Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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La Cassazione aggiunge un altro tassello al suo disegno didascalico sul rinvio pregiudiziale (di Roberta Rizzuto, Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale – Università LUMSA di Palermo)


Il preliminare vaglio, da parte del giudice di merito, sulla fondatezza della questione concernente la competenza per territorio e la trasposizione del rigoroso principio dell’autosufficienza sul piano del rinvio pregiudiziale sono gli elementi attorno ai quali si sviluppano i profili di inammissibilità ravvisati dalla Corte regolatrice nel caso de quo. Dietro l’argomentare dei giudici di legittimità si ritiene di scorgere quell’atteggiamento didascalico che, manifestato anche in altre pronunce, li induce a meglio individuare (o, più correttamente, circoscrivere) il raggio d’azione del regolamento preventivo di competenza territoriale. I tentativi definitori compiuti dalla Cassazione, oltreché non immuni da rilievi critici, paiono corroborare il dubbio che il reale proposito della stessa sia quello di esasperare la residualità del nuovo rimedio: ciò che si risolverebbe in una sostanziale smentita della ratio essendi del rinvio pregiudiziale.

The Supreme Court of Cassation adds another piece to its didactic design on interlocutory referral

The preliminary examination by the trial court of the merits on the merits of the question concerning territorial jurisdiction and the transposition of the strict principle of self-sufficiency to the level of the preliminary reference are the elements around which the profiles of inadmissibility found by the regulating court in the case at hand are developed. Behind the argumentation of the judges of legitimacy one believes one can discern that didactic attitude which, also manifested in other pronouncements, leads them to better identify (or, more correctly, circumscribe) the range of action of the prior regulation of territorial jurisdiction. The definitional attempts made by the Supreme Court, as well as not being immune from critical remarks, seem to corroborate the doubt that the real purpose of the Supreme Court is to exasperate the residuality of the new remedy: which, among other things, would result in a substantial denial of the ratio essendi of the preliminary reference.

Esteso il rigoroso criterio dell’autosufficienza all’ordinanza di rinvio pregiudiziale MASSIMA: L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è inammissibile per evidente difetto di autosufficienza, laddove risulti del tutto omessa la descrizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie oggetto del giudizio, l’indicazione, sia pure succinta, degli elementi del fatto per cui si procede e delle modalità della condotta, dei termini e dei motivi dell’i­stanza con cui è stata eccepita dalle parti la questione. La questione di competenza non può, inoltre, essere prospettata in via dubitativa ovvero a carattere esplorativo, altrimenti abdicando il giudice del merito alla funzione di verifica che pure gli compete in ordine alla propria competenza. PROVVEDIMENTO: [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 2/02/2023 ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui agli artt. 110-646 c.p., contestato agli imputati. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale (omissis) (omissis), con requisitoria dell’1/06/2023, ha chiesto “che la Corte di cassazione dichiari inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale”. 3. Con memoria del (omissis), la difesa dell’imputato F.L., sulla base delle circostanze di fatto e delle modalità della condotta del reato più grave contestato (l’appropriazione indebita), ha insistito nell’eccezione di incompetenza territoriale – sollevata nel giudizio di merito – del Tribunale di Trapani in favore di quello di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale ha rimesso in via incidentale alla Corte di cassazione la questione della competenza per territorio in relazione al delitto di appropriazione indebita contestato agli imputati. In particolare, per quanto è dato ricavare dall’ordinanza del Tribunale e dal verbale allegato, la difesa, all’udienza del 13/12/2022, reiterando l’eccezione di incompetenza territoriale già formulata in precedenza, aveva anticipato la volontà di avvalersi della previsione di cui introdotta dalla L. n. 150 del 2022, art. 24-bis c.p.p. che sarebbe stata di imminente entrata in vigore (dal 30/12/2022). Il Tribunale, evidenziata la “serietà” degli elementi posti a base della questione, sinteticamente indicabili nel fatto “che i conti correnti bancari degli imputati accusati di appropriazione indebita che della persona offesa risultano accesi presso filiali bancarie con sede in Palermo”, ha ritenuto opportuno rimettere in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio, ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p. Come affermato in motivazione da Sez. 1, n. 22326 del 3/05/2023, Piredda (non mass.) [continua..]

