Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Il sequestro preventivo d'urgenza sulla falsariga del fermo personale: i tratti dell'abnormità nel “non luogo a provvedere” del giudice di merito sulla convalida del vincolo reale (di Alessandra Giangrande, Dottoranda di ricerca in Diritti e Sostenibilità – Università del Salento)


La Corte di cassazione, interrogata in ordine all’individuazione del giudice competente a convalidare il sequestro preventivo ex art. 321, comma 3-bis, c.p.p. nel caso in cui il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale disponendo la presentazione dell’arrestato in udienza per il rito direttissimo, ritiene affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida della misura precautelare reale, stante la supposta competenza del giudice per le indagini preliminari. La pronuncia fonda le sue radici sulla regola, sostenuta con fermezza dalle Sezioni Unite, della equiparazione del sequestro preventivo d’urgenza al fermo di indiziato di delitto, nonché sul volto dell’abnormità come delineato negli anni dalla giurisprudenza, prevalentemente di legittimità.

The emergency preventive seizure along the lines of the personal detention: the traits of the abnormality in the

The Court of Cassation, questioned about the identification of the judge competent to validate the preventive seizure, to article 321, paragraph 3-bis, c.p.p., in the event that the public prosecutor has exercised the criminal prosecution by ordering the presentation of the arrested person at the hearing for the direct rite, considers that the decision by which the trial judge declares that there is no need to adjudicate on the request for validation of the real precautionary measure is affected by abnormality, given the supposed competence of the judge for preliminary investigations. The sentence has its roots in the rule, firmly supported by the United Sections, of equating emergency preventive seizure with the detention of a suspect of crime, as well as on the face of abnormality as outlined over the years by jurisprudence, mainly of legitimacy.

Sequestro preventivo d’urgenza e abnormità del “non luogo a provvedere” sulla convalida in sede di giudizio direttissimo MASSIMA: In tema di sequestro preventivo, ove si proceda con giudizio direttissimo, giudice competente per la convalida della misura, disposta d’urgenza dalla polizia giudiziaria ex art. 321, comma 3-bis, c.p.p., non è il giudice per le indagini preliminari, ma quello deputato a pronunciarsi nel merito, sicché è affetto da abnormità il provvedimento con cui quest’ultimo dichiari il non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida, determinando la stasi del procedimento in relazione alla necessaria convalida del vincolo reale adottato d’urgenza e la sua regressione ad una fase anteriore e già esaurita con l’avvenuto esercizio dell’azione penale. PROVVEDIMENTO: (Omissis) RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Grosseto, in sede di udienza di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, da una parte, ha disposto non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria nei confronti di (Omissis), arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, e, dall’altra, ha rigettato la contestuale richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa della somma di 290 euro, costituente, secondo la prospettazione accusatoria, profitto del reato indicato. Secondo il Tribunale, quanto alla richiesta di convalida del sequestro disposto d’urgenza, sarebbe stato competente il Giudice per le indagini preliminari, mentre la domanda cautelare, volta ad ottenere il sequestro preventivo della somma, sarebbe stata infondata, attesa l’assenza di nesso di pertinenza tra il denaro e il reato per cui si procede, non potendosi qualificare detta somma come profitto derivante dal reato. 2. Sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in ordine agli artt. 279 e 391 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere competente per la convalida del sequestro disposto d’urgenza il Giudice per le indagini preliminari; si assume che, nella specie, il Pubblico Ministero aveva già esercitato l’azione penale, disponendo la presentazione dell’arrestato in udienza per il rito direttissimo, sicché, si aggiunge, il giudice della convalida, ai sensi degli artt. 279 – 391 cod. proc. pen., era competente anche per l’adozione delle misure cautelari, personali e reali. Si evidenzia a tal fine come le Sezioni unite, con la sentenza n. 15453 del 2016, abbiano equiparato il sequestro preventivo di urgenza al fermo di indiziato di reato, trattandosi di un fermo reale con funzione cautelare. Dunque, il Tribunale, [continua..]

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SOMMARIO:

1. La vicenda - 2. Il giudice competente alla convalida del c.d. “fermo reale” in ipotesi di giudizio direttissimo: un (improprio?) parallelismo con il fermo personale - 3. Il vaglio della corte sullo stallo decisorio conseguente al mero “non luogo a provvedere” sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo d’urgenza: i tratti sintomatici dell’abnormità - NOTE


1. La vicenda

Il Tribunale di Grosseto, nell’udienza di convalida dell’arresto di un individuo per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e di contestuale giudizio direttissimo, disponeva il non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria, sull’assunto che competente fosse il Giudice per le indagini preliminari e non quello deputato a pronunciarsi nel merito; rigettava, poi, la contestuale richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa di una somma di denaro, costituente, secondo la prospettazione accusatoria, profitto del reato: secondo il Tribunale, la domanda cautelare sarebbe stata infondata, attesa l’assenza del nesso di pertinenza tra il denaro e il reato per cui si stava procedendo, non potendosi qualificare detta somma quale profitto derivante dal reato indicato, come viceversa affermato dalla pubblica accusa. Il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, adducendo due motivi; con il primo, deduceva l’inosservanza degli artt. 279 e 391 c.p.p.: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere competente per la convalida del sequestro disposto d’urgenza il Giudice per le indagini preliminari posto che, nella specie, il pubblico ministero aveva già esercitato l’azione penale, presentando l’arrestato in udienza per il rito direttissimo e, dunque, il giudice del dibattimento, competente a convalidare la misura precautelare personale sarebbe stato deputato a pronunciarsi anche in relazione alla convalida della misura precautelare reale. Con il secondo motivo, attinente al rigetto della richiesta di sequestro per difetto del nesso di pertinenza tra il denaro e il reato per cui si procedeva, lamentava violazione di legge, atteso che la sottoposizione dell’imputato a misura cautelare in altro procedimento, in relazione a molteplici episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, unitamente alla circostanza fattuale che l’imputato era senza occupazione lavorativa, non avrebbe consentito di ipotizzare una lecita provenienza del denaro. La ricostruzione ermeneutica operata dal Tribunale, osteggiata dal Procuratore della Repubblica nei termini esplicitati nei motivi di ricorso, ha, dunque, imposto all’attenzione della Corte di Cassazione due rilevanti questioni, sottese al primo motivo di ricorso, [continua ..]


