Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Condanna in abbreviato non seguita dall'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero: il pubblico ministero può soltanto ricorrere per cassazione (di Giulia Mantovani, Professoressa associata di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Torino)


Ad avviso delle Sezioni Unite della Corte di cassazione l'inappellabilità, per il pubblico ministero, delle sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato esclude l'impugnazione davanti al tribunale di sorveglianza contro la sola omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.p.r. n. 309/1990: l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, che, se accolto, determina l’annullamento parziale della sentenza con rinvio allo stesso organo che l’ha emessa. Nell'attuale contesto di una ridotta distanza fra il rito abbreviato ed il giudizio ordinario in tema di appellabilità delle sentenze di condanna da parte dell'organo d’accusa, la ricostruzione effettuata dalle Sezioni Unite manifesta il permanere di una netta divaricazione con riferimento all'impugnazione delle disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

Conviction without expulsion in a criminal proceedings according to articles 438 et seq.: a complaint before the Court of Cassation is the only remedy for the public prosecutor

In the view of the United Sections of the Court of Cassation, as the law does not entitle the public prosecutor to lodge an appeal against the defendant’s conviction following articles 438 et seq. (giudizio abbreviato), if the judge does not expel the offender in compliance with article 86, § 1, d.p.r. 309/1990, the public prosecutor is prevented from bringing the case to the Surveillance Court. A complaint before the Court of Cassation is the only available remedy: if it is successful and the contested judgment is quashed, the first judge will go into the merits of the requirements for the expulsion against the offender. The difference in the rules under which the public prosecutor can lodge an appeal against the defendant’s conviction between a criminal proceedings according to articles 438 et seq. (giudizio abbreviato) and an ordinary trial (giudizio ordinario) has been reduced by law. However, in the light of the current decision of the United Sections of the Court of Cassation, we can see an ongoing difference if the public prosecutor disagrees with the decision about the security measures (misure di sicurezza) towards the offender.

La preclusione stabilita dall’art. 443, comma 3, c.p.p. e l’impugnazione delle sole disposizioni della sentenza di condanna che riguardano le misure di sicurezza MASSIMA: La sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione (ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al Tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 608 c.p.p. Se, in relazione all’omessa disposizione della misura di sicurezza della espulsione, è annullata la sentenza di un Tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo Tribunale ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p. PROVVEDIMENTO: (Omissis) RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2020, in esito a giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha dichiarato (omissis) (omissis) responsabile del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. a), d. P. R. 9ottobre 1990, n. 309, in quanto, agendo in concorso con un minorenne, deteneva e, in due occasioni, cedeva sostanza stupefacente, nel primo caso di tipo hashish e nel secondo di tipo marijuana. Conseguentemente lo ha condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e alla confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. 2. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, lamentando, come unico motivo di impugnazione, che il giudice abbia omesso di disporre a carico del (omissis) la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall’art. 86, comma 1, d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur avendo, contraddittoriamente, formulato alcune considerazioni, in ordine all’abitualità dello svolgimento di attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell’imputato, all’esistenza di precedenti specifici a suo carico e all’inesistenza di elementi personologici a suo favore, da cui avrebbe dovuto inferire la pericolosità sociale dell’imputato, stante la proclività a delinquere di quest’ultimo. 3. Il ricorso è stato originariamente assegnato alla Terza Sezione penale di questa Corte, la quale, con ordinanza in data 8 ottobre 2021, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di un contrasto interpretativo. Infatti, secondo un primo orientamento, nettamente maggioritario, l’unico strumento d’impugnazione a disposizione del pubblico ministero avverso la sentenza di [continua..]

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SOMMARIO:

1. La fattispecie all’attenzione delle sezioni unite: alcune puntualizzazioni preliminari - 2. Imputato straniero condannato, ma non espulso ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.p.r. n. 309/1990: il ricorso per cassazione quale unico mezzo d’impugnazione esperibile dal pubblico ministero contro la sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato - 3. (segue) La conversione del ricorso in appello in presenza delle condizioni di cui all’art. 580 c.p.p. - 4. L’impugnazione del pubblico ministero dinanzi al tribunale di sorveglianza: le ragioni dell’esclusione - 5. La divaricazione del rito abbreviato dal giudizio ordinario - 6. Ricorso accolto e sentenza (parzialmente) annullata: lo stesso organo che ha emesso il provvedimento impugnato quale giudice del rinvio - 7. Cenni conclusivi - NOTE


