Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Introduzione (di Luigi Kalb, Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università di Salerno)


In sede di presentazione dei lavori della prima sessione del convegno organizzato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale, si propongono alcune brevi riflessioni sulla natura e sugli effetti del procedimento, disciplinato dal d.lgs. n. 150/2022, in materia di «giustizia riparativa».

Introduction

During the presentation of the work of the first session of the conference organized by the Association of criminal trial scholars, some brief reflections are proposed on the nature and effects of the proceedings, governed by Legislative Decree no. 150 of 2022, regarding «restorative justice».

Premessa

Nel dare inizio ai lavori della I sessione del Convegno consentitemi di manifestare la mia particolare felicità per la partecipazione a questo interessante incontro di studio, nonché il mio entusiasmo originato dalla consapevolezza di poter conseguire un arricchimento delle mie conoscenze sul tema della giustizia riparativa attraverso l’ascolto delle numerose relazioni previste nell’odierno programma dei lavori.

Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al nostro Consiglio direttivo, e in particolare al nostro Presidente, per l’invito a coordinare i lavori di questa prima sessione e per la determinazione scientifica – che condivido pienamente, come dimostrano le iniziative intraprese quando ho avuto l’onore di far parte del Consiglio direttivo – manifestata dalla volontà di perseverare nelle scelta di organizzare un convegno «intermedio», rispetto a quello annuale, su tematiche di particolare rilievo scientifico, tale da consentire il più ampio confronto tra gli studiosi del settore.

In ragione dell’obiettivo auspicato, manifesto, da subito, le mie congratulazioni al Consiglio direttivo e alla nostra Collega, nonché grande amica, Prof.ssa Carla Pansini per l’accurata organizzazione scientifica, come dimostra il ricco e interessante programma di relazioni, che ci permetterà di approfondire plurimi profili di studio, in modo da esplorare le ragioni della riforma – non ancora del tutto definita per quanto concerne i contorni normativi – i rapporti con il procedimento penale, i protagonisti del programma riparativo e i possibili esiti.

In linea con l’impostazione del convegno «intermedio» e con quanto programmato dagli organizzatori, occorre favorire la progressione dei contributi scientifici attribuiti ai diversi relatori, senza avere la presunzione di anticiparne i contenuti. Intendo adeguarmi a tale impostazione, proponendo solo alcune brevi riflessioni.

Il tema della I sessione è intitolato «Natura e strumenti della giustizia riparativa».

Si tratta di un esordio impegnativo i cui risultati sono destinati ad incidere sul prosieguo del nostro confronto di idee.

Senza dubbio, è altresì un esordio felicemente programmato dagli organizzatori, in quanto destinato a fornire una serie di risultati di sicuro interesse per tutti i partecipanti in ragione della loro duplice vocazione.

In primo luogo, le informazioni sul quadro normativo di riferimento consentiranno di mettere a fuoco le peculiarità caratterizzanti l’attivazione del programma riparativo e, soprattutto, il rapporto intercorrente con il procedimento penale.

Sotto altro profilo, le riflessioni formulate nel corso delle relazioni di questa prima sessione offriranno importanti spunti per l’ulteriore prosieguo del dibattito scientifico durante questa giornata di studi.

I lavori prenderanno l’avvio con la relazione della Prof.ssa Valentina Bonini, che si occuperà del «modello concepito nel d.lgs. n. 150 del 2022».

Avremo così la possibilità di riflettere sulla portata del programma riparativo che, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 150, cit., è destinato a consentire alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

Si delineeranno, altresì, i contorni temporali della vicenda riparativa, atteso che a tali programmi si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, nonché dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Emergeranno pure i principi generali e gli obiettivi espressamente previsti dal legislatore, che si premura di sottolineare come i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.

Dall’indagine complessiva troveremo una prima risposta ad uno degli interrogativi più rilevanti della disciplina oggetto di esame anche in un’ottica di verifica della natura dell’istituto quale possibile strumento di deflazione del carico giudiziario.

Senza voler anticipare alcuna conclusione in merito, la riforma evidenzia un iter procedimentale del tutto autonomo, non alternativo rispetto al procedimento penale, come dimostrato anche da quanto disposto a proposito degli effetti prodotti dall’esito riparativo (art. 53 d.lgs. n. 150/2022).

Dall’ampio e ripetuto rinvio alla giustizia riparativa risultante nell’attuale impianto codicistico, si segnalano due soli casi in cui il successo dell’esito riparativo è idoneo a chiudere la vicenda giudiziaria in corso.

Il primo è previsto dall’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. in relazione ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione. A seguito dell’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis c.p.p., il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso il conseguimento dell’esito riparativo comporterà, ai sensi dell’art. 152 c.p., la remissione tacita della querela e con essa l’estinzione del reato.

La seconda ipotesi è rinvenibile in occasione della sospensione del procedimento penale connessa alla messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis, comma 4, lett. c), c.p.p. Anche in tal caso, il conseguimento dell’esito positivo della prova consentirà al giudice di dichiarare estinto il reato.

I contenuti della prima sessione offriranno pure elementi di riflessione che andranno oltre la cornice normativa nazionale.

Grazie alle relazioni della Prof.ssa Paola Maggio e della Prof.ssa Gabriella Di Paolo, infatti, ci sarà la possibilità di riflettere, per un verso, sulla genesi della restorative justice, dedicando uno «sguardo alle fonti internazionali», in modo da cogliere quegli itinerari interpretativi sicuramente utili per l’appren­dimento delle scelte nazionali; per altro verso, avremo la possibilità di approfondire le «esperienze oltreconfine» sul tema, al fine di ampliare le conoscenze di base e conseguire ulteriori elementi di studio per valutare, in chiave prognostica, la portata della riforma oggetto di esame.

Non resta, allora, che dare la parola alle autorevoli Colleghe e augurare buon lavoro a tutti i partecipanti.