Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Le parti eventuali nel giudizio abbreviato: disallineamenti e scompensi (di Daniela Vigoni - Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Milano)


Le differenze fra le posizioni delle parti eventuali persistono nella disciplina del giudizio abbreviato anche dopo la riforma Orlando, che contribuisce a rimarcare i già ridotti spazi probatori e la minorata tutela dei diritti. De iure condendo, è un motivo per escludere la presenza delle parti eventuali o una ragione in più per rivedere l'assetto del giudizio abbreviato?

The eventual parts in the

The differences between the positions of the parties other than the defendant and the prosecutor persist in the discipline of the “giudizio abbreviato” even after the “Orlando reform”, which highlights the already limited probationary spaces and the reduced protection of rights. De iure condendo, is it a reason to exclude the presence of civil party, person with civil liability for damage and person with civil liability for financial penalties or one more reason to review the structure of the “giudizio abbreviato”?

 
PREMESSA La richiesta di giudizio abbreviato incide in vario modo sulle posizioni della parte civile – che dovrà decidere se accettare o no il rito – del responsabile civile – che è escluso d'ufficio – e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria – che può essere citato e costituirsi nel giudizio speciale –. La disciplina differenziata suscita più di una perplessità, sia sotto il profilo della coerenza logica e sistematica delle scelte operate dal legislatore, sia riguardo all'ingiustificato diverso grado di tutela dei diritti delle parti eventuali nell'ambito del rito a prova contratta. Anche nell'ultimo intervento che ha inciso sulla configurazione del giudizio abbreviato, il legislatore manca di riconsiderare il ruolo delle diverse figure in rapporto alle differenti pretese e di riflettere sull'opportunità stessa della presenza di ciascuna delle parti eventuali, alla luce dei ridotti spazi partecipativi che derivano dalla fisionomia del rito e dal particolare regime probatorio. E questo pare ulteriore conferma delle difficoltà che incontra l'attuale assetto del giudizio abbreviato nel contemperare, da un lato, le esigenze di celerità e di economia processuale, tipiche dei procedimenti deflattivi, e, dall'al­tro lato, le garanzie e i diritti processuali di tutte le parti, tanto più in rapporto alle istanze di accertamento diverse da quelle inerenti alla responsabilità penale, e di fronte a sviluppi probatori che non paiono prevedibili. LE DETERMINAZIONI DELLA PARTE CIVILE La parte civile subisce la scelta dell'imputato, dato che, in base all'art. 441, comma 2, c.p.p. ha soltanto la possibilità di accettare o di rifiutare il giudizio abbreviato. Pur non avendo alcun potere di veto su un'opzione esclusivamente rimessa all'imputato, che può eventualmente solo condividere, nel caso di giudizio abbreviato condizionato [1] non è preclusa alla parte civile la possibilità di interloquire al riguardo, esprimendo anche un parere contrario, in quanto per l'avvio del rito è necessaria un'ordinanza, a conclusione di un'udienza funzionale a verificare, nel contraddittorio delle parti, l'ammissibilità della richiesta [2]. Nel caso in cui la parte civile accetti il giudizio abbreviato, il giudice deciderà anche sull'azione civile, secondo quanto previsto negli artt. 538 ss. c.p.p.; nel caso contrario, invece, il danneggiato potrà esercitare l'azione nella sua sede naturale e il processo civile non dovrà essere sospeso fino alla definizione del processo penale, non applicandosi la disposizione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (art. 441, comma 4, c.p.p.). Di fronte alla disposizione che impegna il danneggiato a decidere in merito al modus procedendi per far valere la pretesa civilistica, il progressivo incremento di occasioni per ulteriori apporti [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 6 - 2018