Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Nicolò Di Paco)


Dall’Unione europea

L’implementazione dello scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo ad opera del regolamento (UE) 2023/2131

Con il regolamento (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 di modifica del regolamento (UE) 2018/1727 (istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale “Eurojust”) e della decisione 2005/671/GAI («concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici»), il Parlamento europeo e il Consiglio intendono rafforzare la condivisione digitale delle informazioni concernenti i casi di terrorismo.

In particolare, le due istituzioni muovono dall’assunto secondo cui «per individuare i collegamenti tra le indagini transfrontaliere Eurojust ha bisogno di ricevere informazioni sufficienti» (considerando n. 3); similmente, per contrastare in maniera adeguata i fenomeni terroristici, è fondamentale «l’efficace scambio di informazioni per l’indagine o l’azione penale» tra le «autorità nazionali competenti e le agenzie dell’Unione», così come è indispensabile «disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate» (considerando n. 7). Purtroppo, però, a causa di «incongruenze nell’interpretazione della decisione 2005/671/GAI», in alcune ipotesi «le informazioni non sono condivise in modo tempestivo» o «non sono affatto condivise» oppure, ancora, «le informazioni condivise non sono pertinenti o non tutte le informazioni pertinenti sono condivise» (considerando n. 3). Da qui l’idea di introdurre una normativa volta specificatamente a favorire l’inoltro a Eurojust di informazioni riguardanti le ipotesi di terrorismo. Animato da questa finalità, il reg. (UE) 2023/2131 si compone di soli tre articoli, due dei quali diretti a rivedere, rispettivamente, il reg. (UE) 2018/1727 e la decisione 2005/671/GAI, mentre il terzo si occupa dell’entrata in vigore della nuova disciplina, fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Prima di addentrarci nelle modifiche apportate, pare utile ricordare che, ai sensi dell’art. 4, § 1, lett. a) del reg. (UE) 2018/1727, Eurojust è chiamata a intervenire quando le indagini e le azioni penali di cui ha avuto conoscenza «abbiano un’incidenza su scala dell’Unione» oppure riguardino «Stati membri diversi da quelli direttamente interessati». Tanto premesso, merita senza dubbio evidenziare come in forza del novellato art. 3, § 5, del reg. (UE) 2018/1727 non sia più necessaria la richiesta di un’autorità nazionale affinché l’Agenzia presti il proprio sostegno nei casi in cui «le indagini e le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un Paese terzo o uno Stato membro e un’organizzazione internazionale»; ciò, sempreché sia stato concluso «un accordo di cooperazione o un’altra modalità di cooperazione» ex art. 52 dello stesso regolamento con detto Paese terzo od organizzazione internazionale, oppure «sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno». Per garantire una continua interazione con l’Agenzia, il nuovo § 2-bis dell’art. 20 del reg. (UE) 2018/1727 dispone che ogni Stato membro debba nominare «un’autorità nazionale [continua..]

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