Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di entrata in vigore della Riforma Cartabia con particolare riferimento al deposito degli atti di impugnazione

(L. 30 dicembre 2022, n. 199)

Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante nella sua formulazione originaria misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 attuativo della riforma del processo penale, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, è stato convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199 (G.U., 30 dicembre 2022, n. 304).

Per quanto specificamente concerne il procedimento penale, la l. n. 199/2022, dall’art. 5-bis all’art. 5-terdecies, disciplina una serie di norme emanate per risolvere alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale, scaturiti dall’emanazione del d.lgs. n. 150/2022.

segue

In materia di modifiche del regime di procedibilità, si elimina l’onere per gli uffici giudiziari di dare informazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela. Solo per le misure cautelari in corso, relative ai reati divenuti perseguibili a querela, resta l’onere informativo, da parte dell’autorità giudiziaria che procede, di ricercare la persona offesa e verificarne la volontà punitiva. Qualora la querela non venga acquisita entro venti giorni, la sopravvenuta improcedibilità genera la perenzione del potere cautelare e la misura privativa perde efficacia. Non viene meno il diritto di proporre querela successivamente; durante il decorso di tale termine si è espressamente prevista la sospensione di quello di durata massima della custodia cautelare, sino all’acquisizione della querela ovvero, comunque, non oltre venti giorni. Un’ulteriore previsione è stata introdotta per i reati (ad esempio: violenza sessuale, atti persecutori e revenge porn) che continueranno ad essere procedibili d’ufficio, nel caso in cui i fatti risultino connessi con altri reati divenuti perseguibili a querela. Si precisa, inoltre, che permane la procedibilità d’ufficio per quei reati, ora procedibili a querela, commessi prima dell’entrata in vigore della riforma. Per quanto concerne l’azione civile nel processo penale, nei casi in cui, al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme, si sia già superata la fase dell’accertamento sulla costituzione delle parti in udienza preliminare, per non pregiudicare la possibilità della costituzione della parte civile in dibattimento, si introduce la norma che prevede l’applicazione delle disposizioni previgenti. Significative, invece, sono le norme di diritto intertemporale che disciplinano il regime del deposito degli atti di impugnazione. La riforma Cartabia, com’è noto, conferma l’impostazione di fondo che da diversi lustri anima la giurisprudenza e il legislatore: ridurre il numero di impugnazioni, agendo sulla leva dell’inammissibilità. Lo scopo è la semplificazione e deflazione delle impugnazioni, con il dichiarato e ambizioso obiettivo di una riduzione del 25% dei procedimenti. A tal fine, il d.lgs. n. 150/2022 agisce in una triplice direzione: in primis, prevede la digitalizzazione dei gravami con il deposito telematico degli atti di impugnazione; in secondo luogo, prevede il perfezionamento di nuove ipotesi di inammissibilità; infine regolamenta i rapporti tra la nuova causa di improcedibilità per il superamento dei termini del processo, l’azione civile e la confisca. Ad una prima lettura della novella, emerge il ridimensionamento del favor impugnationis, esplicitato attraverso l’imple­mentazione del contraddittorio cartolare e le nuove modalità di presentazione dei [continua..]

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Fascicolo 2 - 2023