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SOMMARIO:

1. Ancora una pronuncia a finalità nomopoietica - 2. La “ragionevole fondatezza della quaestio” quale canone selettivo del rinvio - 3. Il requisito della “serietà” della questione quale postulato della discrezionalità del rinvio e la ratio essendi dell’istituto - 4. La matrice efficientista della pretesa di autosufficienza dell’ordinanza di rinvio - NOTE


1. Ancora una pronuncia a finalità nomopoietica

La decisione qui annotata – fors’anche perché, alla stregua della sentenza n. 20612 poco prima pronunciata da altra sezione della Cassazione [1], s’è risolta in una declaratoria di inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale [2] – sembra intrisa dello stesso atteggiamento didascalico che s’è ritenuto di scorgere nel testé citato provvedimento e, a onor del vero, pure tra le pagine di gran parte delle pronunce emesse all’esito degli incidenti di competenza territoriale fin qui celebrati [3]. Invero, dietro la dovizia e l’elevato tasso di specificità delle argomentazioni, poste a fondamento della quasi totalità [4] delle decisioni sinora emesse al termine dello schema procedimentale di cui all’art. 24-bis c.p.p., sembra esservi una precisa scelta di campo dei giudici di legittimità. L’ipotesi che qui s’avanza è che la Cassazione, attraverso i propri dicta, intenda imprimere una precisa direzione al concreto funzionamento del regolamento preventivo di competenza territoriale, così contribuendo a un assottigliamento della sua indeterminatezza strutturale. La supposizione appena formulata trova conferma financo in alcune delle sentenze che, in ragione della ravvisata ammissibilità dell’istanza di rinvio, contengono l’identificazione del forum delicti: la Cassazione, infatti, anziché soffermarsi sulla sola questione giuridica dalla cui risoluzione dipendeva l’ortodossa individuazione del giudice territorialmente competente, ha talvolta reputato opportuno anteporre a siffatta statuizione un dettagliato excursus sui tratti strutturali e funzionali essenziali del regolamento preventivo di competenza [5]. Sebbene il superamento del vaglio di ammissibilità rappresenti un ineludibile antecedente logico-giuridico della definizione della quaestio sulla competenza territoriale, è quest’ultima a costituire il “cuore pulsante” della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p., di talché, in quella specifica circostanza, è ad essa che avrebbe dovuto essere riservato maggiore spazio, non anche all’ammissibilità in sé della richiesta [6]. Quanto appena detto non vuole essere una sterile critica all’operato dei giudici di legittimità, diversamente, mira a evidenziare come, anche [continua ..]


2. La “ragionevole fondatezza della quaestio” quale canone selettivo del rinvio

La sentenza che s’annota origina dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Trapani, su formale richiesta di parte [10], ha deferito alla Cassazione il compito di individuare, con una pronuncia dotata di efficacia panprocessuale, l’organo territorialmente competente a condurre l’accerta­mento giudiziario e, di riflesso, a pronunciarsi nel merito della vicenda che, approdata dinanzi a sé, riguardava un’ipotesi di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Prima, però, di ripercorrere i passaggi salienti dell’apparato giustificativo della decisione qui chiosata, si reputa opportuno specificare che esso, sebbene tenda a replicare il ragionamento condotto dalla Cassazione altrove, sembra conferire maggiore sistematicità e linearità al disegno sin qui tratteggiato dalla Corte medesima. L’iter logico-argomentativo messo a punto in siffatta occasione non soltanto non incespica in alcun capovolgimento dell’ordine di trattazione dei profili di inammissibilità [11], ma, per certi versi, risulta sensibilmente più chiaro e puntuale di quello, ad esempio, contenuto nella sentenza n. 20612/2023. Circostanza quest’ultima, che, tuttavia, non può dirsi di per sé sufficiente a rendere la pronuncia de qua immune da rilievi critici. Come anticipato nel precedente paragrafo, la Corte di legittimità, al termine di un procedimento trattato secondo le forme del contraddittorio scritto di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di rinvio formulata dal Tribunale di Trapani e lo ha fatto per due ordini di ragioni, che, seppur tra loro distinti e separati, paiono intersecarsi in un gioco di influenze potenzialmente biunivoche. Orbene, la Corte di legittimità, in limine all’enunciazione del primo profilo di invalidità da sé ravvisato, ha formulato una precisazione di non secondaria rilevanza. Ha, più nello specifico, sottolineato che tanto il provvedimento di rimessione della questione sulla competenza iure loci alla Corte regolatrice, quanto il verbale a esso allegato evidenziano che il giudice a quo, a fronte della “serietà” delle argomentazioni difensive, «ha ritenuto opportuno rimettere in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio, ai sensi [continua ..]


