Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


De jure condendo (di Gioia Sambuco)


Novità di natura processuale in materia di comunicazioni dovute alle vittime dei reati violenti

Al cospetto della Commissione II Giustizia, in sede referente, si trova il d.d.l. C. 668, recante «Modifiche all’articolo 90 ter del codice di procedura penale e all’articolo 30 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal reato», presentato in data 1° dicembre 2022, dall’On. Rampelli ed altri.

La proposta in esame consta di due articoli e si inserisce nel solco di quegli interventi legislativi tesi a scongiurare potenziali situazioni di pericolo o minaccia per la incolumità psico-fisica della vittima, nel caso di scarcerazione o cessazione della misura di sicurezza disposta nei confronti dell’autore della condotta delittuosa.

segue

Il richiamo, pertanto, è in primis all’art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 199 che ha – come è noto – introdotto, all’art. 299 c.p.p., la previsione relativa a specifici doveri di avviso in caso di richiesta di revoca o di sostituzione delle misure di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di rito (rispettivamente: l’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), nel caso siano adottati provvedimenti di revoca o di sostituzione di tali misure. Di poi, sempre in seno alla attuale legislazione nazionale, un’ulteriore importante tutela in materia è stata delineata per effetto del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI», che ha apportato diverse modifiche al codice di rito penale. Nel contesto delle stesse presenta particolare rilievo, ai fini della disamina del d.d.l. in commento, la modifica relativa all’art. 90 ter c.p.p. che sancisce il diritto delle «vittime di delitti commessi con violenza alla persona», qualora ne abbiano fatto richiesta, di essere informate immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva e tempestivamente circa l’evasione dell’imputato in custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato alla misura di sicurezza detentiva. La proposta di legge, in particolare, intende sostituire l’attuale formulazione del primo comma dell’art. 90-ter c.p.p. al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo in merito alla portata del termine «scarcerazione». In questa direzione, si prospetta l’estensione expressis verbis della comunicazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, a tutti i casi in cui si verifichi una modifica del regime detentivo determinante l’uscita dell’autore del reato dallo stato custodiale, seppur per brevi periodi, a seguito della concessione di misure alternative alla detenzione o di benefìci penitenziari, quali permessi-premio «di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l’esecuzione della pena», ovvero dell’evasione dell’imputato medesimo in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2023