Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Processo in assenza dell'imputato (di Alessio Gaudieri, Assegnista di ricerca in Procedura penale – Università degli Studi di Salerno)


Dopo aver indicato i principi ed i criteri direttivi della riforma in tema di processo in assenza, il presente studio affronta il delicato tema della disciplina transitoria, che regola le situazioni giuridiche del presente e del passato attraverso una lettura critica delle disposizioni.

The proceedings conducted in the absence of the defendant

After outlining the principles and guiding criteria of the reform in the area of the proceedings conducted in the absence of the defendant, this study focuses on the issue of the transitional rules, which regulates the legal situations of the present and the past through a critical reading of the provisions.

SOMMARIO:

1. Analisi di contesto della riforma - 2. I principi del nuovo processo in absentia - 3. Regime transitorio e riflessioni del legislatore - 4. Le disposizioni transitorie in tema di processo in assenza dell’imputato - NOTE


1. Analisi di contesto della riforma

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 [1], il legislatore ha riformato in modo massiccio il sistema penale, intervenendo su tre pilastri: il processo penale; il sistema sanzionatorio; la giustizia riparativa, mediante una disciplina volta ad introdurre tecniche di conciliazione tra l’autore del reato, la vittima ed i consociati [2].

La riforma innova e ritocca la quasi totalità dei settori del processo e ridisegna in larga parte il regime delle pene, nel tentativo di limitare la logica carcerocentrica propria dell’ordinamento penale italiano [3].

Le plurime esigenze di carattere sistematico che hanno influenzato le scelte normative si rinvengono in circostanze volte a neutralizzare l’impatto negativo di taluni fenomeni sui diritti fondamentali della persona e ad eliminare alcuni deficit rilevati dalla comunità scientifica, dalla magistratura – nazionale, internazionale e sovranazionale – e dagli altri esperti, al fine di restituire efficienza alla giustizia penale.

Le ragioni e gli obiettivi [4] sono maturati in un fluido contesto socio-economico che ha spinto il legislatore ad intervenire in tempi rapidi.

L’evento propulsivo è indubbiamente la pandemia da Covid-19 [5], momento storico di straordinaria emergenza non solo sanitaria. Tale esperienza ha consentito di meditare su un ventaglio di questioni processuali, tra cui la disciplina in materia di assenza, non perfettamente allineata ai principi ricavabili dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), così come interpretati dalla Corte europea di Strasburgo [6].

I fattori di criticità e le opportunità sono state condensate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il quale è stato programmato un ambizioso progetto di rilancio del settore della giustizia, mediante l’impiego di risorse economiche provenienti dall’Unione europea riservate all’Italia con il programma NextGenerationEU [7].

In particolare, il PNRR individua tra gli obiettivi da raggiungere l’efficientamento e la competitività del processo penale agendo, inter alia, sul procedimento in absentia, al fine di garantirne l’efficienza [8] e l’efficacia mediante un meccanismo di deflazione volto ad evitare la formazione di false pendenze.

Nello specifico, il cuore della riforma può essere individuato nell’espressione “fattore tempo” – che riecheggia come un laconico mantra – a sottolineare come gli intenti del legislatore siano concentrati tendenzialmente sull’aggressione dell’arretrato e sull’abbattimento della durata dei procedimenti penali nella misura del 25% entro il 2026 [9]. Ciò suggerirebbe come le performance degli uffici giudiziari siano basate su criteri quantitativi e non anche su fattori qualitativi [10].

Ciò comporterebbe una distorsione concettuale di taluni principi ed una riduzione della rilevanza di talaltri, se non fosse stato rimarcato come – almeno nelle intenzioni – gli interventi siano proiettati alla piena attuazione dei principi costituzionali, internazionali e sovranazionali in tema di “giusto processo” [11].

Lo slancio riformistico – invero, sollecitato già nel periodo immediatamente precedente agli eventi pandemici – si è spinto sino ad un’opera di “ingegneria normativa” [12], particolarmente complessa e non indenne da difetti di coordinamento [13], che ha prodotto nuovi meccanismi finalizzati a restituire al processo penale una rinnovata credibilità nello scenario nazionale ed internazionale [14].

Per quanto attiene al processo in absentia [15], a pochi anni dall’abolizione dell’istituto della contumacia, sostituito dal regime dell’assenza dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 [16], è emersa la necessità di una rimodulazione della normativa, a cagione di un fluido contesto in cui operava la giurisprudenza.

Infatti, al fine di evitare l’ennesima condanna per violazione dell’art. 6, parr. 1 e 3 Cedu, la Cassazione è intervenuta con alcune pronunce che hanno ricondotto l’assenza sui binari di una effettiva tutela dei diritti fondamentali. Gli interventi giurisprudenziali si rendevano necessari, dati gli orientamenti giurisprudenziali internazionali ormai granitici, ma si spingevano sino ai confini del creazionismo [17], eccedendo i limiti dell’attività ermeneutica e nomofilattica.

Nello specifico, l’istituto dell’assenza si fondava su un insieme di criteri di conoscenza del processo basati su presunzioni che reintroducevano in larga parte lo stesso sistema censurato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Le plurime criticità venivano rilevate dalla Corte di Cassazione che interpretava le disposizioni coerentemente alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, mediante la riaffermazione del principio della conoscenza effettiva [18].