3. Il requisito della “serietà” della questione quale postulato della discrezionalità del rinvio e la ratio essendi dell’istituto

La Cassazione, in linea con quanto affermato anche in altre pronunce, nella sentenza de qua ha sottolineato più volte il carattere discrezionale della scelta del giudice procedente di disporre, d’ufficio o su richiesta di parte, nel rispetto dei termini indicati al primo comma dell’art. 24-bis c.p.p., il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale. Due sono, in particolar modo, i passaggi argomentativi in cui la Corte regolatrice ha posto l’accento sul fatto che il giudice di merito «”può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione». Se, difatti, in un primo momento l’affermazione della discrezionalità valutativa è stata posta in correlazione con la delibazione giudiziale, successivamente è stata, invece, ribadita allo scopo precipuo di rimarcare come da essa discenda la doverosità di un’esplicitazione puntuale, nell’ordinanza di rinvio, non soltanto delle caratteristiche fattuali della vicenda per cui si procede, ma anche delle ragioni fondanti la decisione di rimettere alla Corte regolatrice la definizione della quaestio pregiudiziale di rito sulla competenza per territorio. Da dire, inoltre, che, quando si parla, genericamente, dei motivi sottesi alla trasmissione degli atti alla Cassazione ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p., si fa riferimento a un insieme composito, comprensivo, cioè, sia delle argomentazioni fatte valere dalle parti sul thema probandum sia delle riflessioni che, da queste ultime suscitate, hanno indotto il giudice di merito a ritenere “seria” la questione e, conseguentemente, ad avvalersi del regolamento preventivo di competenza iure loci. Orbene, leggendo la sentenza qui annotata, ci si imbatte subito nella ricostruzione del concreto dispiegarsi del rinvio pregiudiziale che la Suprema Corte, molto probabilmente su spinta di quell’intento paideutico cui poc’anzi si alludeva, ha ritenuto opportuno elaborare e offrire ai possibili fruitori del rinvio, a far data dalla prima pronuncia sull’argomento. In tale direzione, ha ribadito che il giudice di merito, che si reputa incompetente, deve pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura presso l’autorità giudicante da sé considerata titolare della legittimazione territoriale all’esercizio della funzione cognitiva. Sfugge a questa prima regola [continua ..]


4. La matrice efficientista della pretesa di autosufficienza dell’ordinanza di rinvio

La decisione del giudice di merito di avvalersi del regolamento preventivo di competenza territoriale (art. 24-bis c.p.p.), come s’è visto, è rimessa alla sua discrezionalità valutativa “orientata” dal criterio della ragionevole presunzione di fondatezza della quaestio sulla competenza per territorio. Coniugando questo dato alla forma che il nomoteta ha assegnato al provvedimento a mezzo del quale la Corte regolatrice è investita della decisione sulla competenza territoriale, si ricava che l’ordinanza di rinvio deve essere, a pena di nullità ex art. 125 c.p.p., motivata. Al riguardo, è stato, innanzitutto, affermato che l’autorità giudicante, che intende trasmettere gli atti alla Cassazione, «deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta» [25], in punto di fatto e di diritto, prendendo anche esplicita posizione sull’ec­cezione sollevata dalla/e parte/i. L’onus motivandi, così inteso, contribuisce a ridimensionare il rischio di una possibile trasfigurazione dell’investitura della Suprema Corte in un mero automatismo, non preceduto, in quanto tale, da una, viceversa, necessaria analisi ragionata delle specificità del caso concreto, anche alla luce dei rilievi formulati dalle parti, nonché dei motivi per i quali la diatriba territoriale sorta nel giudizio a quo non possa essere risolta attraverso i tradizionali strumenti offerti dall’assetto codicistico. Dando uno sguardo alle decisioni pronunciate dalla Cassazione all’esito dei procedimenti incidentali fin qui celebrati secondo le forme stabilite dall’art. 24-bis c.p.p., si evince, in maniera subitanea, che la suddetta ha provveduto a estendere il noto principio di autosufficienza del ricorso introduttivo [26] alla richiesta di rinvio pregiudiziale pronunciata, ex officio o su conforme domanda di parte, dal giudice di merito [27]. Pronuncia dopo pronuncia emerge, con sempre maggiore chiarezza, il dictum interpretativo: la semplice lettura del provvedimento di rinvio deve essere idonea a disvelare tutte le informazioni di cui la Cassazione necessita per potere definire, all’esito di un’operazione meramente ricognitiva delle peculiarità del caso concreto, la titolarità della competenza territoriale. La specificità dell’ordinanza, nella visione della Corte, crea un ponte tra le due [continua ..]


NOTE