Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Diffamazione a mezzo facebook: legittimo il sequestro preventivo tramite oscuramento della pagina? (di Gioia Sambuco - Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto pubblico, indirizzo penalistico – Università degli Studi di Roma Tor Vergata)


Il contributo analizza se è consentita -ed in quali limiti- la misura reale del sequestro preventivo di taluni strumenti tramite i quali si diffonde al pubblico il pensiero umano; più in particolare, delinea i contenuti inseriti sui siti internet, nel senso di capire se alle pubblicazioni telematiche deve applicarsi la disciplina sulla stampa – che pone limiti al sequestro ma che prevede specularmente anche precipui obblighi – ovvero se devono applicarsi regole diverse in ragione delle differenze esistenti fra i due mezzi di comunicazione. In assenza di previsioni espresse sul punto, il sequestro preventivo del supporto o dello strumento telematico deve comunque ritenersi legittimo purché fondato su un'effettiva necessità e su ragioni di peso simmetrico alla libertà di esprimersi, consacrata dall'art. 21 Cost.

Defamation through facebook: is the preventive seizure legitimate by obscuring the page?

The paper analyzes if it is allowed and to what extent the real measure of the seizure of certain instruments by which human thought is disseminated to the public; more specifically, it outlines the contents posted on the websites, in the sense of understanding whether the discipline on the press must apply to the online publications – which places limits on the seizure but which specularly also includes particular obligations – or if different rules must be applied due to differences existing between the two media. In the absence of forecasts expressed on the point, the preventive seizure of the support or of the telematic instrument is legitimate provided that it is based on an effective necessity and on reasons of weight symmetrical to the freedom of expression, consecrated by art. 21 Cost.

 
IL CASO La sentenza in commento – che ha giudicato inammissibili i ricorsi promossi da due indagati accusati del reato di diffamazione, per aver ripetutamente offeso, su alcune pagine facebook, la reputazione di più persone – delinea due questioni di indiscussa attualità: la qualificazione giuridica delle forme di comunicazione telematica e la legittimità del ricorso al sequestro preventivo tramite oscuramento delle pagine facebook. Dato conto dell'argomento trattato, per apprezzarne il contenuto occorre innanzitutto delineare il quadro in cui la pronuncia si inserisce anticipando, sin d'ora, come per la risoluzione di entrambe le problematiche sopra indicate, la sentenza oggetto di odierna disamina si inserisca, invero, nel solco già tracciato dalle pronunce di legittimità in argomento rese, recependone – quasi acriticamente e, in ogni caso, con estrema sintesi – il medesimo contenuto. Ma occorre procedere con ordine. LE FORME DI COMUNICAZIONE TELEMATICA Oggi balza agli occhi di tutti il notevole ampliamento delle potenzialità di comunicare: le forme individuali di manifestazione del pensiero sono esponenzialmente cresciute ed hanno, indubbiamente, raggiunto livelli di modalità differenti. Il riferimento alla tradizionale coincidenza tra forma espressiva e scrittura, con tutte le sottese limitazioni d'ordine materiale che ne derivavano, nell'epoca attuale è oramai definitivamente superato: la trasformazione del linguaggio scritto in una sequenza di bit ha comportato sia un aumento in senso quantitativo delle comunicazioni intersoggettive, sia una crescita delle capacità divulgative e di informazione dei cittadini. Non solo. La rete internet e correlativamente, le comunicazione virtuali, costituiscono, sovente, il mezzo o l'og­getto per la commissione di fattispecie tipiche di reato (soprattutto i delitti contro l'onore, quale quello di cui al caso di specie), le quali, in considerazione delle peculiari caratteristiche delle tecnologie informatiche e telematiche, comportano una serie di problematiche (talora anche di non pronta soluzione), in considerazione della rapidità delle comunicazioni in rete, dell'astrattezza dei dati informatici più agevolmente occultabili rispetto alle comunicazioni tradizionali, dell'anonimato dietro cui la persona che le effettua può nascondersi, nonché dell'attivabilità della comunicazione, con minima tecnologia, pressoché da ogni luogo. Da alcuni decenni è possibile registrare un vivace dibattito in argomento e le soluzioni giurisprudenziali al riguardo rese, spesso, oltre a non offrire un univoco indirizzo sul punto, hanno talvolta determinato ulteriori difficoltà pratico-applicative. Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete internet, risulta ormai cristallizzato, nell'ordinamento [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018