Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia Ue (di lisa Grisonich e Veronica Tondi)


MAE e diritto alla salute del ricercato: la risposta della Corte di giustizia alla Corte costituzionale italiana

(Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 18 aprile 2023, causa C-699/21)

di Elisa Grisonich

La sentenza in esame assume notevole importanza sul piano del dialogo instaurato tra la Corte costituzionale italiana e i Giudici di Lussemburgo, in quel «quadro di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia» ribadito di recente, e a più riprese, dalla Consulta (C. cost., 30 luglio 2020, n. 182; C. cost., 10 maggio 2019, n. 117; C. cost., 14 dicembre 2017, n. 269). La decisione rappresenta invero la risposta al rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 216 del 2021 (C. cost., 18 novembre 2021, n. 216). Mediante tale provvedimento, la Corte di giustizia veniva, più precisamente, invitata a chiarire se l’art. 1, § 3, decisione quadro 2002/584/GAI, in materia di MAE, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 CDFUE, dovesse essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione, laddove ritenga che la consegna del ricercato, affetto da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili, possa determinare il rischio di un grave pregiudizio per la sua salute, è tenuta a chiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni in grado di escludere siffatto pericolo e a porre fine alla procedura di esecuzione, qualora non ottenga le dovute assicurazioni entro un termine ragionevole.

segue

A venire in rilievo nel caso di specie era stata una richiesta di esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale, formulata dall’autorità giudiziaria competente croata alla Corte di appello di Milano. Davanti a quest’ultima, il ricercato aveva prodotto diversi documenti medici attestanti suoi rilevanti disturbi psichiatrici. A seguito di perizia disposta dalla Corte di appello, risultava un grave disturbo psicotico dell’interessato, che necessitava la prosecuzione della terapia farmacologica e psicoterapica; emergeva altresì un serio pericolo di suicidio in caso di incarcerazione. Alla luce di ciò, la Corte di appello osservava, per un verso, che l’esecuzione del MAE avrebbe comportato l’interruzione delle cure dell’interessato, nonché un aggravamento del suo stato di salute con forte rischio suicidario, e, per altro verso, che la normativa italiana di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI nulla prevede in ordine a un motivo di rifiuto dell’esecuzione dell’euro-mandato giustificato da ragioni di salute di tal fatta. Ciò posto, la Corte di appello di Milano decideva di sollevare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis l. 22 aprile 2005, n. 69 per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 111 Cost., nella parte in cui essi non contemplano, quale motivo di rifiuto della consegna, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta». Dal canto suo, la Corte costituzionale rilevava come la questione non si limitasse a involgere la costituzionalità della disciplina, ma chiamasse preliminarmente in causa l’interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI di cui la normativa interna censurata costituisce attuazione. Difatti, gli artt. 3, 4 e 4-bis di tale atto dell’ex Terzo pilastro non stabiliscono alcun motivo di rifiuto obbligatorio o facoltativo del MAE, derivante da un grave rischio di salute della persona in caso di consegna, a fronte di patologie di tipo cronico e dalla durata potenzialmente indeterminabile. Da qui la decisione di sollevare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito alla lettura da attribuire all’art. 1, § 3, decisione quadro 2002/584/GAI, considerato alla luce degli artt. 3, 4 e 35 Carta di Nizza. È bene precisare che la Corte costituzionale non aveva ritenuto un rimedio adeguato a fronteggiare la situazione in discorso l’art. 23, comma 3, l. n. 69/2005, che attua nel sistema interno l’art. 23, § 4, decisione quadro n. 584. Trattasi, quest’ultima, di una disposizione che prevede che la consegna possa essere eccezionalmente differita «per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato». Ebbene, [continua..]

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