allude in specie alla «disciplina generale» ex art. 127 c.p.p., «applicabile per tale sua natura a ogni udienza in camera di consiglio», che, correttamente interpretata, conduce a riconoscere in capo al difensore investito dal legittimo impedimento un diritto al rinvio, non comprimibile in forza di «subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale», né sostituibile dalla nomina ufficiosa del sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. Può qui cogliersi appieno la portata della pronuncia: la svolta impressa sul terreno delle garanzie non riguarda la sola fase dell’esecuzione ma, alla radice, il modello stesso del rito in camera di consiglio. È in virtù di un’inedita chiave interpretativa dell’archetipo ex art. 127 c.p.p. che l’area del diritto al rinvio, finora garantito con esclusivo riguardo alla sede dell’udienza preliminare e del dibattimento, si allarga a comprendere l’intera area dei procedimenti camerali, a prescindere – si badi – dalla natura necessaria o solo eventuale della partecipazione del difensore, per diventare, così un pilastro indefettibile della difesa tecnica. Segue il corollario: la tutela del diritto in parola, si espande di necessità al procedimento di sorveglianza, modellato sullo schema [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 5 - 2018