L’ intervento del legislatore è apparso indispensabile anche per ricondurre a sistema un istituto bisognevole di coordinamento con i principi della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [19].

Attesi i profili di criticità ancora esistenti, nonostante la l. 23 giugno 2017, n. 103 [20] avesse già profondamente modificato il sistema rimediale introducendo l’istituto della rescissione del giudicato mediante il nuovo art. 629-bis c.p.p. [21], l’allora Ministro della Giustizia nominava un apposito gruppo di lavoro con lo specifico scopo di emendare il disegno di legge “Bonafede” [22]. La “Commissione Lattanzi” [23] ha dato anche indicazioni in tema di processo in assenza, che hanno trovato, poi, specifica normazione nella legge delega.

È andata, così, delineandosi una riforma di sistema del processo penale in assenza dell’imputato che, nel rivedere organicamente anche la collegata disciplina delle notificazioni [24], tende ad individuare un punto di equilibrio tra l’effettiva conoscenza e il diritto dell’imputato a partecipare al processo che si svolge nei suoi confronti, da una parte; e l’esigenza di precludere ostacoli e evitare inutili dilazioni dell’ordinaria progressione processuale a causa di scelte consapevoli dell’imputato di non presentarsi in udienza, dall’altra [25].


2. I principi del nuovo processo in absentia

L’art. 23, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riforma organicamente la disciplina sul processo in assenza, in attuazione dell’art. 1, comma 7, l. 27 settembre 2021, n. 134, apportando modifiche ed inserendo nuove disposizioni al codice di procedura penale dal carattere semplificatorio ed acceleratorio [26].

Si tende, così, a sviluppare un regime ispirato all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

Il legislatore ha recepito le osservazioni formulate in ordine alla precedente disciplina, in merito alla idoneità dei criteri adottati per la valutazione relativa alla «presunzione di volontarietà dell’assenza dell’imputato nel processo dalla conoscenza della pendenza del procedimento, con il conseguente, elevato, rischio di non garantire il suo diritto di partecipare alla vicenda processuale destinata all’accer­tamento dell’imputazione formulata» [27]. Inoltre, sono perseguite esigenze di deflazione [28].

I principi ed i criteri direttivi per l’efficientamento della giustizia penale relativi al processo in absentia contenuti nella legge delega 27 settembre 2021, n. 134 [29] riguardano tre importanti assi: chiarimento dei presupposti per lo svolgimento del processo in assenza dell’imputato; individuazione degli strumenti per la verifica dei presupposti mediante un controllo giurisdizionale; previsioni di strumenti volti ad offrire un rimedio in caso di provvedimenti giurisdizionali adottati al di fuori dei casi in cui sia legittimo procedere in assenza.

Nello specifico, al fine di rendere il procedimento più celere ed efficiente, il legislatore è intervenuto per ridefinire i casi in cui l’imputato si deve ritenere assente nel processo, prevedendo che il processo in absentia possa svolgersi solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che l’imputato sia a conoscenza della pendenza e che la sua assenza sia riconducibile ad una scelta volontaria e consapevole dello stesso (art. 1, comma 7, lett. a, l. 27 settembre 2021, n. 134).

Inoltre, è stato valorizzato il controllo giurisdizionale, con l’assunzione di un ruolo centrale. Qualora non si abbia una certezza effettiva della conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell’imputato a comparire, è previsto che si possa comunque procedere in sua assenza, a seguito della valutazione del giudice (art. 1, comma 7, lett. c, l. 27 settembre 2021, n. 134).

Invero, quest’ultimo è tenuto a svolgere un vaglio sulle modalità di notificazione e di ogni altra circostanza del caso concreto per verificare se l’imputato abbia conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole.

In particolare, in udienza preliminare oppure, ove questa manchi, alla prima udienza fissata per il giudizio, se l’imputato è assente e non è impedito a comparire, il giudice è tenuto a verificare «la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni» che legittimano la prosecuzione del processo in absentia (art. 1, comma 7, lett. d, l. 27 settembre 2021, n. 134).

In caso di esito negativo, il giudice è tenuto a pronunciare una inedita e singolare sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, ordinando contestualmente la ricerca dell’imputato (art. 1, comma 7, lett. e, l. 27 settembre 2021, n. 134).

Infine, è stata soddisfatta l’esigenza di garantire ed ampliare i rimedi volti a neutralizzare le conseguenze della lesione del “diritto di difendersi, essendo informato” e del diritto a partecipare al proprio processo, nelle ipotesi di ingiustificato svolgimento del processo in assenza dell’imputato (art. 1, comma 7, lett. g, h, i, l. 27 settembre 2021, n. 134), nonché di coordinare la rescissione del giudicato con il nuovo mezzo di impugnazione straordinaria, previsto dall’art. 628-bis [30], della richiesta per l’elimina­zione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Cedu o dei Protocolli addizionali (art. 1, comma 13, lett. o, l. 27 settembre 2021, n. 134).

Inter alia, il legislatore ha previsto un importante obbligo informativo: l’avviso al condannato nel provvedimento di esecuzione che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del proprio processo, lo stesso possa attivare i rimedi previsti dalla legge (art. 1, comma 7, lett. i, l. 27 settembre 2021, n. 134).

