Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Francesco Trapella)


GARANZIE DIFENSIVE NEL GIUSTO PROCESSO (Corte e.d.u., 12 ottobre 2017, Cafagna c. Italia) La Corte di Strasburgo interviene sui rapporti tra giusto processo e lettura dibattimentale dei dicta accusatori ex art. 512 c.p.p., e giunge alla condanna del nostro Paese in un caso nel quale ad una persona era stata applicata la pena della reclusione per anni uno e mesi quattro, in relazione ad episodi di rapina e lesioni, sull’unica base della denuncia della vittima, poi resasi irreperibile, assunta al fascicolo del giudice secondo l’art. 512 c.p.p. I fatti meritano una veloce ricognizione. Il ricorrente, G.C., era accusato di avere sottratto a tale C.C. il portafoglio con l’aiuto di un complice; per guadagnarsi la fuga, poi, gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto. Ne derivava la denuncia di C.C., con successivo riconoscimento fotografico dei due aggressori, e da lì prendeva abbrivio il procedimento penale a carico di G.C. Il pubblico ministero chiedeva incidente probatorio per assumere la testimonianza della persona offesa, sul presupposto che le sue dichiarazioni avrebbero potuto risultare non più attendibili all’epoca del dibattimento. Il tentativo di ottenere la presenza di C.C. in aula fu vano, avendo egli mutato domicilio senza possibilità di ricevere la citazione. G.C. veniva, dunque, rinviato a giudizio; al processo erano sentiti il complice e il carabiniere che aveva raccolto la deposizione di C.C.; in aggiunta, la denuncia della persona offesa era acquisita al fascicolo dibattimentale ai sensi dell’art. 512 c.p.p., stante la sopraggiunta irreperibilità del suo autore. Il tribunale condannava G.C.: la versione della vittima – beninteso, quella riportata nella denuncia – era ritenuta attendibile e ben circostanziata, al punto da porsi a sostegno della pronuncia applicativa della pena. La decisione di primo grado era confermata in appello; l’istante tentava pure un ricorso per cassazione, lamentando il vulnus dell’art. 6 Cedu, ma la doglianza non valse all’annullamento della sentenza di merito. Esauriti i ricorsi interni, G.C. promuoveva ricorso alla Corte di Strasburgo. Il portato della pronuncia europea in esame può essere appieno apprezzato solo a patto di ripercorrere, sia pure velocemente, le tappe dell’iter che ha condotto i giudici strasburghesi a chiarire i connotati del contraddittorio, declinato secondo quel particolare corollario che è il diritto ad «esaminare o far esaminare i testimoni a carico» (art. 6, paragrafo 3, lett. d) Cedu). Si parte, quindi, dal 1992: in Vidal, la Corte europea affermò che, per quanto le regole sulla prova – e, dunque, anche quelle sulla sua ammissibilità – siano rimesse alla definizione del legislatore nazionale, va comunque censurato quell’assetto processuale in cui non sia garantita la [continua..]

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