Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Lorenzo Pelli)


L’obbligatorietà della confisca del profitto nei reati tributari comporta la prevalenza del sequestro preventivo rispetto alla liquidazione giudiziale

(Cass., sez. un., 6 ottobre 2023, n. 40797)

La questione controversa sottoposta all’attenzione delle sezioni unite concerne il rapporto tra due tipi di vincoli che possono incidere, al contempo, sui medesimi beni e cioè il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari ed il fallimento (o meglio, la liquidazione giudiziale a seguito del­l’entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insol­venza).

Le sezioni unite sono state chiamate a deliberare sul seguente quesito: «Se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l’avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell’apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà della confisca cui la misura cautelare è diretta». Il tema è stato oggetto di contrastanti orientamenti interpretativi. Secondo un primo indirizzo, deve essere riconosciuta una posizione di prevalenza funzionale alla misura ablatoria penale su quella fallimentare (Cass., sez. un., 25 settembre 2014, n. 11170, Uniland, in CED Cass., n. 263685; Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951, Focarelli, ivi, n. 228165). Il menzionato filone giurisprudenziale poggia sul fatto che i beni attratti alla massa fallimentare non rientrano tra quelli che appartengono «a persona estranea al reato» ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Cass., sez. IV, 3 dicembre 2021, n. 864, Donato, in CED Cass., n. 282567-01; Cass., sez. III, 1° marzo 2016, n. 23907, Taurino, ivi, n. 266940-01). Invero, lo spossessamento dei beni subito dal fallito, a garanzia dei creditori, non implica la privazione della titolarità sugli stessi, sino al momento della vendita fallimentare (Cass., sez. III, 3 novembre 2022, n. 5255, Di Fant, in CED Cass., n. 284068-01; Cass., sez. V, 30 ottobre 2019, n. 52060, ivi, n. 277753-01; Cass., sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 7550, Sansone, ivi, n. 275129-01). In considerazione della non coincidenza tra il concetto di appartenenza di cui all’art. 240, comma 3, c.p. e quello di proprietà (avendo il primo una portata ben più ampia del secondo), il terzo estraneo al reato può essere individuato unicamente in colui che non partecipi in alcun modo alla commissione dello stesso o all’utilizzazione dei profitti derivati (Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951, cit.). Inoltre, vengono richiamati a sostegno il carattere obbligatorio e la finalità sanzionatoria della misura, da cui deriva la preminenza accordata alla confisca (Cass., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 28077, Marcantonini ed altro, in CED Cass., n. 270333-01). Per contro, una seconda opzione ermeneutica individua il criterio per dirimere la coesistenza dei vincoli nella priorità temporale. In altri termini, qualora il sequestro sia intervenuto successivamente alla declaratoria di liquidazione giudiziale, prevale la procedura concorsuale (Cass., sez. III, 16 novembre 2021, n. 47299, Fallimento Bellelli Engineering S.r.l., in CED Cass., n. 282618-01; Cass., sez. un., 26 settembre 2019, n. 45936, Fallimento Mantova Petroli S.r.l. in liquidazione, ivi, n. 277257; Cass., [continua..]

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