Evidenti le finalità della riforma: la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del procedimento penale, nella sua interezza e sistematicità. Gli obiettivi dovrebbero trovare un contemperamento con il rispetto delle garanzie difensive e dei diritti fondamentali, in un sistema che, tuttavia, non appare sempre coerente [31].

Infatti, rispetto a quanto esplicitamente affermato, il decreto legislativo lascia emergere molteplici interrogativi, qualora si legga la riforma sotto la lente d’ingrandimento dei diritti fondamentali coinvolti, tanto da prospettare sotto il profilo culturale e ideologico una «soave inquisitorietà processuale» [32].


3. Regime transitorio e riflessioni del legislatore

Delineato così il sistema riformistico ed individuati gli obiettivi, il legislatore ha avvertito la necessità di mettere a punto la disciplina transitoria, attesi la delicatezza degli istituti ed il radicale mutamento della normativa, in modo da regolare e governare coerentemente la successione tra norme.

Ancor prima di scrutinare nel dettaglio le singole disposizioni del regime transitorio espresse in un unico articolo [33], appare indispensabile muovere da una considerazione di fondo.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 dedica un corposo Titolo VI alle disposizioni transitorie e finali nonché alle abrogazioni. Il titolo è mutato in un arco temporale relativamente breve.

A causa della complessità del testo, del notevole impatto della riforma e dei tempi celeri adottati per l’approvazione, il legislatore ha ritenuto opportuno rinviare l’entrata in vigore della riforma dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 [34], termine ultimo che avrebbe garantito il rispetto della road map tracciata dall’Unione europea e che avrebbe consentito all’Italia di accedere all’ulteriore porzione di finanziamenti da impiegare per le attività di innovazione del Paese [35].

Il periodo di riflessione è servito al legislatore per ritoccare le disposizioni transitorie [36], in ragione di alcuni vulnus e vuoti di disciplina individuati dagli operatori e dall’accademia.

Invero, in sede di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, si provvedeva a modificare il testo originario del Titolo VI, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, innestandovi nuove norme e modificandone altre [37], in modo da regolare meglio i rapporti giuridici [38] pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma, sull’assunto che una disciplina transitoria puntuale sia meno problematica rispetto all’applica­zione dei principi generali che regolano la successione delle norme processuali e sostanziali nel tempo [39].

Tuttavia, l’art. 89, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di assenza”, non subiva alcun intervento manipolatorio rispetto all’originaria formulazione, né venivano aggiunte nuove disposizioni che regolassero diversamente la transizione al nuovo processo in absentia.


4. Le disposizioni transitorie in tema di processo in assenza dell’imputato

L’art. 89, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, regola le situazioni giuridiche del presente e del passato inerenti al processo in assenza. Pertanto, individua norme transitorie materiali destinate a spiegare i propri effetti nei confronti dei procedimenti penali pendenti al 30 dicembre 2022.

Si tratta di un articolo le cui disposizioni sono ontologicamente provvisorie e destinate ad operare per un periodo di tempo limitato. Tali disposizioni sono di stretta interpretazione ed essendo norme a fattispecie esclusiva, assumono le caratteristiche della specialità e della eccezionalità, per cui graverebbe il divieto di analogia, in applicazione dell’art. 14 delle preleggi [40].

Dal punto di vista strutturale, l’articolo si compone di cinque commi [41] in cui sono condensate plurime norme precettive a carattere regolamentare o casistico.

Una disciplina transitoria così articolata è apparsa necessaria ed indispensabile, attesa l’olistica revisione delle regole in tema di assenza che avrebbero generato problemi di carattere interpretativo relativi all’individuazione tanto dell’actum, quanto del tempus, qualora si fosse operato un rinvio generalizzato ai principi generali relativi alla successione delle norme processual-penalistiche nel tempo [42].

La scelta del legislatore guarda correttamente alla struttura del processo penale ed alla sequenza continuata e coordinata di atti: nell’applicare la regola del tempus regit actum sarebbe particolarmente complicato individuare l’atto ed il momento, qualora si provveda a disciplinare ex novo un’intera serie di atti concatenati tra loro.

Innanzitutto, la disciplina transitoria dà attuazione ai criteri direttivi contenuti nell’art. 1, comma 7, lett. i, l. 27 settembre 2021, n. 134 in merito all’avviso contenuto nel provvedimento di esecuzione e destinato al condannato avente la funzione di informarlo della possibilità di attivare i rimedi della remissione nel termine o della rescissione del giudicato, nel caso in cui si sia proceduto in sua assenza.

L’art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si atteggia a norma generale di carattere casistico. Qualora si tratti di procedimenti pendenti al 30 dicembre 2022 in cui è già stata pronunciata l’ordinanza con il quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, si continuano ad applicare le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale previgenti.

Il riferimento è sia alle norme in materia di assenza propriamente intese, sia alle norme relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. Per cui, ai fini dell'impugnazione straordinaria o della rimessione in termini bisogna far riferimento alla normativa previgente, caratterizzata da criteri “presuntivi” che la riforma ha limitato, qualora sia stata già emessa l’ordinanza che dichiara assente l’imputato al momento dell’entrata in vigore della riforma [43].

L’art. 89, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, invece, deroga alla disciplina generale individuata dal comma 1 per introdurre una disposizione cogente dalla funzione procedimentale, regolatoria dei processi che al 30 dicembre 2022 siano stati sospesi per assenza dell’imputato.

