Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Termini per la costituzione di parte civile (di Francesco Vergine, Professore ordinario di Diritto processuale penale – LUM Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”)


Nei casi in cui, al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, si sia già superata la fase dell’accertamento sulla costituzione delle parti in udienza preliminare, in mancanza di una disposizione di raccordo, si sarebbe pregiudicata la possibilità della costituzione della parte civile in dibattimento. È stata, quindi, introdotta la nuova disposizione che prevede in tali ipotesi l'applicazione delle disposizioni previgenti.

Terms for bringing civil action in criminal proceedings

When, upon entry into force of the new regulations, the phase of ascertaining the appearance of the parties in the preliminary hearing has already been passed, in the absence of a transitory provision, the possibility of the appearance of the civil party in the hearing would be jeopardized. A new provision was therefore introduced which provides for the application of the previous provisions in such cases.

SOMMARIO:

1. Brevi cenni sulle modifiche introdotte in relazione ai termini della costituzione di parte civile - 2. Le disposizioni transitorie in relazione ai termini per la costituzione di parte civile - 3. Sulla notifica del decreto che dispone il giudizio alla persona offesa


1. Brevi cenni sulle modifiche introdotte in relazione ai termini della costituzione di parte civile

Come noto, l’obiettivo della riforma Cartabia risulta, da una parte, quello di precisare le modalità con cui il difensore nominato può essere sostituito in udienza e, dall’altra quello di chiedere, in sede di costituzione di parte civile e di istanza di natura civilistica presentata all’interno del processo penale, una prova documentale più stringente delle pretese risarcitorie. Tuttavia, la novella interviene anche sui termini di costituzione di parte civile, distinguendo a seconda che si celebri o meno l’udienza preliminare.

Riassumendo le indicazioni normative della riforma, nel caso di udienza preliminare, il termine per la costituzione di parte civile è quello degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e non (più) anche in dibattimento; se, invece, difetta l’udienza preliminare, il termine è quello degli accertamenti della costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. o 554-bis, comma 2, c.p.p., e quindi in sede di udienza predibattimentale di nuova applicazione. La riforma Cartabia ha, quindi, rimodulato il meccanismo introduttivo della domanda privatistica nell’ambito del procedimento penale, chiarendo che il termine individuato mediante il richiamo dell’art. 484 c.p.p. ovvero, nei casi di citazione diretta, dell’art. 554-bis c.p.p., comma 2, opera esclusivamente rispetto ai procedimenti in cui manca l’udienza preliminare.

Nella diversificazione dei termini per la costituzione, ora introdotti, la norma irroga – come in passato – la sanzione della decadenza al mancato rispetto della tempistica.

Il nuovo art. 79 c.p.p. stabilisce, inoltre, che quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 468, comma 1, la parte civile non può presentare lista testi. Sul punto non vi sono, quindi, mutamenti rispetto alla disciplina previgente; ne discende che dovrebbe restare fermo l’orientamento giurisprudenziale che, valorizzando la portata dell’art. 90 c.p.p., ove la parte danneggiata sia anche persona offesa, potrà presentare lista testi nel termine dell’art. 468 c.p.p. per poi costituirsi nel termine dell’art. 484 c.p.p.

In conclusione, nel precisare le modalità temporali entro cui è permessa la costituzione di parte civile, il novellato art. 79 c.p.p. introduce uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare, senza offrire spunti che possano condurre a rivalutare l’attualità delle offerte esegetiche pretorie.


2. Le disposizioni transitorie in relazione ai termini per la costituzione di parte civile

In sede di conversione del d.l. n. 162/2022 sono state previste delle disposizioni transitorie della Riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale. Nello specifico, l’introduzione dell’art. 85-bis nel d.lgs. n. 150/2022 ha la finalità di regolamentare la disciplina transitoria dei nuovi termini per la costituzione di parte civile. In effetti, si prevede che nei procedimenti nei quali, al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022), siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare, non si applicheranno le nuove disposizioni e continueranno ad applicarsi i contenuti dell’art. 79 c.p.p. e, limitatamente alla persona offesa, quelli dell’art. 429, comma 4, c.p.p. nella versione anteriore alla Riforma.

La finalità è certamente quella di evitare di onerare la persona offesa, che sia già resa edotta del­l’esistenza del procedimento penale, (ed eventualmente la parte civile già costituitasi), di una serie di adempimenti che la legge ha previsto solo con l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

Fermo, infatti, restando che la costituzione della parte civile può avvenire, al più presto, a partire dall’avvio del periodo processuale e, dunque, dopo l’esercizio dell’azione penale, la disciplina transitoria mantiene l’applicabilità del meccanismo previgente nel caso in cui si sia già proceduto all’accer­tamento sulla costituzione delle parti. E così, il relativo diritto alla costituzione di parte civile può essere esercitato durante l’intera fase dell’udienza preliminare, ove l’atto sia presentato nel corso della celebrazione di quest’ultima, anche se, la stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che è comunque prescritto il rispetto del termine finale coincidente con il momento di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, c.p.p. (cfr. Cass., sez. III, 17 aprile 2002, Varotto, in CED Cass., n. 221614).

