Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202: un ulteriore ampliamento della confisca di estrazione europea, tra le "solite" novità e i mancati adeguamenti (di Francesco Vergine)


L’Italia, con il d.lgs. n. 202 dello scorso ottobre 2016, si è dotata di una serie di norme – prevalentemente sanzionatorie – per conformarsi alla Direttiva europea n. 42/2014 su congelamento e confisca dei beni. La tattica legislativa è quella ampiamente sperimentata: percorrendo sentieri già battuti, si sono implementati istituti già previsti, ampliandone le potenzialità applicative con carattere obbligatorio. Le aspettative del provvedimento europeo, però, sono rimaste parzialmente disattese. Nel diritto interno non ha avuto traduzione né – purtroppo – la parte sul congelamento dei beni e né – condivisibilmente – la confisca dell’equivalente dei beni strumentali.

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The legislative decree of october 29, 2016, n. 202: another extension of confiscation coming from Europe, between the classics "innovations" and missed adaptations

Italy, with legislative decree n. 202 of last october 2016, has adopted a series of rules – predominantly sanctioning – to conform to European Directive n. 42 of 2014 on freezing and confiscation of goods. The legislative tactic is the widely experimented one: along the usual routes, we have been implemented legal institutions already present, increasing their application potentialities with compulsory character. The expectations of the European measure, however, have been partially disregarded. Into national law did not have translation – unfortunately – neither the part about freezing of goods and not even – in acceptable way – the confiscation of the equivalent of the strumental goods.

UNO SGUARDO ALLE “FONTI” Lo scorso 9 novembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, entrato in vigore il successivo 24 novembre. Esso si pone a valle della Direttiva europea n. 2014/42/UE [1] relativa al congelamento ed alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, con previsione dell’obbligo della confisca (anche per equivalente) in una serie di reati. A monte del decreto legislativo in esame, ed in via mediana rispetto alla citata Direttiva europea, si pone la legge delega 7 ottobre 2014, n. 154. Il novello provvedimento legislativo attinge il codice penale (in particolare interpolando l’art. 240 ed introducendo l’art. 466-bis, con il quale si è coniata una nuova ipotesi di ablazione), quello civile (implementando l’art. 2635 con la creazione di un ultimo comma), arricchendo il noto art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (attraverso l’estensione della sua potenzialità ad una ulteriore serie di reati), aggiungendo un periodo all’art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e prevedendo delle conseguenze reali sia nella fattispecie di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (in particolare generando una ipotesi di confisca del profitto, del prodotto e dei beni equivalenti) e sia in quella associativa del successivo art. 74 del medesimo provvedimento (reiterando l’idea della ablazione del profitto, del prodotto e delle res di valore equivalente). Un’analisi, per quanto sommaria, del decreto delegato non può che prendere le mosse da una considerazione preliminare: esso si inserisce nel solco della oramai radicata presa d’atto che le misure patrimoniali rappresentano lo strumento più efficace per il contrasto alla criminalità del profitto. Tale consapevolezza si è dipanata sia sul versante pretorio (attraverso una continua opera di ridefinizione degli istituti presenti [2]) sia su quello legislativo [3]. La differenza tra la strada giurisprudenziale e quella normativa risiede nella maggiore veemenza del primo sentiero (segnato da arretramenti delle garanzie) a dispetto di un approccio più timido del secondo percorso. Volendo tentare di mappare temporalmente i diversificati piani normativi che rendono labirintica la natura e l’operatività della confisca, può osservarsi che la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento e del Consiglio è del 3 aprile 2014. Pochi mesi più tardi, e cioè il 7 ottobre 2014, le Camere approvano la legge delega, alla quale segue – il 29 ottobre 2016 – il decreto legislativo in esame. Il termine di due anni trascorso tra la direttiva ed il decreto legislativo si lascia notare per la limitata estensione, che diviene decisamente apprezzabile sol che si pensi come, nel medesimo e variegato settore del recepimento interno di provvedimenti [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017