Nello specifico, se nella fase dell’udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo e l’imputato non è stato ancora rintracciato, non si provvede a disporre nuove ricerche secondo quanto stabilito dalla vecchia formulazione dell’art. 420-quinquies c.p.p., bensì il giudice deve provvedere pronunciando la nuova sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. Inoltre, si applica anche la nuova disciplina relativa agli atti urgenti (420-quinques c.p.p.) ed all’istituto della revoca della sentenza di non doversi procedere (420-sexies c.p.p.).

La norma non brilla per chiarezza, precisione e linearità.

Innanzitutto, la norma non chiarisce il momento preciso nella sequenza continuata e coordinata di atti in cui il giudice deve provvedere pronunciando sentenza di non doversi procedere. In dettaglio, la norma non spiega se la pronuncia debba intervenire allo scadere di un anno dalla pronuncia dell’ordi­nanza di cui all’art. 420-quater, comma 2, c.p.p. nella previgente formulazione (o del provvedimento successivo che ha disposto nuove ricerche) o anche prima quando se ne ravvisi l’esigenza, ovvero in tempi stringenti e senza ritardo dall’entrata in vigore della riforma.

La scelta dell’una o dell’altra soluzione ha un evidente diverso impatto sui risultati attesi in termini di aggressione dell’arretrato e pone rilevanti questioni di carattere organizzativo degli uffici giudiziari.

La norma, inoltre, non chiarisce se la sentenza di non doversi procedere debba essere pronunciata de plano ovvero all’esito di un’udienza, come ordinariamente dovrebbe avvenire per i processi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Stando alla lettera delle norme coinvolte e dovendosi procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata apparirebbe ragionevole propendere per l’adozione della sentenza di non doversi procedere all’esito di una udienza celebratasi allo scadere di un anno dell’ordinanza di sospensione del processo o del provvedimento che dispone nuove ricerche.

La soluzione eviterebbe di sovraccaricare gli uffici giudiziari e consentirebbe di rispettare la sequenza di atti così come previsti dalla riforma, senza creare storture o procedere a torsioni interpretative, osservando al tempo stesso le garanzie costituzionali. Mentre, gli effetti sull’abbattimento dell’arretrato mediante l’eliminazione delle false pendenze si avrebbero progressivamente nel corso del 2024.

L’art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 individua disposizioni di immediata applicazione e, dunque, operative dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022 si applicano le norme di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, c.p.p., nonché le nuove disposizioni in tema di restituzione nel termine previste dall’art. 175 c.p.p.

Tenuto conto delle norme individuate e procedendo ad una lettura sistematica della nuova disciplina del processo in assenza, dovrebbe ritenersi che le disposizioni si applichino alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze di primo grado pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del decreto.

Nello specifico, nel caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. (art. 157-ter c.p.p.).

La dichiarazione o l’elezione di domicilio è un onere sanzionato con l’inammissibilità dell’impugna­zione, qualora non si sia provveduto al deposito unitamente all’atto di impugnazione.

Inoltre, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, a rafforzamento degli oneri incombenti dall’immediato sul difensore, è prescritto, a pena di inammissibilità, il deposito di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-quater, c.p.p.).

Infine, rispetto a quelli ordinari, sono aumentati di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza (585, comma 1-bis, c.p.p.).

Le disposizioni destano qualche perplessità e indicano la chiara scelta di politica legislativa indirizzata ad ingabbiare le attività difensive e a inserire nuove ipotesi di inammissibilità, per favorire un deflazionamento dei procedimenti nei gradi di impugnazione, a danno delle garanzie poste dal diritto di difesa.

Si pretende, dunque, che sin da subito il difensore diventi un collaboratore dell’apparato-giustizia, con oneri di allegazione particolarmente stringenti e con compiti che in passato erano naturalmente demandati alle strutture pubbliche. Le nuove disposizioni sembrano avere la funzione di sopperire alle carenze di efficienza e di organico degli uffici giudiziari senza, tuttavia, individuare un nuovo bilanciamento a seguito degli squilibri generatisi.

Non manca certamente la necessità per gli uffici giudiziari di riorganizzarsi. Giudici, addetti all’uffi­cio per il processo e cancellieri dovranno prestare particolare attenzione alle disposizioni di diritto intertemporale, atteso il regime di ultrattività ed il doppio binario creatosi.

Di diverso tenore gli ultimi due commi della disposizione transitoria in esame. L’art. 89, commi 4 e 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 disciplina il regime prescrizionale.

In particolare, nei procedimenti pendenti al 30 dicembre 2022 in cui è già stata pronunciata l’or­dinanza con il quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato continuerà ad applicarsi l’art. 159, comma 1, n. 3-bis), c.p. nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della riforma, in relazione all’ef­fetto sospensivo della prescrizione durante il tempo per effettuare le ricerche dell’imputato (art. 89, comma 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Tuttavia, il legislatore ha dovuto regolare il regime transitorio per i procedimenti che abbiano ad oggetto i reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, data di entrata in vigore della l. 27 settembre 2021, n. 134, il cui art. 2, comma 1, ha apportato modifiche agli artt. 159 e 160 c.p. ed introdotto l’art. 161-bis c.p.

