Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Riforme-zibaldone, legislazione "giurisprudenziale" e gestione della prassi processuale (di Luca Marafioti)


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RIFORME PROCESSUALI IN ITINERE Non è facile offrire una visione d’insieme del Disegno di Legge intitolato “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, in corso di approvazione e giornalisticamente noto con il nome del Ministro della Giustizia, suo promotore [1]. Siamo di fronte, infatti, ad un provvedimento-zibaldone; ai meno giovani, potrà ricordare il titolo di una fortunata trasmissione radiofonica di molti anni fa: “non tutto ma di tutto”. Impegnativo individuare, ancorché a primissima lettura, lo spirito che lo anima. La normativa in discorso spazia su temi così diversificati della giustizia penale, da proporsi difficilmente quale organica novella, mediante un’impronta tale da innervare l’intero meccanismo processuale. Arduo, al tempo stesso, allontanare la sensazione di intrinseca debolezza programmatica del testo in itinere, giacché caratterizzato da, forse fin troppo estremo, pragmatismo. Siamo, infatti, di fronte ad un intervento di mini-ortopedia legislativa, frutto di un disegno riformatore tutto sommato frammentario e niente affatto organico. I veri nodi problematici del processo penale italiano restano soltanto sullo sfondo, finendo per essere, per lo più, ignorati. Tutt’altro che insignificanti, gli interventi in via di adozione appaiono, invero, di mera ricognizione e conseguente razionalizzazione della prassi, anziché un incisivo progetto riformatore. In effetti, a prescindere da una rinnovata sensibilità in materia di impugnazioni, nessuna delle problematiche di fondo della giustizia penale viene affrontata di petto. Né il peso e lo strapotere delle indagini, frutto di disinvolte forme di processualizzazione del fatto e di elaborazione a volte assai rudimentale degli elementi di prova [2], troppo tardi e spesso difficilmente controbilanciate dal controllo giurisdizionale ed in sede processuale. Né il tema delle scelte del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione, in un quadro di obbligatorietà ormai solo di facciata e di crescente discrezionalità “di fatto” [3]. Neppure la progressiva dimensione preventiva assunta da un procedimento penale pervaso da spinte di tutela poco compatibili con esigenze garantistiche, con amara constatazione di un assai difficile equilibrio tra sicurezza dei cittadini e garanzie dell’individuo. Tantomeno la scarsa tenuta di un’adeguata cultura della prova, vista la difficoltà di tracciare un netto perimetro ai poteri giurisdizionali in materia, anche a difesa del canone di legalità della prova, con correlativo lassismo nei confronti dei fenomeni di invalidità in materia. Resta, insomma, lontana una assai ardua amalgama tra le diverse istanze che si tenta di far affacciare e si pretende di far convivere nel processo, la cui [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017