Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia Ue (di Elisa Grisonich e Veronica Tondi)


La Corte di giustizia in materia di autorizzazione di intercettazioni: il diritto dell’Unione europea non impone al giudice una motivazione specifica e autonoma rispetto alle argomentazioni dell’accusa

(Corte di giustizia, III Sezione, 16 febbraio 2023, causa C-349/21)

di Veronica Tondi

Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla legittimità di una prassi nazionale, in materia di autorizzazione di intercettazioni, tale da obliterare totalmente l’effettiva e autonoma motivazione dell’organo giurisdizionale, considerandola sorprendentemente in linea con l’ordinamento eurounitario.

segue

Le questioni pregiudiziali sono state sollevate dal Tribunale specializzato bulgaro, in relazione al­l’av­venuta autorizzazione della procura, ad opera del presidente dello stesso Tribunale, all’impiego «di tecniche investigative speciali al fine di intercettare e registrare, se non sorvegliare e tracciare» le comunicazioni telefoniche di quattro soggetti, sospettati di aver commesso reati gravi. Sebbene, infatti, le richieste della procura dessero conto specificamente della sussistenza dei presupposti stabiliti dal diritto nazionale per il legittimo esperimento di tali attività investigative – ossia le utenze da sottoporre a intercettazione e il collegamento delle stesse con le persone interessate; gli elementi di prova acquisiti sino a quel momento e il ruolo che i destinatari del provvedimento avrebbero avuto, secondo l’organo dell’accusa, nella vicenda criminosa; le ragioni giustificanti la necessità di procedere alle intercettazioni e l’impossibilità di acquisire le informazioni con altri mezzi – l’au­torizzazione era redatta su un modulo preformato, che si limitava a dare conto del rispetto delle previsioni normative, secondo la prassi locale. Si tratta di una prassi, peraltro, difforme rispetto alle norme vigenti in materia. In particolare, alcun riferimento alle circostanze di fatto e di diritto inerenti al caso concreto è previsto in tale modello di provvedimento, salva l’indicazione del periodo di esecuzione delle operazioni, peraltro nel difetto di qualsivoglia specificazione in ordine ai motivi che hanno condotto alla sua determinazione, o al fatto che il termine sia stato previsto in via originaria o ne sia stata disposta la proroga. A seguito della formulazione dell’accusa nei confronti dei soggetti prima indicati, anche in forza delle intercettazioni eseguite, il giudice del rinvio, chiamato a decidere nel merito e a verificare la legittimità delle operazioni di captazione precedentemente disposte, dubitava della coerenza di una simile prassi con il diritto eurounitario, e, in particolare, con l’art. 15 della direttiva 2002/58, concernente le condizioni della possibile limitazione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche. Il quesito era formulato anche alla luce dell’incidenza dell’attività investigativa di cui si tratta sugli artt. 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che, come è noto, tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione; si prospettava, inoltre un possibile contrasto con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, di cui all’art. 47 della Carta. In caso di risposta negativa, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto [continua..]

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