Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Anche nel procedimento monocratico a citazione diretta spetta al giudice per le indagini preliminari la competenza a decidere sulla richiesta di giudizio immediato (di Nicola Triggiani, Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Bari Aldo Moro)


La “riforma Cartabia”, introducendo un controllo sull’esercizio dell’azione penale anche nel procedimento monocratico per i reati a citazione diretta attraverso l’udienza predibattimentale, ha correlativamente previsto la possibilità di elidere tale controllo instaurando il giudizio immediato anche per tali fattispecie di reato, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Risolvendo un conflitto di competenza, la Corte di cassazione – sulla base argomentazioni pienamente condivisibili, fondate su elementi testuali, logici e sistematici – ha statuito che la competenza ad emettere il decreto di giudizio immediato spetta al giudice per indagini preliminari anche per i reati ex art. 550 c.p.p.

The judge for preliminary investigations has the power to decide on the request for immediate trial even in sole judge proceedings with direct summons

With the introduction of a control on the exercise of criminal prosecution also in case of sole judge proceedings for crimes with direct summons, the “Cartabia reform” has consistently provided for the possibility of eliminating this control by initiating an immediate trial through a pre-trial hearing, in the cases in which the requirements established by law are met. In resolving a conflict of jurisdiction between the judge for preliminary investigations and the trial judge, taking into consideration fully acceptable arguments based on textual, logical and systematic elements, the Highest Court ruled that the judge for preliminary investigations is competent to issue an order for immediate trial also for crimes detailed in art. 550 of the Italian Criminal Procedure Code.

Giudizio immediato e competenza del g.i.p. nel procedimento monocratico MASSIMA: La competenza a provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato, per un reato per il quale la legge prevede la citazione diretta a giudizio, spetta al giudice per indagini preliminari. PROVVEDIMENTO: [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 31.01.2023, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari ha trasmesso al Tribunale in composizione monocratica per competenza ai sensi dell’art. 558-bis cod. proc. pen., la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di D.T., in ordine al reato di cui all’art. 385, commi primo e terzo, cod. pen. Il Tribunale, con ordinanza 23.02.2023, ha sollevato conflitto negativo di competenza rilevando che nessuna disposizione attribuisce al giudice del dibattimento il potere di emettere il decreto che dispone il giudizio, sicché il provvedimento del GIP avrebbe determinato una indebita stasi del procedimento. Secondo il Tribunale, l’art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente l’instaurazione del giudizio immediato anche in relazione a procedimenti per reati per cui è prevista la citazione diretta avanti al Tribunale in composizione monocratica, facendo richiamo alle disposizioni del titolo IV del libro VI, in quanto compatibili, con la conseguenza che in tal caso non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’art. 554-bis cod. proc. pen., pure introdotto dalla novella. Siccome la novella non dispone alcunché in ordine alla competenza a provvedere sulla richiesta del PM, e opera il rinvio alle disposizioni di cui si è detto, non vi sarebbe alcun mutamento nella sequenza procedimentale prevista dagli artt. 453 ss. cod. proc. pen. e dunque tale richiesta radicherebbe la competenza del GIP, unico soggetto che può dare impulso al procedimento, emettendo il decreto che dispone il giudizio immediato ovvero rigettando la richiesta, con trasmissione degli atti al pubblico ministero. Pertanto, l’atto con cui il GIP ha declinato la propria competenza a provvedere sarebbe un atto abnorme, in quanto avrebbe determinato una stasi del procedimento. 2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che venga affermata la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari. CONTENUTO IN DIRITTO 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stasi processuale riconducibile a uno dei casi “analoghi” previsti dall’art. 28, comma 2, cod. proc. perì., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di Cassazione. Esso attiene alla individuazione del giudice [continua..]

