Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Valentina Vasta)


IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 ISTITUTIVO DELLA PROCURA EUROPEA Il 31 ottobre 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all’at­tuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (in G.U.U.E. 31 ottobre 2017, L 283/1). Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 12 ottobre 2017 tramite la procedura di cooperazione rafforzata “semplificata” – prevista dall’art. 86, par. 1, TFUE – attivabile da un gruppo di almeno nove Stati membri qualora non sia stata raggiunta l’unanimità in seno al Consiglio sul progetto di regolamento. In particolare, tale procedura è stata attivata da Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Hanno successivamente dichiarato di partecipare anche Lettonia, Estonia, Austria e Italia. Ad oggi, dunque, sono venti gli Stati membri coinvolti nell’istituzione della Procura europea, rimanendone esclusi Olanda, Malta, Polonia, Svezia ed Ungheria – che non hanno percorso la via dell’inte­grazione differenziata – oltre a Danimarca, Regno Unito ed Irlanda – che avevano già esercitato il c.d. opt-out nell’adozione delle misure proposte a norma della parte III del titolo V TFUE, dedicata alla cooperazione giudiziaria in materia penale tramite, rispettivamente, il protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca (in G.U.U.E. 7 giugno 2016, C 202/298) ed il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in G.U.U.E. 7 giugno 2016, C 202/295). Tali Stati potranno comunque aderire al Regolamento successivamente ai sensi dell’art. 328, par. 1, TFUE. A norma dell’art. 120, il Regolamento entrerà in vigore decorsi venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la Procura europea, una volta costituita, diventerà operativa solo alla data stabilita con decisione approvata dalla Commissione su proposta del Procuratore capo europeo, non oltre tre anni dall’entrata in vigore del presente atto. Preceduto da 121 consideranda, il Regolamento si compone di 120 articoli, suddivisi in 11 capi, che disciplinano la struttura ed il funzionamento della neo istituita Procura europea. La disciplina dovrà, però, successivamente essere integrata, per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, dal regolamento interno – richiesto dall’art. 21, il quale dovrà essere adottato dal collegio a maggioranza dei due terzi su proposta del Procuratore capo europeo – e da specifiche direttive che dovranno essere emanate dallo stesso collegio laddove il [continua..]

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