Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la legalità processuale (di Teresa Bene)


L’esame del decreto legislativo in tema di intercettazioni svela la condivisibile idea ispiratrice diretta alla tutela del diritto alla riservatezza ma alimenta perplessità che vanno via via aumentando se ne attraversa la costruzione normativa. Preoccupa l’attenzione del potere legislativo alle realtà applicative delle procure della Repubblica e il rischio sotteso alle previsioni legislative di incidere sui delicati rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, quanto alla effettiva direzione delle indagini preliminari.

The investigation's direction of prosecutor and the respect of legal rule

The new regulation aims at ensuring the protection of the confidentiality of interception, but the text examines critical issues. However, the attention of legislative powers to the practies of the public prosecutor’s Office is very worring; it affects the relationship between public prosecutor and police, in order to the investigation’s direction.

PREMESSA La riforma Orlando, all’art. 1, comma 82, prevede una delega per alcune modifiche della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, che ha trovato attuazione nel decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri [1] ed in via definitiva nella seduta n. 66 del 29 dicembre 2017. La legge delega in tema di intercettazioni ha una doppia anima. La prima visibile, chiara, potenzialmente attenta alla tutela della riservatezza, sebbene appaia ispirata, tendenzialmente, alle linee-guida adottate dalle procure della Repubblica. La scelta del metodo non stupisce, risultando già conosciuta, ma solleva alcuni interrogativi sia sulla portata delle previsioni che sulla loro legittimità costituzionale. La seconda è meno evidente, è nascosta nel senso profondo delle previsioni legislative e contiene un’insidia che va scoperta con cautela. Essa incide su versanti che presentano rischi che minano nelle fondamenta il sistema giustizia creando, potenzialmente, uno sfiancamento della giurisdizione complessivamente intesa. Interessanti sono i profili funzionali e strutturali del nuovo modello intercettativo, di cui si dirà, ma non possono essere trascurati due versanti-rischio, di cui qui si individuano solo le possibili tracce. Il primo attiene al delicatissimo rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria e attira l’atten­zione sulla effettiva direzione delle indagini preliminari che è propria della funzione del pubblico ministero ma che si giustifica solo quando il pubblico ministero è in grado di diventare garante della legalità processuale nella fase delle indagini. Il secondo versante-rischio è legato alla dipendenza cognitiva degli uffici di procura dai mezzi tecnologici, per quanto qui di interesse, da quelli relativi alle comunicazioni. Peraltro, non si escludono profili apprezzabili della nuova disciplina. Tra questi si ascrive l’idea di individuare criteri e princìpi diretti a regolamentare l’utilizzazione nel procedimento penale delle captazioni e di prevedere le regole per la divulgazione del materiale registrato, individuando prescrizioni che incidano anche sull’impiego delle stesse nel corso del procedimento cautelare e che «diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio delle parti». Ugualmente condivisibile è la previsione di princìpi e criteri che sembrano ispirare la normativa delegata relativa alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili [2]. Lo stesso può dirsi quanto al progetto di assicurare un più ampio margine di tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni, telefoniche e telematiche, con speciale [continua..]

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