1. La fattispecie all’attenzione delle sezioni unite: alcune puntualizzazioni preliminari

La questione principale sottoposta all’esame delle Sezioni Unite riguarda il mezzo con cui il pubblico ministero può impugnare le sole statuizioni in tema di misure di sicurezza (diverse dalla confisca) in caso di sentenza di condanna emessa in esito al giudizio abbreviato che non modifichi il titolo del reato. Se ne riporta l’esatta formulazione: «se l’impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre, ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.p.r. n. 309/1990, la misura di sicurezza della espulsione dell’imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell’appello di fronte al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 579, comma 2, cod. proc. pen.». Se è appena il caso di precisare che esula dalla questione il regime d’impugnazione dei provvedimenti concernenti l’applicazione di misure di sicurezza in via provvisoria, si ritiene invece utile focalizzare l’attenzione su alcune ulteriori puntualizzazioni preliminari in ordine alla fattispecie interessata dalla pronuncia. Innanzitutto, essa esclude dal perimetro della questione affrontata il regime d’impu­gnabilità, da parte dell’organo d’accusa, delle sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato che modifichino il titolo del reato. Queste ultime rappresentano una categoria alquanto estesa. E ciò in ragione dell’«interpretazione notevolmente ampia» riservata alla condizione (intervenuto mutamento del titolo del reato) che caduca l’inappellabilità della sentenza per il pubblico ministero il quale abbia visto riconosciuta la fondatezza dell’azione penale in esito al giudizio abbreviato. Le sezioni unite l’hanno ricordato perimetrando l’ambito d’incidenza del loro intervento. Parimenti è stato rammentato che, nei confronti delle sentenze di condanna connotate dal mutamento del titolo del reato (costituenti un’area estranea alla decisione in commento), è intesa ampiamente anche la portata oggettiva dell’appellabilità da parte del pubblico ministero prevista dal legislatore nonostante la natura acceleratoria del rito. In proposito rileva qui segnalare il trattamento recentemente riservato ad una fattispecie analoga a [continua ..]


2. Imputato straniero condannato, ma non espulso ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.p.r. n. 309/1990: il ricorso per cassazione quale unico mezzo d’impugnazione esperibile dal pubblico ministero contro la sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato

In ragione del contrasto interpretativo rilevato dalla III sezione [4], le sezioni unite sono state chiamate a verificare se l’art. 443, comma 3, c.p.p. conservi, oppure no, al pubblico ministero il potere d’impugnare nel merito, davanti al tribunale di sorveglianza, le sole disposizioni riguardanti le misure di sicurezza (diverse dalla confisca). Il potere del pubblico ministero risulterebbe integro se l’impugnazione di fronte al tribunale di sorveglianza, proposta a norma dell’art. 680, comma 2, c.p.p., non fosse inquadrabile come “appello”. In caso contrario, il potere d’impugnazione nel merito del pubblico ministero, davanti al tribunale di sorveglianza, risulterebbe altresì preservato se l’inappellabilità delle sentenze di condanna stabilita dall’art. 443, comma 3, c.p.p. non riguardasse le statuizioni in tema di misure di sicurezza (diverse dalla confisca). Le sezioni unite hanno però ritenuto indubbio, per un verso, «che l’impugnazione di fronte al tribunale di sorveglianza sia un appello» e, per altro verso, che l’inappellabilità di cui al terzo comma dell’art. 443 c.p.p., dal punto di vista oggettivo, «faccia riferimento alla pronuncia giudiziale nella sua unitarietà e dunque al complesso delle statuizioni in essa contenute». Rebus sic stantibus, in assenza di un’espressa clausola di salvezza di quanto previsto dagli artt. 579 e 680 c.p.p. inserita «nel corpus dell’art. 443, comma 3», c.p.p., quest’ultimo è stato ritenuto ostativo all’impugnazione del pubblico ministero, davanti al tribunale di sorveglianza, della sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione (ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.p.r. n. 309/1990). Ne consegue che, sul punto, si conferma una disciplina «completamente diversa» per il rito abbreviato e per il giudizio ordinario, pur dopo l’attenuazione della divergenza tra l’uno e l’altro in ordine al regime di appellabilità delle sentenze di condanna seguita al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 [5]. Dunque, l’organo d’accusa che intenda dolersi della mancata applicazione della misura di sicurezza da parte del giudice che abbia condannato l’imputato, giudicato nelle forme del rito abbreviato, [continua ..]


3. (segue) La conversione del ricorso in appello in presenza delle condizioni di cui all’art. 580 c.p.p.

