Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Francesco Trapella)


COMPATIBILITÀ CONVENZIONALE DELLA CD. CONFISCA URBANISTICA (Corte e.d.u., Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia)   I giudici di Strasburgo si pronunciano sul noto caso di Punta Perotti, complesso edilizio – per alcuni, un vero e proprio “ecomostro” – sul lungomare di Bari, oggetto di polemiche – e di un primo provvedimento di sequestro – già negli anni Novanta. Più in particolare, la Grande Camera si è interrogata sulla compatibilità convenzionale della cd. confisca urbanistica, stabilita dall’art. 44, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Parametri evocati dai ricorrenti – e rispetto ai quali, in base alla loro prospettazione, ci sarebbe stato un vulnus censurabile dalla Corte europea – erano gli artt. 6 § 2 e 7 Cedu e 1 del Primo Protocollo, quest’ultimo sul diritto alla proprietà privata, risultato infranto – lo si chiarisce fin d’ora – per l’essere stata la misura ablativa de qua sproporzionata rispetto al fine cui era preposta, raggiungibile anche – dicono i giudici – con mezzi meno invasivi. Onde meglio comprendere il percorso argomentativo dei giudici strasburghesi, mette conto di ripercorrere l’iter logico che, prima di tutto, li ha portati ad affermare il connotato penale della confisca urbanistica. Non possono che richiamarsi i criteri Engel: già nel 1976, infatti, la Corte europea stabilì che, per qualificare la matière pénale, non basta guardare al nomen iuris che l’ordinamento statale assegna ad una certa previsione. Quello è, infatti, un requisito formale che, al più, può aiutare l’opera classificatoria del giudicante europeo, ma che, sicuramente, non ne esaurisce l’onere sul punto. Bisogna, infatti, apprezzare la finalità della misura – per la confisca urbanistica, definita dalla pronuncia qui in nota come «afflittiva» (§ 223) – e il suo grado di severità (§ 227). Per il primo profilo, la Corte europea ha tratto conferma della funzione eminentemente punitiva della misura ablativa de qua, sia dalla giurisprudenza interna (Cass., sez. III, 8 ottobre 2009, n. 39078; Cass., sez. III, 16 febbraio 2011, n. 5857 – v. § 121 della decisione in nota), sia dalle osservazioni fornite dal Governo nostrano. Per quel che attiene alla severità, la confisca urbanistica si rivela misura particolarmente intrusiva, essa colpendo non solo l’immobile abusivo, ma l’intera porzione di terreno che ha formato oggetto di lottizzazione non consentita. Dal complesso di tali considerazioni deriva la necessità di intendere quella dell’art. 44, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001 come sanzione sostanzialmente penale. Da tanto emerge, altresì, l’obbligo per lo Stato [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018