Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell'uomo (di Rita Lopez)


La registrazione clandestina di conversazioni a cura del co-imputato conforme al diritto interno non vìola la tutela convenzionale del diritto alla vita privata e familiare

Corte e.d.u., 28 marzo 2023, Sarbu c. Romania

La Corte europea si pronuncia sul ricorso di un cittadino romeno che, impiegato presso la Direzione generale delle finanze pubbliche nel distretto di Alba, era stato condannato nel proprio Paese per corruzione in concorso con un collega e un terzo privato, per avere redatto una relazione di revisione contabile in cui, in cambio di una somma di denaro, riduceva indebitamente il debito di imposta favorendo in tal modo la società commerciale, parte del pactum sceleris. Ai fini del giudizio di colpevolezza erano state acquisite e utilizzate alcune conversazioni carpite di nascosto dal dirigente della società sottoposta a verifica fiscale, il quale, tramite dispositivo portatile videocamera miniaturizzata collegata a una penna – registrava il colloquio intrattenuto con i pubblici ufficiali durante l’ispezione nei locali commerciali della società. Della esistenza di tali registrazioni, scaricate sul personal computer di un testimone nell’am­bito di diverso procedimento a carico dei medesimi coimputati, si veniva casualmente a conoscenza quando il PC di tale soggetto era stato sottoposto a perquisizione informatica legittimamente eseguita. L’inaspettata scoperta aveva originato il procedimento penale giunto al vaglio della Corte di Strasburgo, chiamata ad accertare se l’impiego delle registrazioni nell’ambito del secondo procedimento avesse violato l’art. 8 Cedu, con conseguente lesione del diritto alla vita privata del ricorrente.

segue

I ricorsi dell’imputato presentati in sede nazionale per far valere la illegalità delle conversazioni registrate, furono respinti. In tutti i gradi di giudizio, i giudici si espressero, infatti, a favore della legittimità delle stesse in quanto disposte conformemente alla disciplina processual-penalistica interna la quale con riferimento alle registrazioni effettuate dalle parti – nel caso di specie, un coaccusato – non esige la previa autorizzazione del giudice. La stessa Corte costituzionale dello Stato convenuto, respingeva la questione di costituzionalità di cui era stata investita, sottolineando come il codice di rito romeno consenta alla parte detentrice di prove utili alla ricerca della verità, di presentarle al processo in quanto il relativo impiego è conforme alla Costituzione, secondo cui il diritto alla vita intima, familiare e privata può subire limitazioni previste ex lege, per tutelare importanti valori come la prevenzione e la repressioni dei reati. Il Giudice delle leggi precisava, inoltre, che la legge ordinaria offriva adeguate garanzie contro eventuali abusi, costituite, in particolare, dalla possibilità di sottoporre le conversazioni a perizia tecnico-scientifica che, nel caso in esame, aveva permesso di verificarne la genuinità, in quanto le registrazioni di suoni e immagini, debitamente analizzate non presentavano alcuna traccia di interventi, interruzioni, cancellazioni, sovrapposizioni, aggiunte o miscelazioni. Questa la vicenda giunta a Strasburgo. L’alta Corte ribadisce, anzitutto, che anche le conversazioni registrate in un contesto pubblico o professionale – nel caso specifico, la sede della persona giuridica interessata dall’accertamento fiscale, peraltro non liberamente accessibile al pubblico – ricadono nella nozione di vita privata tutelata dall’art. 8 Cedu, tutte le volte in cui i dati personali come, appunto, l’immagine o il suono della voce del soggetto videosorvegliato o intercettato, sono trattate, utilizzate o rese pubbliche in un modo o in una misura che va al di là di quanto l’interessato può ragionevolmente aspettarsi. Lo stesso principio riguarda anche le misure di videosorveglianza sul luogo di lavoro lesive della privacy se utilizzate in successivi procedimenti giudiziari o conservate per lunghi periodi (Corte e.d.u., Grande Camera, 5 settembre 2017, Barbulescu c. Romania; Corte e.d.u., Grande Camera, 17 ottobre 2019, Lopez Ribalda e altri c. Spagna, che ha ritenuto l’appli­cabilità dell’art. 8 Cedu a registrazioni avvenute in supermercati aperti al pubblico). Premessa la riconducibilità della fattispecie concreta al perimetro operativo della norma menzionata, i Giudici alsaziani escludono che l’uso, nel processo, delle conversazioni registrate clandestinamente, interferisca con l’esercizio del diritto alla vita privata del [continua..]

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