In questo caso, per tutti i procedimenti che seguono la vecchia disciplina, sia se si è disposto di procedere in assenza, sia se sia stata disposta la sospensione del processo con il vecchio regime (a cui va applicato il regime transitorio di cui all’art. 89, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non si applica il limite massimo della sospensione della prescrizione previsto da regime precedente ex art. 159 c.p., ma si applica il nuovo art. 159, ultimo comma, così come introdotto dall’art. 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, pari al doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 c.p. (art. 89, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

La difficile ricostruzione della disciplina di diritto transitorio in tema di prescrizione suggerisce quanto dovrà essere laborioso il compito degli uffici giudiziari e degli operatori tutti nell’applicare coerentemente le disposizioni.

La complessità della norma potrebbe portare a continui errori nel calcolo dei termini prescrizionali che rischiano di aggravare le già numerose attività dei singoli tribunali e delle corti, con evidenti ripercussioni sulla correttezza dei processi.

Sarebbe, dunque, opportuno disciplinare definitivamente la materia della prescrizione e dell’impro­cedibilità in modo coerente e sistematico, ponendo fine ad una legislazione che rischia di essere fumosa e foriera di continui errori.

Infine, si segnala l’assenza di una disciplina transitoria in materia di casellario giudiziale dei provvedimenti di cui all’art. 420-quater, c.p.p.

Siccome l’art. 3, comma 1, lett. i-ter), d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 prevede che siano iscritti i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., sarebbe stato opportuno prevedere un regime transitorio, attesa la disposizione di cui all’art. 89, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Tuttavia, va considerato il mancato coordinamento della disposizione in materia di casellario giudiziale con la nuova disciplina in materia di assenza. Ciò potrà comportare seri dubbi applicativi, anche in relazione all’iscrizione della nuova sentenza di non doversi procedere, siccome – stando alla lettera della norma – ad oggi andrebbero iscritti unicamente i provvedimenti di sospensione del procedimento, non essendo fatta alcuna menzione della nuova sentenza ex art. 420-quater, c.p.p.


NOTE

[1] In G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022.

[2] In tal senso, G. Spangher, Introduzione, in AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Ospedaletto, Pacini, 2022, p. XXI ss.

[3] Così, G. Spangher, Tra politica e giustizia: la riforma Cartabia, in Penale. Dir. e proc., 3, 2021, p. 445 ss.

[4] Sulla proposta di riforma e sulla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, tra i tanti commentatori, E. Aprile, Primo commento alla proposta di riforma del processo penale (la c.d. riforma Cartabia), in Foroitaliano.it, 4 settembre 2019; P. Bronzo, La “riforma Cartabia” e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale, in Cass. pen., 2022, 4, p. 1308 ss.; G. Canzio, Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità, in Sist. pen., 14 febbraio 2022, p. 1 ss.; Id., Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in Il Penalista, 26 agosto 2021; M. Daniele, La riforma della giustizia penale e il modello perduto, in Cass. pen., 10, 2021, p. 3069 ss.; G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in Consulta on line, 23 ottobre 2021, p. 818 ss., disponibile al link: https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21691/gatta2.pdf; E.N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in Arch. pen. web, 2021, 3, p. 1 ss.; G. Lattanzi, A margine della “riforma Cartabia”, ivi, p. 1295 ss.; A. Marandola, 2022 e la mutazione genetica del processo: dalla cessazione dell’emergenza al passaggio (automatico) all’efficienza, in Dir. pen. e proc., 2022, 5, p. 573 ss.; Id., L. n. 134 del 2021: dal diritto giurisprudenziale alla legge ordinaria, in Penale. Dir. e proc., 2022, 1, p. 75 ss.; O. Mazza, Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista, in Arch. pen., 2022, 2, p. 1 ss.; G. Spangher, Processo penale e tempo, in Cass. pen., 7-8, 2022, p. 2475 ss. Sulla riforma, v. inoltre, E. Lupo, Il processo penale alla luce della “Riforma Cartabia”, in Cass. pen., 12, 2022, p. 4158 ss.

[5] Sulla normativa processual-penalistica adottata nel periodo emergenziale, A. De Caro, Percorsi legislativi dell’emergenza sanitaria e tutela dei diritti dell’imputato: la libertà al bivio tra disinteresse e gratuite compressioni, in questa Rivista, 2020, 6, p. 1296 ss.; L. Kalb, Emergenza sanitaria e giustizia penale. Un’analisi delle misure incidenti sul sistema processuale penale, in Dir. pen. e proc., 2020, 7, p. 910 ss.; A. Marandola, Giustizia penale e Covid-19 nella legge n. 70 del 2020, in Studium Iuris, 2020, 10, p. 1170 ss.; G. Spangher, Covid-19: nel disastro si vede chiaro, in Penale. Dir. e proc., 1, 2020, p. 9 ss. Sullo specifico tema del procedimento cautelare, D. Cimadomo, La sospensione dei termini di durata delle misure cautelari personali per emergenza epidemiologica da Covid-19. A proposito di virus…, in Dir. pen. e proc., 2020, 7, p. 915 ss.; A. Scalfati, La custodia cautelare durante l’emergenza sanitaria: leggi confuse e illiberali, in Arch. pen., 2020, 2, p. 1 ss. V., inoltre, G. Daraio, Emergenza epidemiologica da Covid-19 e sistema penitenziario, in Dir. pen. e proc., 2020, 7, p. 933 ss.

