Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


Inconciliabilità tra giudicati: ammissibile la revisione della sentenza di patteggiamento

(Cass., sez. V, 5 ottobre 2023, n. 43631)

La sentenza in commento ritiene ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, purché l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.

Tale pronuncia si pone nel solco della giurisprudenza maggioritaria (Cass., sez. I, 8 gennaio 2021, n. 15088; Cass., sez. VI, 17 aprile 2018, n. 34927; Cass., sez. VI, 14 maggio 2015, n. 23682; Cass., sez. V, 13 gennaio 2015, n. 10405), che valorizza, anzitutto, il dato letterale dell’attuale art. 629 c.p.p. in tema di revisione (modificato dall’art. 3 della l. 12 giugno 2003, n. 134), il quale contiene un espresso riferimento alla sentenza di patteggiamento e al decreto penale di condanna, senza prevedere alcuna limitazione in ordine alle ipotesi di revisione per tali provvedimenti; in secondo luogo, l’orientamento maggioritario tende a sottolineare anche la natura ontologicamente debole dell’accertamento sotteso alla sentenza di patteggiamento, che rende, invero, ancora più pregnante l’istanza di garanzia sottesa alla revisione nel­l’ipotesi di sopravvenuta inconciliabilità con altra sentenza irrevocabile. Addirittura, di recente, la Suprema Corte (Cass., sez. IV, 8 febbraio 2023, n. 10423) ha statuito che, in tema di riparazione dell’errore giudiziario, nel caso di proscioglimento all’esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativa nemmeno al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa dell’errore giudiziario. È stato poi evidenziato che, in tema di revisione richiesta ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., valgono le regole generali anche nel caso della sentenza di patteggiamento: il giudice è, dunque, tenuto a procedere ad una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione (Cass., sez. III, 19 luglio 2017, n. 48344). Vi è, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale contrastante (Cass., sez. I, 17 ottobre 2017, n. 4417; Cass., sez. V, 4 maggio 2015, n. 34443; Cass., sez. III, 23 aprile 2013, n. 23050; Cass., sez. III, 18 dicembre 2013, n. 13032), secondo cui, viceversa, è inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all’esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell’accertamento della responsabilità penale dell’autore, secondo le regole valide per il dibattimento o per il giudizio abbreviato. Muovendo da tale considerazione (che si ritrova in Cass., sez. [continua..]

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