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SOMMARIO:

1. La questione - 2. L’introduzione del giudizio immediato nel procedimento monocratico a citazione diretta - 3. L’omessa indicazione espressa del giudice competente ad emettere il decreto di giudizio immediato e le possibili soluzioni interpretative - 4. Le argomentazioni e la (condivisibile) soluzione della Suprema Corte - NOTE


1. La questione

Con la decisione in commento, la I sezione della Corte di cassazione è intervenuta a risolvere la questione della competenza ad emettere il decreto di giudizio immediato nei procedimenti a citazione diretta davanti al tribunale monocratico. Il Tribunale di Cagliari aveva, infatti, sollevato al riguardo conflitto negativo di competenza: il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale si era ritenuto incompetente sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero per un reato a citazione diretta (per l’esattezza, quello di cui all’art. 385, commi 1 e 3, c.p.), disponendo la trasmissione degli atti alla sezione dibattimentale del Tribunale in composizione monocratica [1], ma anche il giudice monocratico del dibattimento aveva ritenuto insussistente la propria competenza funzionale, investendo di conseguenza della questione la Corte di cassazione [2]. Com’è noto, infatti, a norma dell’art. 28, comma 1, c.p.p., vi è conflitto di competenza quando «due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona». E, laddove il conflitto non venga a cessare a seguito «del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche d’ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza» (art. 29 c.p.p.), la risoluzione del conflitto è rimessa alla Corte di cassazione, che provvede con sentenza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. (art. 32, comma 1, c.p.p.). Tale disciplina trova applicazione anche nei «casi analoghi» a quelli indicati nell’art. 28, comma 1, c.p.p. (art. 28, comma 2, c.p.p.), come è, nel caso di specie, il conflitto tra g.i.p. e tribunale del dibattimento, in quanto destinato a determinare una situazione di stasi processuale [3]. La Suprema Corte ha ravvisato nel giudice per le indagini preliminari l’organo legittimato a pronunciarsi sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero con riguardo a reati per cui è prevista la citazione diretta [4], così come avviene nel giudizio immediato disciplinato nella sua forma “ordinaria“ dagli artt. 453 ss. c.p.p. Ora, premesso che la questione era stata sollevata anche in altre sedi giudiziarie [5], per comprendere appieno la portata della decisione è opportuno preliminarmente soffermarsi in generale [continua ..]


2. L’introduzione del giudizio immediato nel procedimento monocratico a citazione diretta

È appena il caso di ricordare che il nuovo art. 554-bis c.p.p., introdotto dall’art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 12, lett. a), l. 27 settembre 2021, n. 134, prevede per l’appunto una «udienza di comparizione predibattimentale» in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, da tenere innanzi a un giudice-persona fisica diverso da quello innanzi al quale dovrà, eventualmente, celebrarsi il dibattimento, destinata a vagliare preliminarmente – in modo più snello rispetto a quanto previsto negli artt. 416 ss. c.p.p. – la fondatezza e la completezza dell’azione penale, con obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna [7]. Orbene, l’espressa previsione del giudizio immediato (anche) per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica a citazione diretta (art. 558-bis c.p.p.) è strettamente collegata proprio all’introduzione di tale udienza. Nella Relazione illustrativa del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si legge, infatti, che la previsione del giudizio immediato si collega all’«esigenza di effettuare un coordinamento tra le norme adottate e il complessivo sistema processuale (art. 1, comma 3, della delega)» e alla «finalità acceleratoria complessivamente imposta come finalità generale della delega (art. 1, comma 1, della delega)», imponendosi «un definitivo e chiaro superamento della limitazione, di fonte giurisprudenziale per vero, all’applica­zione ai reati con citazione diretta del giudizio immediato». La Relazione, invero, rimarca che l’originario silenzio serbato sul giudizio immediato dal titolo III del libro VIII del c.p.p. – a fronte di una espressa disciplina per il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta, il procedimento per decreto e il giudizio direttissimo – non poteva certo «essere interpretato come una deliberata scelta di esclusione di quel rito nei procedimenti davanti al tribunale monocratico», perché la norma cardine del raccordo fra il complesso delle norme codicistiche e il rito monocratico è l’art. 549 c.p.p., il quale [continua ..]


