Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Corte costituzionale (di Chiara Rosa Blefari)


Sulla mancata concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclusiva della facoltà di accedere ai riti alternativi: illegittimi gli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, c.p.p.

(C. cost., sent. 2 dicembre 2022, n. 243)

Con la pronuncia in esame la Corte costituzionale ha affrontato la questione relativa alla denunciata incostituzionalità degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, 4 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. b), Cedu e all’art. 14, par. 3, lett. b), del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui prevedono il diritto a un termine a difesa, soltanto a seguito dell’apertura del dibattimento, invece di contemplare la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all’esito del termine a difesa eventualmente richiesto.

Nello specifico, il Tribunale di Firenze, in qualità di giudice rimettente, ha in primo luogo censurato la violazione dell’art. 24 Cost.: sostenere, infatti, che l’imputato, nel giudizio direttissimo, non possa fruire del termine a difesa per operare una scelta sul rito implicherebbe una compromissione delle sue garanzie difensive.

segue

Sarebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., a causa dell’ingiustificata disparità di trattamento che subirebbe l’imputato nel giudizio de quo rispetto al soggetto che venga processato con altro rito, cui l’ordinamento riconosce un termine per preparare la difesa e per valutare anche l’eventuale scelta di procedere con rito alternativo. Altrettanto irragionevole sarebbe poi la disparità di trattamento rispetto all’imputato che si veda modificare l’imputazione o contestare nuovi reati o nuove circostanze, da parte del pubblico ministero, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, cui la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la facoltà di accedere ai procedimenti alternativi (sentenza n. 82/2019). Quanto all’ulteriore parametro evocato, l’interpretazione della disciplina contenuta nella norma in esame violerebbe l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 3, lett. b), Cedu e all’art. 14, par. 3, lett. b), del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, laddove non garantisce al soggetto accusato il tempo e i mezzi necessari per preparare adeguatamente le proprie difese. Chiamata a pronunciarsi su tali questioni, la Corte costituzionale si è espressa nel senso della loro ammissibilità, soffermandosi, in particolare, sulla violazione dell’art. 24 Cost. (e ritenendo assorbite le altre). Secondo il Giudice delle leggi, gli avvisi disciplinati dalle norme censurate, costituiscono imprescindibili adempimenti, cui il giudice è chiamato a dar seguito, nel giudizio direttissimo, in vista dell’e­sercizio di essenziali prerogative difensive dell’imputato. Entrambi gli avvisi si collocano, infatti, in una fase caratterizzata da una evidente contrazione dei tempi processuali, che rende non sempre agevole distinguere la fase preliminare al dibattimento da quella propriamente dibattimentale. Richiamando la propria copiosa giurisprudenza in materia (sentenze n. 174/2022, n. 192/2020, n. 131/2019), la Consulta ha sostenuto che la facoltà di poter accedere a un procedimento alternativo costituisce una delle maggiori estrinsecazioni del diritto alla difesa, a condizione, ovviamente, che l’im­putato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa a suo carico, anche in virtù del prefigurarsi le possibili conseguenze sul piano delle sanzioni, ricollegabili ai diversi riti speciali. In particolare, nel caso del giudizio direttissimo, la complessità della questione discende dal fatto che la scelta dell’imputato deve raccordarsi con la particolare speditezza dei tempi per l’instaurazione del giudizio; speditezza che, ad avviso della Corte, tuttavia, non deve rappresentare un vulnus per le essenziali esigenze difensive. Una scelta, quindi, quella dell’imputato, che necessita di accurata ponderazione; di tal ché, qualora questi ne faccia [continua..]

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Fascicolo 2 - 2023