Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


La procedura da seguire per il vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione

Cass., sez. III, 6 giugno 2023, n. 24263

L’art. 634 c.p.p., nel disciplinare la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, non precisa la procedura da seguire per valutare le eventuali cause di inammissibilità: la norma infatti si limita a disporre che “quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c.p.p., o senza losservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 c.p.p., ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza li­nam­missibilità”.

L’indeterminatezza della disposizione ha favorito interpretazioni diverse, che hanno determinato orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

segue

Secondo un primo orientamento, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, in assenza di espresso richiamo alla disciplina di cui all’art. 127 c.p.p., deve essere emessa con il procedimento de plano. Infatti, la procedura in camera di consiglio con il contraddittorio delle parti non deve essere adottata ai fini della decisione su qualsiasi richiesta, ma soltanto quando sia prevista dalla legge processuale, come è reso evidente dalla locuzione “quando si deve procedere in camera di consiglio”, contenuta nell’art. 127 c.p.p., che esclude, appunto, che si tratti di una procedura generale ed indefettibile. Peraltro, questo indirizzo sottolinea come l’art. 127, comma 9, c.p.p. espressamente preveda, analogamente alla regola di cui all’art. 666, comma 2, c.p.p. per il procedimento di esecuzione, che “l’inam­missibità dell’atto introduttivo del giudizio è dichiarata dal giudice senza formalità di procedura salvo che sia altrimenti stabilito”. Nel silenzio del codice deve, dunque, ritenersi che la decisione de plano debba essere adottata in tutti i casi di inammissibilità dell’atto introduttivo che può derivare o dall’ap­plicazione delle regole di cui all’art. 591 c.p.p. nel caso si tratti di impugnazione, ovvero dalla violazione delle regole particolari dettate per lo specifico procedimento oggetto della decisione (Cass., sez. I, 21 aprile 2005, n. 15030; Cass., sez. I, 14 febbraio 2006, n. 5673; Cass., sez. I, 12 ottobre 2006, n. 34167; Cass., sez. I, 18 dicembre 2007, n. 47016). Al contrario secondo una differente lettura della norma, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall’art. 634 c.p.p., occorre rispettare la procedura di cui all’art. 127 c.p.p. che prevede l’avviso alle parti ed ai difensori, sebbene l’art. 634 c.p.p. non faccia espresso riferimento al procedimento camerale, non essendovi ragione per derogarvi in piena violazione del diritto di difesa. La Corte di appello deve quindi operare il vaglio di ammissibilità nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio, con la conseguenza che va dichiarata nulla l’ordi­nanza di inammissibilità eventualmente deliberata de plano (Cass., sez. III, 11 marzo 2003, n. 11040). Recentemente si è imposta nella giurisprudenza di legittimità una tesi, intermedia rispetto ai precedenti ed opposti orientamenti, cui anche la sentenza in commento aderisce. Secondo questa interpretazione, entrambe le procedure sarebbero ammissibili e la scelta tra queste sarebbe rimessa alla discrezionalità della Corte di appello. L’espressione utilizzata nell’art. 634 c.p.p. consente di compiere le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione anche de plano: del resto alcune delle ipotesi di [continua..]

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Fascicolo 5 - 2023