2. Il giudice competente alla convalida del c.d. “fermo reale” in ipotesi di giudizio direttissimo: un (improprio?) parallelismo con il fermo personale

Nell’affrontare la prima quaestio iuris sottesa alla vicenda in esame, la Corte, nella sentenza in epigrafe, ha, preliminarmente, analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale che fa da sfondo. In prima battuta, si è soffermata sulla Relazione al d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e, dopo aver individuato la ratio dell’introduzione del comma 3-bis dell’art. 321 c.p.p. nella constatata necessità di riconoscere poteri precautelari in capo al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, al fine di soddisfare le funzioni preventive proprie della misura, ha descritto il sequestro preventivo di urgenza come modellato sulla falsariga della misura precautelare personale di cui all’art. 384 c.p.p. Più precisamente, specifica in proposito che «si è ritenuto opportuno delineare per la fase delle indagini preliminari una sorta di “fermo reale” […] tenuto conto della sostanziale analogia di presupposti e della identica funzione di precautela rispetto alla adozione delle misure riservate al giudice. Al pubblico ministero viene pertanto consentito di disporre il sequestro preventivo qualora la situazione si presenti in termini di urgenza tali da non consentire di attendere il provvedimento del Giudice e, negli stessi casi, un identico potere è riconosciuto alla polizia giudiziaria prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini» [1]. La Corte ha poi richiamato la pronuncia delle sezioni unite [2] che, posta l’espressa equiparazione, nei lavori preparatori, del “fermo reale” al fermo di indiziato di delitto, ha ribadito la natura cautelare del sequestro preventivo di iniziativa della polizia giudiziaria, come risulta confermato dalla collocazione sistematica dell’art. 321, comma 3-bis c.p.p., inserito nel Capo II, Titolo II, del Libro IV, vale a dire nello stesso libro in cui sono disciplinate le misure cautelari personali. Il legislatore, invero, è ben consapevole del fatto che interventi di cautela reale, proprio come quelli di cautela personale, incidano su diritti costituzionalmente garantiti: il bene giuridico direttamente leso dal sequestro con finalità preventiva è, primo fra tutti, la proprietà privata – nella sua ampia accezione comprensiva del possesso e della disponibilità materiale del bene –, che occupa una indubbia posizione di rilievo nei valori [continua ..]


3. Il vaglio della corte sullo stallo decisorio conseguente al mero “non luogo a provvedere” sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo d’urgenza: i tratti sintomatici dell’abnormità

Riconosciuto nel giudice che procede l’organo deputato alla convalida di ambedue le misure precautelari, la Corte ha risolto la questione della natura abnorme del provvedimento con cui il Tribunale di Grosseto ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla richiesta di convalida del sequestro disposto in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria, alla luce del prezioso ed imprescindibile apporto della giurisprudenza di legittimità. Non è revocabile in dubbio che il nostro ordinamento, di matrice fondamentalmente legislativa, neghi alla giurisprudenza valore di fonte normativa. Tuttavia, la regola dello stare decisis – connaturata ai paesi di common law – trova terreno fertile nei sistemi ispirati alla civil law, in cui manca un’espressa disposizione di principio: è quanto accade nell’ordinamento processuale italiano rispetto alle categorie dell’abnormità e dell’inesistenza, che costituiscono manifestazioni di vera e propria case law dovute al contributo creativo della giurisprudenza, prevalentemente di legittimità [13]. Più precisamente, per ciò che qui interessa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con lo strumento dell’abnormità, esercitano una significativa influenza sull’inquadramento giuridico di quei provvedimenti affetti da una macroscopica anomalia rispetto ai paradigmi normativi delineati dal codice di rito, manifestando così un’autorità persuasiva tale da orientare le decisioni successive dei giudici di merito [14]: la categoria dell’abnormità rappresenta, dunque, il frutto del fecondo approccio esegetico della giurisprudenza, che ha riconosciuto lo stato patologico dell’atto affetto da tale vizio, individuando nel potere di controllo della Corte di Cassazione la sua possibile emenda, in deroga al principio di tassatività previsto in tema di impugnazioni dall’art. 568 c.p.p. [15]. A ben vedere, la «malleabilità concettuale [del provvedimento abnorme], accentuatasi in modo progressivo con lo scorrere del tempo» [16], non ha permesso alcuna previsione normativa e non consente, ancora oggi, una puntuale predeterminazione dei suoi caratteri. La voluntas legis di astenersi dalla espressa previsione della categoria dell’abnormità emerge chiara dalla Relazione al progetto preliminare dell’attuale codice di rito, [continua ..]


NOTE