[6] Sul punto, R. Bricchetti, M. Cassano, Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto, Milano, Giuffrè, 2015, p. 75 ss.; S. Marcolini, I presupposti del giudizio in assenza, in AA.VV., Il giudizio in assenza dell’imputato, a cura di D. Vigoni, Torino, Giappichelli, 2014, p. 163 ss.; A. Trinci, Il processo senza imputato, in A. Trinci, V. Ventura, Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale, Milano, Giuffrè, 2015, p. 725 ss.

[7] Il NextGenerationEU (NGEU) è un piano globale per la ripresa europea, basato sulla solidarietà e sull’equità. Si tratta di un programma ancorato saldamente ai principi e ai valori condivisi dell’Unione europea, resosi indispensabile a causa dell’impatto sociale ed economico che ha avuto la pandemia di Covid-19. Al proprio interno, sono previsti investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. L’NGEU è composto da due strumenti: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza garantisce risorse economiche per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e di riforme, materializzato in Italia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sul programma, v. la Comunicazione della Commissione europea “Il bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa europea”, Bruxelles, 27 maggio 2020, COM(2020) 442 final.

[8] Sul concetto di efficienza della giustizia penale, L. Kalb, La «ricostruzione orale» del fatto tra «efficienza» ed «efficacia» del processo penale, Torino, Giappichelli, 2005, passim. In dottrina, il tema dell’efficienza del processo penale appare particolarmente avvertito. Si è osservato che un processo efficiente non può essere “prima” rapido e “poi” giusto, alla ricerca di una “giustizia” che abbia senso solo in quanto non sia di ostacolo alla “rapidità”, perché tale impostazione contrapporrebbe l’efficienza del processo alle garanzie individuali, sino a degradare i diritti fondamentali a strumenti impeditivi dell’accertamento della verità, giustificando il sacrificio delle esigenze del giusto processo, quali imparzialità, oralità e contraddittorio e «dimenticando che in nessun modo si può essere efficienti violando i principi fondamentali». Cfr., L. Kalb, La riforma possibile, anzi doverosa…,, in Dir. pen. e proc., 2013, 2, p. 130 ss. V., inoltre, O. Mazza, Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista, in Arch. pen., 2022, 2, p. 3 ss., secondo il quale «qualcosa può dirsi efficiente solo se si chiarisce qual è lo scopo da raggiungere. Considerato che il processo penale ha un’unica finalità, che è quella cognitiva da conseguire attraverso il rispetto delle garanzie che la Costituzione pone a tutela dell’imputato, la sola efficienza legittimamente ammissibile in ambito processuale penale è quella, appunto, conoscitiva che si deve raggiungere attraverso il passaggio obbligato delle garanzie del giusto processo regolato dalla legge». Nel solco di questi orientamenti, si è anche detto che «per essere giusta la giustizia deve potersi realizzare in modo efficiente e in tempi ragionevoli, ma prima di ogni altra cosa deve costituire il più credibile sforzo per conseguire la verità, dando fondo a tutte le risorse conosciute, compatibilmente con il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo». Sul punto, anche G. Giostra, Appunto per una giustizia non solo più efficiente, ma anche più giusta, in Politica del diritto, 2021, 4, p. 609 ss.

[9] Cfr., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piano nazionale di ripresa e resilienza, p. 59, disponibile al link: https://www.
governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
.

[10] Sull’auspicio di evitare una riforma totalmente incentrata sulla ragionevole durata del processo, ma che tenesse in debita considerazione anche ulteriori fattori che influenzano l’economia del Paese, A. Scalfati, Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l’idea di accorciare i tempi del processo, in questa Rivista, 2021, 3, p. 503 ss.

[11] Cfr., Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U. suppl. straord. n. 5, 19 ottobre 2022, p. 182.

[12] L’espressione è di G. Giostra, Prima lezione sulla giustizia penale, Bari-Roma, Laterza, 2020, p. VIII.

[13] Per alcune criticità normative, G. Spangher, Legge Cartabia: errata corrige, in Penale. Dir. e proc., 10 marzo 2023, p. 1 ss., disponibile al link: https://www.penaledp.it/legge-cartabia-errata-corrige/.

[14] Per un approfondimento, G. Canzio, Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità, cit., p. 1 ss.

[15] Per gli approfondimenti sull’attuale disciplina del processo in assenza, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, F. Centorame, Verso un nuovo processo penale in assenza: chiaroscuri della legge delega n. 134 del 2021, in disCrimen, 2 febbraio 2022, p. 1 ss.; A. Conti, L’imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in Arch. pen. web, 1, 2023, p. 1 ss., disponibile al link: https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=41827e55-62e4-4079-8fe1-08cd8401d17
e&idarticolo=39492
; L. Kalb, La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti, in AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Ospedaletto, Pacini, 2022, p. 337 ss.; A. Mangiaracina, Alla ricerca di un nuovo statuto per l’imputato assente, in Sist. pen., 1° dicembre 2022, p. 1 ss., disponibile al link: https://www.sistemapenale.it/it/documenti/mangiaracina-riforma-cartabia-imputato-assente; N. Rombi, Il nuovo processo in assenza, in Dir. pen. e proc., 2023, 1, p. 126 ss.