Identificato nel ricorso per cassazione l’unico mezzo d’impugnazione a disposizione del pubblico ministero, può non essere inutile ricordare che esso è soggetto alla conversione in appello in presenza delle condizioni previste dall’art. 580 c.p.p. In particolare, in giurisprudenza si riconosce che, nel caso in cui la sentenza di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato sia stata impugnata con appello dall’imputato e con ricorso per cassazione dal pubblico ministero, il ricorso, ancorché proposto da soggetto non titolare del diritto di proporre appello, si converte in tale ultimo mezzo di gravame [11], in funzione dei benefici del simultaneus processus, ottenuti attraverso la prevalenza accordata all’appello sul ricorso per cassazione [12]. La conversione, in ogni caso, non vale ad attribuire all’organo d’accusa, che ne è privo, il potere d’impugnare nel merito. Infatti, in tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell’art. 580 c.p.p., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la corte di appello deve sindacarne l’ammissibilità secondo i parametri di cui all’art. 606 c.p.p. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d’appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli [13]. Nella sentenza qui in commento, le sezioni unite hanno espressamente condiviso l’«affermazione che l’appello presentato dal pubblico ministero dinanzi al tribunale di sorveglianza deve essere qualificato come ricorso per cassazione, in ossequio al principio generale di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.» [14] (naturalmente, essendo l’impugnazione destinata ad essere dichiarata inammissibile dalla Corte di legittimità se articolata esclusivamente su censure in punto di fatto [15]): ricorso che – si aggiunga – a sua volta si convertirà ai sensi dell’art. 580 c.p.p. nel caso in cui sia stato proposto appello anche da parte dell’imputato [16] (risultato acquiescente nel caso [continua ..]


4. L’impugnazione del pubblico ministero dinanzi al tribunale di sorveglianza: le ragioni dell’esclusione

L’approdo raggiunto dalle sezioni unite, nel segno della divaricazione fra rito abbreviato e giudizio ordinario, è sorretto da un’articolata attività di perimetrazione della preclusione di cui all’art. 443, comma 3, c.p.p. Dei due orientamenti contrapposti rilevati dalla III sezione, l’uno [19] riconduceva e l’altro [20] sottraeva all’ambito di operatività della stessa l’impugnazione del pubblico ministero contro la sola omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza in seno alla sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato (non modificativa del titolo del reato). Conseguentemente, il primo indirizzo individuava nel ricorso per cassazione l’unico rimedio a disposizione dell’organo d’accusa intenzionato a dolersi del­l’omissione, mentre il secondo concludeva per la conservazione, in capo al pubblico ministero, del potere d’impugnare nel merito davanti al tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 680, comma 2, c.p.p. Le sezioni unite hanno condiviso il primo orientamento (maggioritario). La natura giuridica di appello dell’impugnazione di fronte al giudice specializzato è stata affermata sulla base di tre argomenti fondamentali. L’uno, di natura letterale, s’identifica nell’espresso ricorso del legislatore al termine “appello” nel primo e nel terzo comma dell’art. 680 c.p.p. (denominazione, quest’ultima, che, invero, non compare tuttavia proprio nel secondo comma del medesimo articolo). L’altro, concernente l’oggetto dell’impugnazione, s’individua «nella riscontrabilità di evidenti connotati di merito nella valutazione di pericolosità sociale del condannato, che costituisce il necessario presupposto della applicazione o meno della misura di sicurezza». L’ultimo, di natura sistematica, esclude che, «in un’ottica di corretto inquadramento [dell’impugnazione di fronte al tribunale di sorveglianza] nell’architettura del sistema», sia configurabile «un mezzo di impugnazione estraneo alla natura giuridica sia dell’appello che del ricorso per cassazione» [21]. Secondo le sezioni unite, non è configurabile nemmeno una limitazione oggettiva del divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio [continua ..]


5. La divaricazione del rito abbreviato dal giudizio ordinario

Come si è anticipato, l’opzione a favore dell’orientamento maggioritario comporta una netta distinzione del rito abbreviato dal giudizio ordinario, la quale trova fondamento – secondo le sezioni unite – in «una insanabile alterità testuale: l’art. 593, comma 1, a differenza dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., richiama espressamente gli artt. 579 e 680 cod. proc. pen.». Ne consegue che, diversamente da quanto accade nel rito abbreviato, «in sede di giudizio ordinario, il pubblico ministero che voglia impugnare la sentenza di condanna esclusivamente in ordine al capo concernente le misure di sicurezza, diverse dalla confisca, ha a disposizione lo strumento dell’appello di fronte al tribunale di sorveglianza». Attestandosi su questa linea, qualche tempo prima del pronunciamento delle sezioni unite, la VI sezione aveva riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia contro una sentenza di condanna intervenuta all’esito di un giudizio ordinario che aveva omesso di disporre l’espulsione prevista dall’art. 86 d.p.r. n. 309/1990 [24]. Dunque, pur dopo il d.lgs. n. 11/2018, che ha limitato il potere del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di condanna anche nel caso di giudizio ordinario, in quest’ultima sede permane comunque l’appellabilità, per l’accusa, delle disposizioni che riguardano le misure di sicurezza (diverse dalla confisca) davanti al tribunale di sorveglianza, sempre che la necessità di assicurare il simultaneus processus non radichi diversamente la competenza, secondo la regola stabilita dall’art. 579, comma 1, c.p.p. Infatti, l’impugnazione eventualmente proposta, anche da una parte diversa [25], per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili [26] è destinata ad attrarre davanti allo stesso organo anche quella rivolta contro le disposizioni in tema di misure di sicurezza, con soccombenza dell’interesse all’assegnazione del giudizio sulla pericolosità sociale ad un giudice specializzato [27] (si pensi al caso dell’imputato che non presti acquiescenza alla condanna non seguita dall’applicazione di misura di sicurezza personale, con conseguente devoluzione dell’intera [continua ..]


