Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La legge delega in tema di cooperazione penale internazionale. La montagna ha partorito un topolino? (di Francesca Ruggieri)


L’Autore propone una lettura della l. n.149/2016 in tema di cooperazione penale internazionale volta a sottolineare ambiti e limiti di operatività della nuova normativa.

The New Law on International Cooperation in Criminal Matters. So much promise, so little delivery?

The Author puts forward a reading of the 149/2016 law on International Criminal Cooperation emphasizing the areas of operation and the limits of the new legislation.

INTRODUZIONE ALLA LEGGE: CONTENUTI E STRUTTURA La l. 21 luglio 2016, n. 149, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2016 ed entrata in vigore il giorno successivo (ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. 21 luglio 2016, n. 149) [1], sin dal titolo mostra le diverse anime che la compongono. La legge si occupa, invero, della ratifica e della esecuzione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, contiene la delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale ed introduce sin da subito specifiche modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero in tema di termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. Alla Convenzione del 2000 sono dedicati i primi tre articoli, che ne disciplinano la ratifica (art. 1), l’esecuzione (art. 2) e l’attuazione, per realizzare la quale il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e dei criteri ivi precisati (art. 3). La delega per la riformulazione del libro XI del codice, come è noto dedicato ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere, è invece articolata nell’art. 4 della legge. I relativi decreti legislativi dovranno essere emanati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della novella (art. 4, comma 2) [2] e, secondo una ripartizione che riprende, anche se non nello stesso ordine, quella codicistica, interesseranno, nel rispetto di alcuni comuni principi generali (art. 4, comma 1, lett. a) e b): – la disciplina processuale dell’assistenza giudiziaria ai fini di giustizia penale (art. 4, comma 1, lett. c), – l’estradizione (art. 4, comma 1, lett. d), – il riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e l’esecuzione di sentenze penali italiane all’estero (art. 4, comma 1, lett. e) nonché, più nello specifico con riferimento a quest’ultima categoria, e ai soli fini della garanzia giurisdizionale, il mutuo riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell’Unione Europea (art. 4, comma 1, lett. f), – il trasferimento dei procedimenti giurisdizionali (art. 4, comma 1, lett. g). I NUOVI COMMI DEGLI ARTT. 698, 708 E 714 C.P.P. L’art. 5 della legge, infine [3], interviene su alcune delle disposizioni attualmente vigenti dell’XI libro del codice, meglio articolando il divieto di concedere l’estradizione verso Stati che potrebbero applicare la pena di morte e colmando le lacune presenti in tema di limitazione della libertà personale dell’estra­dando. Più precisamente, l’odierno [continua..]

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