[16] Sulla l. 28 aprile 2014, n. 67 e sui profili di criticità, F. Alonzi, La suprema corte completa l’opera di rilettura sistematica della disciplina dell’assenza, in Giur. it., 2022, 3, p. 750 ss.; G. Civita, Processo celebrato in assenza: rimedi e profili ancora problematici, in Giur. it., 2022, 1, p. 210 ss.; C. Conti, Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi, Dir. pen. e proc., 2015, 4, p. 461 ss.; A. De Caro, Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014, in Arch. pen., 2014, 3, p. 14 ss.; E.A.A. Dei-Cas, L’assenza dell’imputato. Modelli partecipativi e garanzie difensive, Torino, Giappichelli, 2021, passim.; B. Nacar, Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori, Padova, Cedam, 2014; D. Negri, Il processo nei confronti dell’imputato “assente” al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione, in AA.VV., Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia, a cura di M. Daniele-P.P. Paulesu, Torino, Giappichelli, 2015, p. 225 ss.; S. Quattrocolo, Il contumace cede la scena processuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato, in Dir. pen. cont., 2014, 2, p. 4 ss.; P. Tonini-C. Conti, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”, in Dir. pen. e proc., 2014, 5, p. 509 ss. 

[17] Sulla giurisprudenza creativa, con specifico riferimento alla materia delle intercettazioni, L. Kalb, «Legalità processuale e funzione giurisdizionale»: alcune osservazioni sulla tenuta del binomio in materia di intercettazioni telefoniche, in AA.VV., Materiali per una cultura della legalità, a cura di G. Acocella, Torino, Giappichelli, 2022, p. 101 ss. V., inoltre, più in generale, per quanto attiene al tema della ‘giurisprudenza creativa’, G. Costanzo, Principio di legalità, azione legale e trasformazioni dello Stato di diritto, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, p. 60 ss.; L. Ferrajoli, Contro la giurisprudenza creativa, in Quest. giust., 2016, 4, p. 13 ss.

[18] Cfr., Cass., sez. un., 3 luglio 2019, n. 28912, in Cass. pen., 2019, 12, p. 4249, secondo cui «l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza»; Cass., sez. un., 17 agosto 2020, n. 23948, in CED Cass., Rv. 279420, secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza, la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, non può essere considerata presupposto idoneo, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da poter ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. In dottrina, E.A.A. Dei-Cas, Considerazioni sugli indici sintomatici di conoscenza ai fini di procedere in assenza dell’imputato, in Cass. pen., 2021, 1, p. 158 ss.; A. Mangiaracina, Imputato “assente” e indici di conoscenza del processo: una lettura virtuosa della Suprema Corte, in questa Rivista, 2021, 2, p. 371 ss.; N. Rombi, La rilevanza della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, in Ilpenalista.it, 29 agosto 2019, p. 1 ss.

[19] In G.U.U.E. L-65 dell’11 marzo 2016. In particolare, il riferimento è agli artt. 8 e 9, direttiva 2016/343/UE.

[20] In G.U. n. 154 del 4 luglio 2017.

[21] In particolare, l’art. 1, commi 70 e 71, l. 23 giugno 2017, n. 103 aveva abrogato l’art. 625-ter c.p.p. e aveva contestualmente inserito il rimedio straordinario della rescissione del giudicato nel nuovo art. 629-bis c.p.p., apportando rilevanti modifiche rispetto al previgente procedimento. Per un commento, M. Gialuz, sub Art. 629-bis c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale commentato (diretto da A. Giarda, G. Spangher), t. III, Milano, Wolters Kluwer, 2023, p. 2143 ss.

[22] Così, V. Spigarelli, Prefazione, in AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Ospedaletto, Pacini, 2022, p. XXVII ss.

[23] Cfr., Commissione Lattanzi, Riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale: la relazione finale della Commissione Lattanzi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2021, 4, p. 1518 ss.

[24] Sul nuovo regime delle notificazioni, D. Cimadomo, Notificazioni e “riforma Cartabia”, in Dir. pen. e proc., 2023, 1, p. 121 ss.; Id., La nuova disciplina in materia di notificazioni, in AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Ospedaletto, Pacini, 2022, p. 147 ss.; C. Scaccianoce, Notificazioni al difensore dirette all’imputato, in questa Rivista, 2022, 1, p. 25 ss.

[25] Sul punto, L. Kalb, La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti, cit., p. 337 s.

[26] Per l’osservazione circa l’intervento in tema di giudizio in assenza con misure a carattere semplificatorio ed acceleratorio, G. Canzio, Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in Sist. pen., 25 agosto 2021, p. 1 ss., disponibile al link: https://www.
sistemapenale.it/it/opinioni/canzio-riforma-cartabia-prima-lettura.

[27] Così, testualmente, L. Kalb, La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti, cit., p. 338.

[28] In tal senso, M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia, in Sist. pen., 2 novembre 2022, p. 1 ss.

[29] In G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021.

[30] Per la disciplina transitoria sulla richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Cedu o dei Protocolli addizionali, v. il commento di M. Arleo, in questo fascicolo di questa Rivista.

