Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'arresto nella "quasi flagranza" è legittimo solo se l'inseguitore ha avuto diretta percezione dei fatti (di Leonardo Filippi)


Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite aderiscono all’interpretazione più garantista della nozione di “quasi flagranza” ed affermano l’importante principio di diritto secondo cui non può ammettersi l’arresto in flagranza, dopo un inseguimento sulla base di informazioni della vittima o di terzi, anche se fornite nella immediatezza del fatto.

The arrest in "quasi flagrant" is lawful only if the pursuer had a direct perception of the crime event

The Joint Chambers of the Supreme Court of Cassation ruled that an arrest made following a pursuit cannot be deemed in flagrante delicto if it is based upon statements given by the victim or by other persons, even if those statements were made immediately after the fact was committed.

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PREMESSA Dalle Sezioni Unite giunge una pronuncia veramente garantista. La sentenza 24 novembre 2015, n. 39131, ha, infatti, dato l’interpretazione più genuina dell’art. 13 Cost., chiarendo che la regola è la libertà personale e l’eccezione è la sua privazione, la quale, pertanto, non può essere estesa oltre i casi tassativamente stabiliti dalla legge. In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno stabilito che non può ammettersi l’arresto in flagranza, dopo un inseguimento sulla base di informazioni della vittima o di terzi, anche se fornite nella immediatezza del fatto. IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE In questo modo le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale risalente nel tempo. Infatti secondo un orientamento maggioritario e più garantista non era considerato legittimo l’arresto in flagranza quando mancasse in chi vi procedeva «la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l’indagato (così detta quasi flagranza)», osservando che «nel caso in cui la individuazione del soggetto attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l’arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto» [1]. La Corte aveva pure escluso lo stato di flagranza «qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi» [2]. La Corte aveva anche avuto occasione di precisare che lo stato di quasi flagranza presuppone una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che, pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongono al suo inseguimento, non rilevando che siano le persone offese o gli agenti di polizia. In altre parole la Corte aveva voluto chiarire come, seppur non sia necessaria la contestualità e simultaneità tra la commissione del delitto ed il suo accertamento, propri della nozione di flagranza, deve però essere presente una stretta contiguità tra la commissione del fatto e l’arresto e tale situazione non sussiste qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato non a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, bensì per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017