Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il ricorso straordinario per errore di fatto: un rimedio giuridico processuale oramai generalizzato per far valere gli errori percettivi (di Gianrico Ranaldi)


È ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, che sia proposto avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso contro la decisione negativa ˗pronunciata in sede di revisione ˗ della Corte di appello: infatti, i provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione assoggettabili al ricorso straordinario non sono esclusivamente quelli da cui deriva, per la prima volta, la condizione giuridica di condannato, ma anche quelli che ne determinano il consolidamento cosicché è possibile individuare un nesso funzionale tra pronuncia della Corte di cassazione e giudicato.

The extraordinary appeal for factual error: a processual remedy by now common to complaint against perceptual mistakes

The extraordinary appeal for factual error is admissible to complaint against the decision of the Court of cassation that declared inadmissible or refused the appeal against the verdict of the Court of appeal that denied the request of review of sentence: in fact, this processual remedy can be used both against the decisions that constitute for the first time the juridical status of convicted or against decisions that just confirm it.

 
L’OGGETTO DELLA PRONUNCIA La Suprema Corte ha sancito l’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, che sia proposto avverso la sentenza con cui la medesima Corte abbia dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso contro la decisione negativa – pronunciata in sede di revisione – della Corte di appello [1]. In particolare, il dictum ha definito un’articolata sequela procedimentale ove si colgono due step essenziali: il condannato ha, anzitutto, proposto una istanza di revisione alla Corte di appello territoriale, che venne dichiarata inammissibile de plano con un’ordinanza poi annullata senza rinvio – su ricorso del condannato – dalla Suprema Corte, che dispose la trasmissione degli atti ad altra Corte di appello, individuata ai sensi dell’art. 634, comma 2, c.p.p., per il giudizio di revisione; poi, ha proposto ricorso per cassazione – avverso la decisione negativa della Corte territoriale che ebbe a respingere l’istanza di revisione – che è stato rigettato dalla Suprema Corte, con un provvedimento che è stato dal medesimo condannato impugnato ma con ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. Sennonché, la Quinta Sezione ha rimesso – a mente dell’art. 610, comma 2, c.p.p. – la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo tra un orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una ordinanza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l’inammissibilità di un ricorso proposto contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di revisione ed un indirizzo, di recente consolidatosi, che ha ammesso, in questi casi, il ricorso straordinario, rilevando che per «condannato» – a favore del quale è ammessa la richiesta ex art. 625-bis c.p.p. – deve intendersi anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il procedimento di revisione. IL CONTRASTO INTERPRETATIVO La questione litigiosa investe, in generale, l’individuazione dei provvedimenti impugnabili con il ricorso straordinario per errore di fatto (c.d. impugnabilità oggettiva) ed, in particolare, la descrizione dello status di «condannato» che è, per l’appunto, rilevante agli effetti della legittimazione all’”impiego” del rimedio giuridico processuale di cui all’art. 625-bis c.p.p. In proposito, delle due l’una: o per «condannato» si deve intendere chi diventi tale a seguito di una decisione che operi la trasformazione della precedente condizione giuridica di imputato o si deve ritenere colui che [continua..]

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