[31] Cfr., G. Spangher, La riforma Cartabia: alcuni fils rouge, in giustiziainsieme.it, 6 settembre 2022, p. 1 ss., disponibile al link: https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/2443-la-riforma-cartabia-alcuni-fils-rouge, il quale evidenzia il rischio di gravi lesioni ai diritti fondamentali a favore dell’efficientismo, «come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2022 ribadendo C. cost. n. 317 del 2009 che deve fungere da monito per molti sostenitori di facili argomenti impostati sul bilanciamento tra efficienza e garanzie; il diritto di difesa ed il principio di durata ragionevole non possono entrare in comparazione ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato dall’art. 111 Cost. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia dal diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 secondo comma Cost.: diritto garantito da norme costituzionali che entrambe risentono dell’effetto Cedu e della corrispondente giurisprudenza di Strasburgo».

[32] L’espressione è di G. Spangher, Introduzione, in AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Ospedaletto, Pacini, 2022, p. XXVI. Similmente, anche A. Marandola, Riflessioni (minime) sul sistema che verrà, ivi, p. XXXVIII, secondo la quale si sarebbe alla presenza di un «sistema processuale inquisitorio “moderato”».

[33] Per disposizione si intende un enunciato che fa parte di un testo fonte del diritto ed ha almeno un significato ricostruito attraverso l’interpretazione. La disposizione e la disposizione interpretata (norma) non vanno confuse con l’articolo, costituente la partizione interna di una legge e utile unicamente ad indicare a quale enunciato si intende fare riferimento. Pertanto, un articolo può avere una o più disposizioni ed esprimere, quindi, una o più norme. Cfr., P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, vol. I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 169 ss.

[34] Cfr., art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, in G.U. n. 255 del 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, in G.U. 30 dicembre 2022, che ha aggiunto un nuovo art. 99-bis al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[35] Sul nesso tra riforma ed accesso ai benefici economici di matrice unionistica, A. Pulvirenti, Dalla “Riforma Cartabia” una spinta verso l’efficienza anticognitiva, in questa Rivista, 2022, 3, p. 631 ss.

[36] Sul punto, A. Marandola-L. Eusebi-M. Pelissero, Entrata in vigore, regime transitorio e differimento della riforma, in Dir. pen. e proc., 2023, 1, p. 7 ss.

[37] Il riferimento è agli artt. da 5-bis a 5-terdecies, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, con i quali sono stati inseriti nuovi articoli o sono state apportate modificazioni a talaltri già presenti nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[38] In tema di situazioni soggettive e rapporti giuridici, ampiamente, F. Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, Giappichelli, 2022, passim.

[39] Per una panoramica generale sulla successione delle norme processuali nel tempo, G. Conso, Il problema delle norme transitorie, in Giust. pen., 1989, 3, p. 129 ss.; M. Daniele, La norma processuale penale, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, CEDAM, 2021, p. 78 ss.; A. Gaito, Introduzione allo studio del diritto processuale penale alla luce dei princìpi costituzionali, in AA.VV., Procedura penale, Torino, Giappichelli, 2021, p. 26 ss.; G. Lozzi, Lineamenti di procedura penale, Torino, Giappichelli, 2022, p. 80 ss.; O. Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano, Giuffrè, 1999, passim; M. Montagna, voce Tempo (successione di leggi nel) (dir. proc. pen.), in Dig. disc. pen., Torino, Utet Giuridica, 2008, p. 342 ss.; A. Scalfati, Princìpi, in AA.VV., Manuale di diritto processuale penale, a cura di A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2023, p. 63 ss.; P. Tonini, C. Conti, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, p. 61 ss.

[40] Sul punto, G.U. Rescigno, voce Disposizioni transitorie, in Enc. dir., vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 230, secondo cui «non è pensabile che la disposizione transitoria possa estendersi analogicamente per dar vita ad una identica disposizione transitoria in caso analogo, giacché nella materia delle questioni transitorie in realtà mancano le stesse condizioni che il procedimento di integrazione analogica presuppone. Perché si possa ammettere analogia e perché in concreto si abbia estensione analogica di una norma è necessario che manchi rispetto ad una situazione di fatto una norma specifica che la disciplini. Nella materia delle questioni transitorie, invece, ove manchi la disposizione transitoria, sovvengono le norme e i principi di diritto intertemporale e, attraverso questi, o la vecchia o la nuova norma: perciò nessun a situazione giuridica nel momento della successione fra norme rimane priva di regole ma o resta regolata dalla vecchia norma o viene sottoposta alla nuova.

Più in generale deve dirsi che dalle disposizioni transitorie in senso proprio non può dedursi attraverso un procedimento di estensione analogica alcuna norma, poiché le disposizioni transitorie non costituiscono principio eccezionale o applicazione di principio rispetto ad altro principio ma sono norme a fattispecie esclusiva e, in questa loro qualità, insuscettibili di analogia». Nello stesso senso, O. Mazza, Una deludente pronuncia sul tempus regit actum, in Cass. pen., 2001, 4, p. 1134 ss.

[41] All’interno dell’originario schema di decreto legislativo era stato previsto anche un nuovo comma 6, eliminato in sede di adozione del testo definitivo, siccome si trattava di mera superfetazione normativa di ciò che era già stato regolato con l’art. 88, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in merito all’istituto della restituzione nel termine dell’imputato giudicato in assenza.

[42] Così, L. Kalb, La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti, cit., p. 363.

[43] Per una pronuncia che applica la disciplina transitoria in un caso inerente all’istituto della rescissione del giudicato, Cass.,  sez. V, 10 maggio 2023, n. 19919, disponibile al seguente link: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI
_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/05/11/19919.pdf.