6. Ricorso accolto e sentenza (parzialmente) annullata: lo stesso organo che ha emesso il provvedimento impugnato quale giudice del rinvio

La competenza del tribunale di sorveglianza in qualità di giudice del rinvio è stata esclusa dalla pronuncia qui commentata quando il ricorso per cassazione sia stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di condanna (non modificativa del titolo del reato) emessa in esito al giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato. Alla luce della sentenza delle sezioni unite, l’elemento discriminante è l’inappellabilità ai sensi dell’art. 443, comma 3, c.p.p., che si estende anche alle sole statuizioni in tema di misure di sicurezza diverse dalla confisca. Essa, infatti, osta in sé alla “reviviscenza” della competenza del tribunale di sorveglianza in sede di giudizio di rinvio, la quale – come si è detto – può invece realizzarsi se, impugnabili nel merito le statuizioni in tema di misure di sicurezza, il giudice specializzato sia stato tuttavia spogliato della competenza in ordine all’appello dalla forza di attrazione che il legislatore ha attribuito al giudice di cognizione al fine di assicurare il simultaneus processus quando siano impugnate anche altre disposizioni della sentenza (non riguardanti esclusivamente gli interessi civili). Proprio in ragione dell’inappellabilità, per il pubblico ministero, della sentenza di condanna emessa in esito al giudizio abbreviato, le sezioni unite hanno escluso che possa essere l’art. 569, comma 4, c.p.p. ad individuare il giudice del rinvio nel tribunale di sorveglianza. Quest’ultima norma, nell’ipotesi di ricorso per saltum, «fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado», devolve il giudizio di rinvio «al giudice competente per l’appello». Tuttavia, ai sensi del comma 1 dell’art. 569 c.p.p., «la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione», cosicché l’inappellabilità preclude anche il ricorso per saltum. Pertanto, le sezioni unite hanno concluso che, nel caso di annullamento seguito a ricorso del pubblico ministero contro la sentenza di condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato che abbia omesso di disporre la misura di sicurezza dell’espulsione, «giudice del rinvio è lo stesso organo che ha emesso il provvedimento impugnato», donde, nel [continua ..]


7. Cenni conclusivi

In mancanza di una clausola di salvezza dell’impugnazione nel merito indirizzata esclusivamente alle disposizioni della sentenza di condanna (non modificativa del titolo del reato) che riguardano le misure di sicurezza, ad oggi l’art. 443, comma 3, c.p.p. non sembra lasciar spazio ad una soluzione diversa da quella già maggioritaria e ora condivisa dalle sezioni unite. D’altronde, come argomenta la decisione qui in commento, «l’eventualità di un annullamento con rinvio al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata» non comporta che «la previsione relativa alla limitazione dell’appellabilità della sentenza di condanna da parte del pubblico ministero non risponda di per sé a logiche di celerità e speditezza nella definizione della regiudicanda, mediante l’eliminazione di un grado di giudizio»; quell’eventualità, cioè, non rende in radice estranea alla ratio acceleratoria del rito abbreviato l’espe­ribilità del ricorso per cassazione come unico rimedio anche contro le sole statuizioni in tema di misure di sicurezza. Tuttavia, il fatto che, in caso di ricorso contro la mancata applicazione di una misura di sicurezza personale, l’eventuale annullamento sul punto della sentenza impugnata determini in ogni caso il rinvio per il necessario accertamento della pericolosità sociale indebolisce le ragioni di economia processuale che fondano la preclusione di cui al terzo comma dell’art. 443 c.p.p. Su altro versante, invece, si può notare come la delicatezza degli interessi che la materia delle misure di sicurezza personali coinvolge abbia indotto il legislatore a riconoscere una rilevanza particolare al «vaglio nel merito da parte del giudice specializzato», tanto da fargli ritenere opportuno demandare al tribunale di sorveglianza la cognizione delle impugnazioni avverso le sole disposizioni della sentenza concernenti le misure di sicurezza «anche quando [esse] hanno ad oggetto una sentenza di secondo grado» [30]. Del resto, si è altresì ricordato che, qualora il giudizio d’appello si celebri davanti al giudice della cognizione anche per le disposizioni riguardanti le misure di sicurezza personali, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.p., successivamente sarà però il tribunale di sorveglianza ad intervenire nel caso di rinvio a seguito [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2023