Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell'uomo (di Francesco Trapella)


Indipendenza della magistratura ed imparzialità degli organi di disciplina

(Corte e.d.u., 10 ottobre 2023, Pengezov c. Bulgaria)

Il ricorrente era un giudice, presidente di corte d’appello, che veniva sospeso dalle sue funzioni, essendo stato indagato per reati connessi al suo ufficio. A suo dire il procedimento disciplinare si svolgeva in un ambiente estraneo alle indicazioni dell’art. 6 Cedu: il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio di Stato non sarebbero stati soggetti indipendenti ed imparziali, né avrebbero motivato adeguatamente le loro decisioni; il Consiglio di Stato non avrebbe, poi, espletato un controllo sufficientemente efficace sulla pronuncia del Consiglio Superiore della Magistratura. Da ultimo, la sanzione si sarebbe riverberata negativamente sulla vita privata dell’interessato, colpito da una sospensione a tempo indeterminato, senza retribuzione e senza potersi impiegare in altra attività.

Il primo aspetto di interesse è il controllo del Consiglio di Stato sul Consiglio Superiore della Magistratura. Due sono le esigenze da contemperare: la legalità delle decisioni rese dall’organo di autogoverno del potere giudiziario e l’indipendenza delle corti. Per tale ragione i margini di apprezzamento sono ampi: qualora, come nel caso di specie, si tratti della sospensione di un giudice per il suo coinvolgimento in un fatto di rilievo penale, il Consiglio Superiore della Magistratura non esamina la fondatezza o la regolarità delle accuse rivolte all’interessato, ma si limita ad un vaglio formale, apprezzando se le ragioni della sanzione siano tra quelle previste per legge e se il provvedimento disciplinare sia motivato e dia conto delle ragioni di chi lo ha proposto e/o di quelle di chi lo subisce. La normativa interna sul potere giudiziario è già stata esaminata dalla Corte (Corte e.d.u., 26 ottobre 2021, Donev c. Bulgaria); inoltre, nel sistema bulgaro una persona che sia stata condannata per gravi reati è incompatibile con le funzioni di magistrato. Sul piano sovranazionale, la Corte richiama l’avviso n. 855/2016 (6-7 ottobre 2017) della Commissione europea per la democrazia e il diritto (c.d. Commissione di Venezia) che, rispetto alla normativa interna in analisi, ha rilevato l’eccessiva importanza conferita alle procure nei procedimenti disciplinari contro i magistrati giudicanti (§44); nondimeno, ha segnalato che il Consiglio Superiore della Magistratura ha un ruolo di mera forma di fronte alla decisione della procura di aprire un procedimento disciplinare (§46). Da qui, un pericolo reale per l’indipendenza delle corti. Ferme queste premesse e ritenuto il ricorso ricevibile, la Corte esamina le doglianze. Quanto al controllo giurisdizionale, per valutarne l’efficacia occorre considerare: a)  l’oggetto della decisione e, più in particolare, se si tratti di questione che impone cognizioni specialistiche o che comporta l’esercizio di apprezzamenti discrezionali; b)  il metodo seguito per addivenire alla decisione e, in particolare, se gli interessati siano stati assistiti da adeguate garanzie di partecipazione; c)  il contenuto della controversia e i mezzi di ricorso: effettivi ed invocati dal soccombente. Questi criteri vanno applicati caso per caso, senza la possibilità di ulteriori generalizzazioni (cfr. Corte e.d.u., 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá, §§179-181). Nelle precedenti occasioni in cui la Corte si è interessata dei poteri del Consiglio di Stato sulle decisioni disciplinari del Consiglio Superiore della Magistratura, ne ha rilevato la compatibilità rispetto ai parametri convenzionali (Corte e.d.u., 19 ottobre 2021, Miroslava Todorova c. Bulgaria; Corte e.d.u., 15 settembre 2015, Tsanova-Gecheva c. Bulgaria). Il ricorrente pretendeva un [continua..]

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