Ebbene, solo in relazione a quei procedimenti che ricadono nel regime transitorio sarà, pertanto, possibile la costituzione della parte civile dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato. Del resto, nell’applicabilità della disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità, nell’ambito del giudizio abbreviato, ebbe a ritenere tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, c.p.p. purché antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1 c.p.p. (cfr. Cass., sez. IV, 30 maggio 2018, n. 40923, in CED Cass., n. 27392701).

La disposizione transitoria – solo per quei procedimenti in relazione ai quali, al 30 dicembre 2022, siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti – concede la possibilità di superare lo sbarramento costituito dalla verifica di cui al novellato art. 79, comma 1, c.p.p. ammettendo la costituzione di parte civile non oltre il compimento degli accertamenti ex art. 484 c.p.p., e dunque sino alla introduzione della fase dibattimentale anche in relazione ai procedimenti compendianti la fase intermedia dell’udienza preliminare.

Focalizzandosi sulle vicende relative ai procedimenti interessati dalle disposizioni di cui all’art. 85-bis, potrà, quindi, essere consentita al danneggiato tanto la costituzione di parte civile nel corso del­l’intera udienza preliminare, sia l’esercizio dell’azione in limine litis fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento. A rigor di lettura della disposizione di cui all’art. 85-bis, potrebbe addirittura considerarsi legittima la costituzione di parte civile intervenuta nelle successive udienze di rinvio celebrate oltre il 30 dicembre 2022, purché non sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento, rimanendo saldo l’orientamento esegetico applicato in relazione alla normativa previgente (cfr. G. Di Chiara, Parte civile, in Dir. pen, 1995, IX, p. 241; in giurisprudenza cfr., Cass., sez. III, 20 marzo 2018, n. 46036; Cass., sez. III, 3 ottobre 2013, n. 44442, in CED Cass., n. 257529; Cass., sez. V, 6 ottobre 1999, Picchiotti, in CED Cass., n. 215535).

Ad ogni buon conto, l’art. 85-bis consentirebbe di reiterare la precedente costituzione, così eventualmente sanandone le irregolarità e i vizi di carattere formale, come già consentito dalla giurisprudenza formatasi sul precedente assetto normativo (Cass., sez. III, 16 giugno 1998, Stringa, in Cass. pen. 2000, p. 2061). Parimenti, sarebbe da ammettere la costituzione nel predibattimento instaurato ex novo, per esempio a seguito di precedente irregolare costituzione del collegio (cfr. Cass., s.f., 19 settembre 2014, Lecchi, in CED Cass., n. 261189).

La disposizione transitoria di cui all’art. 85-bis permette, dunque, per i procedimenti già “avviati”, che la parte civile, ove non si sia costituita nell’udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell’art. 81, possa costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall’art. 494 c.p.p. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (Cass., sez. III, 18 febbraio 2020, n. 15768, in CED Cass., n. 280264-03).

La disciplina estensiva di cui alla previsione transitoria di cui all’art. 85-bis garantisce anche che gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti con la costituzione della parte civile, possano esaurirsi nella udienza immediatamente successiva a quella della proposizione delle eccezioni sulla formale regolarità della costituzione stessa, non ostandovi le previsioni degli art. 491, comma 1, e 80, comma 5, c.p.p. che si limitano ad escludere che la decisione su queste ultime avvenga dopo l’apertura del dibattimento (Cass., sez. V, 13 marzo 2019, n. 31974, in CED Cass., n. 277248-01).


3. Sulla notifica del decreto che dispone il giudizio alla persona offesa

enza preliminare, continuano ad applicarsi, limitatamente alla persona offesa, le disposizioni contenute nell’art. 429, comma 4, c.p.p. nell’assetto previgente. In altre parole, si provvederà comunque alla notifica del decreto che dispone il giudizio alla persona offesa non presente alla lettura del provvedimento che dispone il giudizio in esito all’udienza preliminare. Dovrà sempre essere rispettato il termine della notifica alla persona offesa indicato in almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, in caso di persona offesa non presente.

Tale norma, evidentemente, è strumentale rispetto alla facoltà – riconosciuta dalla disposizione transitoria – di permettere, per i processi già incardinati nella fase dell’udienza preliminare al momento della entrata in vigore della riforma Cartabia, la costituzione di parte civile anche dopo l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 c.p.p.