3. L’omessa indicazione espressa del giudice competente ad emettere il decreto di giudizio immediato e le possibili soluzioni interpretative

In virtù del rinvio contenuto nell’art. 558-bis c.p.p. alle disposizioni di cui agli artt. 453-458-bis c.p.p., sia pure con la clausola di compatibilità, sono risultati pacificamente applicabili anche al giudizio immediato nel procedimento monocratico a citazione diretta i presupposti previsti dall’art. 453 commi 1, 1-bis e 1-ter c.p.p. ovvero rispettivamente: 1) per il giudizio immediato “tradizionale“, l’evidenza della prova, previo interrogatorio dell’indagato sui fatti dai quali emerge tale evidenza probatoria (a meno che abbia omesso di comparire a seguito di invito a presentarsi) e il termine massimo di novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. per il deposito della richiesta del pubblico ministero; 2) per il giudizio immediato “custodiale“, il previo interrogatorio, la misura detentiva in atto nei confronti dell’indagato, la definizione del procedimento di riesame o il decorso dei termini per tale impugnazione, il deposito della richiesta entro il termine massimo di centottanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare. In assenza di specifiche indicazioni nell’art. 558-bis c.p.p., è stata, invece, discussa l’individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato e questo ha portato ad un contrasto di valutazioni dei giudici di merito (Giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento): come ricorda la Corte di cassazione nella motivazione della sentenza annotata, sono risultate astrattamente prospettabili tre diverse interpretazioni. La prima, accolta dalla Corte sulla base di plurime argomentazioni che si avrà modo di qui a poco di approfondire, ravvisa nel Giudice per le indagini preliminari il giudice funzionalmente competente. La seconda individua la competenza nel giudice dell’udienza predibattimentale, ritenendo che, dopo l’esercizio dell’azione penale, il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe più alcuna competenza, mentre risulterebbe più coerente con il sistema attribuire al giudice dell’udienza predibattimentale la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per omettere tale udienza; tanto anche per ragioni di carattere sistematico, essendo l’art. 558-bis inserito nel titolo III del libro VIII del c.p.p., dedicato ai “Procedimenti speciali“ nel “Procedimento [continua ..]


4. Le argomentazioni e la (condivisibile) soluzione della Suprema Corte

La Corte di cassazione, come già ricordato, ha optato per la prima soluzione, stabilendo che la competenza a provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato, per un reato per il quale la legge prevede la citazione diretta a giudizio, spetta al Giudice per le indagini preliminari [19]. La Corte è giunta a tale conclusione attraverso argomentazioni che risultano pienamente condivisibili, e, in particolare, valorizzando «elementi di ordine testuale, nonché argomenti logici e sistematici». Innanzitutto ha evidenziato che il nuovo art. 558-bis c.p.p. prevede che trovino applicazione le norme del titolo IV del libro VI del c.p.p., in quanto compatibili, dunque le norme sul giudizio immediato “ordinario”: ciò induce a ritenere che il legislatore non abbia voluto «creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello ordinario», ma piuttosto estendere «il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse», previo solo un giudizio di compatibilità, come previsto, del resto, dall’art. 556 c.p.p. per il giudizio abbreviato e il patteggiamento e dall’art. 557 c.p.p. per il procedimento per decreto. In particolare, com’è stato esattamente osservato in dottrina, rinviando alle disposizioni in tema di giudizio immediato “ordinario”, l’art. 558-bis c.p.p. richiama, evidentemente, anche l’art. 454, comma 1, c.p.p. secondo cui il pubblico ministero presenta la richiesta di giudizio immediato depositandola nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, sicché è da escludere che la decisione sulla richiesta possa essere di competenza di un giudice diverso da quello nel cui ufficio è prevista la presentazione. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che gli artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., nel disciplinare ampiamente e dettagliatamente le attribuzioni del giudice della nuova udienza predibattimentale, non fanno riferimento all’emissione del decreto di giudizio immediato: manca, insomma, una disposizione che attribuisca espressamente la competenza a decidere in ordine all’ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è e preposto nel giudizio immediato “ordinario”, ovvero il giudice per le indagini preliminari ex art. 454, comma 1, c.p.p. Infine, la [continua ..]


NOTE