Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La tutela del segreto esterno: "virgin mind" del giudice e nuovi media (di Cataldo Intrieri Flavia Piqué)


La diffusione al di fuori del processo degli atti di indagine costituisce un ostacolo all’esercizio del diritto di difesa per il forte pregiudizio che arreca all’indipendenza psicologica del giudice. Questi deve conoscere il materiale probatorio durante la sua formazione nella dialettica tra le parti. Scopo dell’articolo è l’analisi del problema e l’indi­viduazione di possibili rimedi nel rispetto dei principi del giusto processo.

 

The influence of new media on the trial: judge’s “virgin mind”

The dissemination before the trial of investigative acts has burdened the lawyers with the task of dislodging opinions and prejudices from the judges mind. It has also created a bias to the trial judge’s “virgin mind”. In fact, in order to ensure that the decision emerges from the dialectic of party debate, the judge should enter the case unaware of all matters. The judge should acknowledge only the evidence produced in court and decide only on that basis. The aim of the present work is to analyze this issue and to propose a solution based on the constitutional principles, the right to a fair trial and the principles of due process of law.

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PREMESSA Il rapporto tra informazione e giustizia ha assunto nel tempo un valore paradigmatico delle distorsioni e delle patologie che affliggono settori cruciali della democrazia. Qui hanno finito per riversarsi fattori non solo strettamente giuridici ma anche politici, sociali e addirittura psicologici: la giustizia “filtrata” dai media (compresi i social network) è, infatti, qualcosa di virtualmente differente dalla realtà delle aule giudiziarie e pur tuttavia assolutamente prevalente nelle analisi tecniche, politiche, fino alle sciatte chiacchiere da talk show. La progressione è stata inarrestabile: se in un primo momento i media si limitavano ad essere solo uno specchio (magari deformante) della realtà processuale, oggi si può ben dire che sono arrivati a costituire in taluni casi, elementi rilevanti ai fini della valutazione giuridica delle fattispecie oggetto dei processi penali. Come analizzeremo più avanti la soggettività della percezione cognitiva è caratteristica che investe anche la mente del giudice: come un qualsiasi cittadino rientra anch’egli nell’indistinto magma della definizione di pubblica opinione. Di più, la percezione in diverse fattispecie penali è strumento di integrazione della norma. Basti pensare a nuovi reati come gli atti persecutori o la concussione per induzione in cui il sentimento soggettivo della vittima (la condizione di timore, l’ansia, addirittura il cambiamento delle abitudini di vita) costituisce l’evento o comunque uno degli elementi necessari alla configurazione del reato. Contemporaneamente, l’apertura all’evoluzione ermeneutica, alla comprensione della norma in funzione del contesto sociale, ha allargato ancor di più l’orizzonte portando ad esempio a nuove caratterizzazioni dei reati di criminalità organizzata. Le c.d. “nuove mafie”, ad esempio, non hanno più nulla che le leghi alle antropologie originali se non la condizione di assoggettamento della collettività in ragione della percezione della forza intimidatoria dell’organizzazione [1]. Da ultimo, una importante sentenza delle SS.UU. [2] sui captatori informatici occulti ha ridisegnato secondo un nuovo modello universale la struttura della criminalità organizzata, che molto risente della evoluzione sopra descritta. La novità dell’evoluzione interpretativa reca con sé l’incognita di fattori nuovi che si inseriscono nel complesso processo di formazione del diritto vivente: quello cognitivo rischia di assumere un valore decisivo come contenitore degli umori e delle spinte sociali. In tale ottica, il forte richiamo mediatico delle indagini più eclatanti e la letterale “ invasione” di tutti gli organi di informazione con filmati ed intercettazioni contenute negli atti sin dalle prime mosse delle indagini, le scene [continua..]

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