Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La nuova disciplina delle notificazioni all'imputato (di Caterina Scaccianoce, Professoressa associata di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Palermo)


La Riforma Cartabia interviene sul tema delle notificazioni ripensando alle forme e rimarcandone il ruolo chiave nelle dinamiche del processo penale. Il sistema che ne deriva è un sistema ibrido che, alternando modalità telematiche e modalità tradizionali, ruota attorno a due meccanismi di snellimento dell'iter, e cioè gli avvisi e il domicilio dichiarato o eletto, che sembrano operare in controtendenza rispetto alla regola generale di favorire la conoscenza effettiva dell’atto, mettendo a serio rischio le garanzie in nome della tanto declamata ‘efficienza’.

The new discipline of notifications to the defendant

The Cartabia Reform intervenes on the issue of notifications by rethinking the forms and emphasizing their key role in the dynamics of the criminal trial. The resulting system is a hybrid system which, by alternating telematic and traditional methods, revolves around two process streamlining mechanisms, namely the advises and the declared or elected domicile, which seem to operate in contrast with the general rule of promote effective knowledge of the act, putting the guarantees at serious risk in the name of the much proclaimed ‘efficiency’.

Il tema delle notificazioni, all’apparenza arido, è un tema che, in realtà, può sedurre. Proverò quindi ad affrontarlo anzitutto dando conto di quel “sommerso contrapposto alle forme” che Cordero vi scorgeva, riferendosi evidentemente alle profonde implicazioni che sottende [1]. Ebbene, il legislatore delegato, mettendo mano proprio su forme e modalità, ridisegna il sistema delle notificazioni e lo fa, a mio parere, rimarcando il ruolo chiave che la notificazione svolge nelle dinamiche del processo, potendosi definire, per riprendere antica dottrina, il “centro dell’ingranaggio processuale” nel quale si intrecciano le diverse attività delle parti [2]. La notificazione, infatti, veicola un’informazione che costituisce un precedente necessario al contraddittorio, consentendo una partecipazione consapevole e indispensabile per lo svolgersi della dialettica, e, nel contempo, sollecitando le parti a operare [3]. È un’attività diretta a produrre la conoscenza e, in particolare, quella abbinata alla notificazione è una conoscenza che oggi si vuole effettiva, tale cioè da instaurare una relazione tra il destinatario e quanto si intende far conoscere. Il massimo che un ordinamento può assicurare è, tuttavia, una notificazione che sia idonea a garantire, non tanto la conoscenza reale (troppo difficile da provare), quanto la possibilità di produrre conoscenza, perché altrimenti si condizionerebbe la sua efficacia al comportamento del destinatario; comportamento che di certo non può ostacolare il processo di conoscenza. Questa la ragione per la quale, in certe situazioni, è necessario prevedere delle norme che, in presenza di determinati presupposti, consentano di considerare conosciuto ciò che non necessariamente è tale. Alludo ovviamente alla ben nota dicotomia tra conoscenza legale e conoscenza effettiva che ha sempre animato il tema delle notificazioni. L’invito, come si sa, sollecitato dai giudici europei, recepito dai nostri giudici e tradotto oggi in norma dalla riforma Cartabia, almeno con riferimento agli atti introduttivi del giudizio, è di dare preminenza alla conoscenza effettiva [4] e ciò sul presupposto che la notificazione rende concreti il diritto a partecipare al processo e la possibilità di una effettiva difesa [5]. L’imputato vi può rinunciare e il processo si celebrerà in sua assenza, purché vi sia la certezza che egli del processo fosse a conoscenza e che la sua rinuncia sia frutto di una scelta libera, consapevole e inequivocabile [6]. Per sintonizzarsi con tali coordinate occorre, quindi, congegnare un sistema che agevoli al massimo grado la presa di conoscenza del destinatario e che rappresenti il giusto contemperamento tra i diversi interessi in gioco. Si pensi alle [continua..]

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