Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le disposizioni in materia di udienza predibattimentale (di Giovanni Barrocu, Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Sassari)


L'art. 554-bis introduce un vaglio giurisdizionale preliminare per i giudizi dinnanzi al tribunale in composizione monocratica, all’interno della quale vengono anticipate le tipiche attività preliminari al dibattimento, diviene la sede per le richieste di riti alternativi, oltre a prevedere una verifica della ragionevole previsione di condanna dell’im­putato ovvero il suo proscioglimento allo stato degli atti sia nel rito sia nel merito. Il commento analizza la disposizione che si occupa di rivolvere le potenziali problematiche di diritto intertemporale.

The new pre-trial hearing

The art. 554-bis introduces a preliminary jurisdictional examination for the judgment of the court in monocratic composition. The typical procedural activities preparatory to the trial are anticipated, as well as the requests for an alternative procedure and the verification of the reasonable expectation of the conviction of the defendant or his acquittal in the state of the proceedings. The comment examines the provision that deals with resolving potential issues of intertemporal law.

SOMMARIO:

1. La nuova udienza - 2. La disciplina transitoria


1. La nuova udienza

La disposizione si occupa di individuare per quali procedimenti con citazione diretta a giudizio – il cui novero è stato ampliato a opera del nuovo comma 2 dell’art. 550 c.p.p. –, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della nuova normativa processuale (c.d. “riforma Cartabia”), opera il nuovo filtro preliminare, rappresentato da un’udienza tenuta da un giudice del dibattimento, diverso da quello che celebrerà il processo. Com’è ormai noto, l’art. 554-bis c.p.p. introduce un vaglio giurisdizionale per i procedimenti dinnanzi al tribunale in composizione monocratica, senza udienza preliminare, costituito da una udienza in camera di consiglio alla presenza necessaria del solo pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Con una simile norma si è deciso di sottoporre a controllo preventivo l’an e il quomodo dell’esercizio dell’azione penale, oltre ad anticipare in questa fase l’attività di verifica della costituzione delle parti e l’eventuale costituzione della parte civile, la discussione delle questioni preliminari (comprese quelle relative alla competenza e attribuzione dell’organo giudicante) e la definizione del procedimento con riti alternativi. Lo sbarramento procedurale è accompagnato da decadenza e sembra concentrare in un singolo svolgimento un misto di funzioni – in parte già in uso nella prassi, come l’udienza di “calendarizzazione” – quali il vaglio tipico dell’udienza preliminare, anche in ordine alla verifica della ragionevole previsione di condanna e il proscioglimento nel merito allo stato degli atti, oltre a un intervento propositivo del giudice rivolto a invitare il pubblico ministero a modificare l’imputazione così come originariamente formulata, e lo svolgimento di tutta l’attività che sarebbe concentrata nelle fasi anteriori all’apertura del dibattimento.


2. La disciplina transitoria

La norma in commento risolve la problematica di diritto intertemporale cristallizzando il tempus regit actum al momento dell’emissione del decreto che dispone il giudizio. In realtà, in precedenza, la circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero del 20 ottobre 2022 – quando l’entrata in vigore della novazione era prevista per il 1° novembre 2022 – aveva già chiarito che non si doveva celebrare l’udienza predibattimentale per tutti i procedimenti con citazione diretta a giudizio (e, più in generale, le procure non avrebbero dovuto rinnovare gli atti e disporre nuove notifiche) se al 1° novembre fosse stato già richiesto il rinvio a giudizio o fissata l’udienza preliminare, ovvero fosse stato già emesso il decreto che dispone il giudizio. Successivamente, con l’introduzione dell’art. 99-bis nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, l’operatività di quella parte di “riforma Cartabia” oggetto di legislazione delegata è stata posticipata al 30 dicembre 2022. Pertanto, a partire da quest’ultima data opera lo sbarramento temporale – dopo il quale devono applicarsi le nuove disposizioni contenute negli artt. 554-bis e ss. – identificato nel momento in cui è stato emesso il decreto che dispone il giudizio: più precisamente, a partire dal momento in cui lo stesso «è depositato dal pubblico ministero in segreteria» (art. 552, comma 4, c.p.p.).