Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Lorenzo Agostino e Gianluca Borgia)


Dal Consiglio d’Europa

di Lorenzo Agostino

Il trentaduesimo rapporto annuale del Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura

In data 30 marzo 2023, il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura ha pubblicato il suo rapporto generale per l’anno 2022. Oltre a descrivere l’attività svolta dall’1 gennaio al 31 dicembre 2022, il documento dedica un focus – su cui vale la pena appuntare l’attenzione, se non altro per l’attualità della questione – alla delicata tematica dei maltrattamenti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti posti in essere in sede di respingimento alle frontiere (§ 69-107). Alla base di questo approfondimento si collocano, per un verso, le tante denunce di violenze ricevute dal Comitato dal 2009 in avanti e, per l’altro, il crescente numero di respingimenti forzosi dal territorio della “grande Europa”, a cui peraltro spesso non è corrisposta alcuna conseguenza in termini di responsabilità delle autorità statuali.

segue

Nel sottolineare come il Comitato abbia sempre affermato l’inviolabilità del diritto degli ordinamenti nazionali al controllo dei propri confini e nel riconoscere, altresì, le difficoltà fronteggiate dagli Stati nella gestione di flussi migratori su larga scala (dinanzi ai quali sarebbe opportuno concertare una strategia a livello europeo), il rapporto pone l’accento sull’inderogabilità del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti nei confronti di soggetti privati della propria libertà quali rifugiati, richiedenti asilo e migranti e del diritto di costoro a non essere trasferiti in un Paese in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che possano essere sottoposti a questo tipo di trattamenti. Tanto premesso in via generale, il rapporto si sofferma anzitutto sull’esperienza maturata dal Comitato e sulla metodologia dallo stesso utilizzata nel vagliare le operazioni di respingimento (§ 76-79). Tale metodologia – dettagliatamente illustrata dal documento – si fonda sulla verifica della sussistenza di una situazione «of de facto deprivation of liberty of foreing nationals»; su una rigorosa interpretazione delle normative che regolano, a vario titolo, lo svolgimento delle operazioni di controllo delle frontiere; su una valutazione medico-legale delle lesioni eventualmente riportate dal migrante; e sulla possibilità dell’interessato di accedere a una procedura di asilo nell’ambito della quale i rischi sottesi al refoulement siano soppesati in maniera indipendente, individualizzata e obiettiva. Più esattamente, lo schema seguito nell’analizzare le operazioni di respingimento violento consiste nell’identificazione della presunta vittima, nella redazione di un resoconto dettagliato delle sue doglianze e nella documentazione di ogni evidenza medica. Le lesioni eventualmente riscontrate sono sottoposte all’esame dei medici afferenti al Comitato, da svolgere in ossequio agli standard delineati dal c.d. “Protocollo di Istanbul”, ovverosia il «Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment» pubblicato il 29 giugno 2022 dal­l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Per corroborare le risultanze così ottenute, devono poi essere sentiti, per il tramite di interviste individuali, i membri del gruppo di migranti cui appartiene l’offeso. Particolare importanza, nel contesto di tali accertamenti, è assunta, da un lato, dalla verifica circa la limitazione, de jure o de facto, della libertà dell’individuo da parte dell’autorità di law enforcement nel senso fatto proprio dall’art. 5 Cedu (a tal fine, rilevano, ad esempio, l’ammanettamento o il trasporto in furgoni della polizia); e, dall’altro, dalla valutazione sulla [continua..]

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