Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Gioia Sambuco)


Ipotesi tassative di legittimo impedimento e nuovi termini per impugnare

È attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera il progetto di legge C. 1203, rubricato «Modifiche all’art. 420-ter c.p.p. in materia di legittimo impedimento del difensore, nonché all’art. 585 c.p.p. in materia di termini per le impugnazioni», proposto il 6 giugno 2023 ad iniziativa dell’On. Calderone ed altri.

La novella legislativa consta di due soli articoli. Preliminarmente, l’art. 1 (intitolato «Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore») riformula il comma 5-bis dell’attuale art. 420-ter c.p.p., specificando le ipotesi tassative in ordine ai casi nei quali l’impedimento del difensore debba essere considerato legittimo. L’intento è quello di erodere il margine della libera interpretazione del giudice attualmente, invero, ravvisabile sulla concessione o meno del rinvio di udienza. Più in particolare, si considera legittimo l’impedimento a comparire del difensore che abbia tempestivamente comunicato: «lo stato di gravidanza, nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso» (lett. a); «l’adozione o l’affidamento di un minore», nei tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, comunque entro il terzo anno di vita del figlio (lett. b); «la malattia o l’infortunio della prole di età inferiore ai tre anni, attestati da struttura pubblica o accreditata» (lett. c); «la malattia o l’infortunio del difensore, attestati da certificati di medici di assistenza primaria o di medicina generale» (lett. d); «la necessità di prestare assistenza ai familiari in condizione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992), ovvero affetti da patologie oncologiche o invalidanti» (lett. e); «la concomitanza con altri impegni professionali idoneamente documentata» (lett. f).

L’art. 2 della presente proposta di legge (intitolato «Termini per l’impugnazione») mira, invece, ad ampliare gli attuali termini per proporre impugnazione ritenuti – nella relazione illustrativa – troppo esigui soprattutto se raffrontati con quello di novanta giorni concesso al giudice, in taluni casi, per il deposito della motivazione. Modificando, quindi, il comma 1 dell’art. 585 c.p.p., si sostituisce il termine di quindici giorni per impugnare i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio – e nel caso previsto dall’art. 544 comma 1 c.p.p.– con quello di «trenta giorni» (lett. a); e quello di quarantacinque giorni, sub lett. b) dell’art. 585 c.p.p. con un termine pari a quello assegnatosi dal giudice per il deposito della motivazione e comunque non inferiore a quarantacinque giorni (lett. b). L’art. 2 del d.d.l. C1203 propone, inoltre, l’introduzione di un ulteriore termine di novanta giorni per la proposizione del gravame, in quei casi in cui «la sentenza è depositata oltre il termine di legge ovvero nel termine assegnatosi dal giudice» (c-bis). Mentre il comma 2 del medesimo articolo delinea un’analoga estensione del termine per impugnare relativamente ai provvedimenti che applicano le misure di prevenzione, sostituendo quello attuale di «dieci giorni» con quello di «sessanta giorni». La proposta legislativa è apprezzabile e, solo apparentemente, attiene ad ambiti differenti; invero, il fil rouge che lega i due disposti normativi del d.d.l. è la effettiva tutela del diritto di difesa del cittadino sottoposto a procedimento penale, in ossequio all’art. 24, comma 2, della Costituzione. Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali È stata sottoposta all’esame della Commissione Giustizia del Senato la p.d.l. S. 806, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali», presentata – in data 19 luglio 2023 – dal senatore Zanettin ed altri. L’iniziativa si prefigge lo scopo di inserire in seno al codice di rito penale, mediante l’art. 254-ter, una disciplina ad hoc per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali. In particolare, la proposta delinea la procedura di apprensione, da parte dell’autorità giudiziaria, prevedendosi al riguardo che il relativo decreto motivato indichi espressamente, da un lato «le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l’oggetto delle indagini» (comma 1, lett. a); dall’altro, «le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e i criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i [continua..]

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