Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La perdita di efficacia della misura nella disciplina dei mezzi di controllo cautelare (di Daniela Vigoni)


La legge n. 47 del 2015, al fine di garantire il rispetto dei termini della procedura di riesame, punta sull’inefficacia dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva e sul divieto di rinnovazione, salve eccezionali esigenze cautelari. In questo contributo si rilevano talune asimmetrie nel sistema dei controlli de libertate, si segnalano le incertezze applicative riguardanti il requisito delle eccezionali esigenze cautelari e si mettono in evidenza i problemi interpretativi che derivano dalle ripercussioni delle modifiche legislative sulla disciplina del riesame in materia reale.

Loss of effectiveness of the precautionary measure in the appeal procedure

Law no. 47 of 2015, in order to ensure the time-limits provided for the re-examination of precautionary measure, focuses on loss of effectiveness of the order directing the coercive measure and on the prohibition to renewal, unless there are exceptional precautionary needs. This report points out some of the asymmetries in the remedies’ system against coercive measures, analyses the operative issues about the requirement of the exceptional precautionary needs and highlights the interpretative doubts arising from the impact of legislative changes on the re-examination’s discipline in real matter.

IL VALORE DEL TEMPO NELLA PROCEDURA DI RIESAME L’effettività della verifica di merito sul titolo cautelare passa attraverso cadenze definite e ritmi serrati, in linea con quanto previsto nelle fonti internazionali (artt. 9, § 4 P.i.d.c.p. e 5, § 4 Cedu), dove si riconosce ad ogni persona privata della libertà personale il diritto al controllo giudiziario «in tempi brevi» sul provvedimento restrittivo. Anche laddove la riforma ha inciso sul piano delle garanzie, creando spazi per l’esercizio informato, consapevole e attivo del diritto di difesa, i tempi della procedura di riesame risultano controllati e contingentati: la richiesta dell’imputato di comparire personalmente va espressa contestualmente alla richiesta di riesame [1]; la richiesta di differimento per «giustificati motivi» della data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni [2] è ammessa, al più tardi, almeno il giorno prima dell’udienza, e a tale differimento corrisponde una proroga di pari misura relativa ai tempi della decisione. Il legislatore ha progressivamente riscritto la dinamica del riesame, definendo i segmenti e blindandone la sequenza: la sanzione dell’inefficacia mira a garantire il rispetto dei termini della procedura di riesame; il divieto “relativo” di rinnovazione dell’ordinanza intende neutralizzare espedienti diretti a reiterare quel provvedimento sfuggito al tempestivo controllo. Originariamente, si prevedeva soltanto il termine – perentorio, in quanto appunto sanzionato dall’inefficacia dell’ordinanza – di dieci giorni per la decisione, termine che decorreva da quello ordinatorio (di un giorno) per la trasmissione degli atti al tribunale. L’espediente di un deposito frazionato degli atti [3] consentiva di procrastinare ad libitum i tempi del riesame e protrarre così l’applicazione della misura coercitiva in attesa dell’esito della procedura di controllo. La legge n. 332 del 1995, al fine di ancorare rigidamente il dies a quo per la decisione, ha posto il termine – perentorio, essendo correlato all’inefficacia – di cinque giorni per l’invio degli atti. Il termine decorre, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, dal momento in cui la richiesta è presentata nella cancelleria del tribunale della libertà [4] o dal momento in cui la richiesta è pervenuta [5]; peraltro, non basta che entro il quinto giorno gli atti siano stati inviati, in quanto essi devono materialmente pervenire al tribunale [6]. A distanza di vent’anni, l’intervento legislativo per garantire la tempestività del controllo cautelare mira ancora a reagire all’azione giurisprudenziale che tende ad allentare la rigidità delle scansioni temporali. Con la legge n. [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017