Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'impignorabilità del bene tra procedimento penale ed esecuzione civile: le linee guida delle Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


La Suprema corte consente la deducibilità, con la richiesta di riesame, delle questioni attinenti all’impignorabilità del bene sottoposto a sequestro conservativo; esse, dunque, non sono devolute alla cognizione del giudice del­l’esecuzione civile, a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

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The guide-lines of Supreme court about the garnishee of assets

The Supreme court allows the deduction of the garnishee, with the request to Tribunale del Riesame; they, therefore, are not devolved to the knowledge of the civil enforcement court.

PREMESSA Le Sezioni Unite intervengono per ricondurre ad unicum lo iato creatosi in giurisprudenza relativo alla cognizione del giudice del riesame, in merito all’impignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo. Invero, tale pronuncia si inserisce nel solco di quella giurisprudenza tesa a riconoscere autonomia funzionale e sistemica alla disciplina del sequestro conservativo che condivide molteplici profili, in via analogica, con l’omologo istituto di natura civilistica. D’altro canto, l’ambiguità dell’isti­tuto è esasperata anche dalla moltitudine di rinvii alla disciplina del rito civile che rende incerto il labile confine tra le due discipline. La Suprema corte, con linearità e logicità della motivazione, analizza la ratio e la finalità dei due istituti, le similitudini e le ontologiche differenze ed individua le linee guida per la corretta applicazione del vincolo cautelare. IL SEQUESTRO CONSERVATIVO TRA ISTANZE PUBBLICISTICHE E CRITERI CIVILISTICI Prima dell’entrata in vigore del codice di procedura penale, la garanzia patrimoniale riconosciuta allo Stato in conseguenza della commissione di un reato era prevista da un complesso di norme inserite nel codice penale, sussistendo dunque una pluralità di misure funzionalmente preordinate al soddisfacimento dei crediti derivanti da reato tra di loro differenti per la natura degli interessi tutelati e le modalità processuali [1]. La nuova disciplina sul sequestro conservativo [2], se ha il pregio di ridurre ad unità la tipologia delle cautele patrimoniali, presenta diversi profili di affinità con il corrispondente istituto civilistico. Sebbene possa individuarsi una “piattaforma” comune alle due misure cautelari nelle forme materiali di esecuzione del sequestro, nella previsione della medesima ampiezza oggettiva e nell’astrat­ta finalità perseguita di individuare i rimedi per evitare il depauperamento del debitore, permangono sostanziali differenze [3]. L’indiscussa eterogeneità degli interessi tutelati pone una linea di confine chiara e, in tale prospettiva, deve essere individuato il relativo campo di applicazione della disciplina penalistica in favore di quella civilistica [4]. Invero, un primo punto di contatto tra i due riti riguarda la tipologia dei beni sui quali può cadere il vincolo di indisponibilità. Ai fini dell’adozione del sequestro conservativo, oltre alla sussistenza del fumus boni iuris [5]e del periculum in mora [6], è necessario, ex art. 316 c.p.p., che i crediti o i beni del soggetto obbligato siano pignorabili in base alla leggi civili. Il requisito della pignorabilità risulta strumentale ad assicurare l’esperibilità dell’esecuzione, poiché ai sensi dell’art. 320 c.p.p. la [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017