Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sezioni unite (di Teresa Alesci)


Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, la persona offesa non è legittimata ad impugnare l’ordinanza di revoca o sostituzione della misura cautelare

(Cass., sez. un., 28 settembre 2022, n. 36754)

Il contrasto interpretativo sottoposto all’attenzione delle sezioni unite concerne la legittimazione della persona offesa ad impugnare l’ordinanza che disponga la revoca o la sostituzione delle misure cautelari coercitive. Come è noto, ai sensi dell’art. 299, commi 3 e 4 bis c.p.p., nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla personale, la richiesta di revoca o di sostituzione di una misura cautelare coercitiva, diversa da quelle meno afflittive del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

segue

Secondo un primo orientamento, la persona offesa, che non abbia ricevuto notifica della richiesta, è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia deciso sulla richiesta invece che dichiararla, come imposto dalla legge, inammissibile (Cass., sez. VI, 5 febbraio 2015, n. 6717). In particolare, l’interpretazione valorizza il significato di garanzia della novella codicistica del 2013, con la quale si è inteso assicurare alla vittima di reati commessi con violenza alla persona l’opportunità di apprestare preventivamente le proprie difese fornendo al giudice elementi utili alla decisione cautelare. D’altro canto, in tal senso depone anche lo statuto sovranazionale di garanzia delle vittime di reato, desumibile dalle previsioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 e dalle disposizioni della direttiva 2012/29/UE recante norme minime in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata nell’ordinamento interno dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Secondo questo orientamento la previsione della sanzione dell’inammissibilità, prevista per l’ipotesi della omessa notifica della richiesta di modifica della misura cautelare alla persona offesa, implica che il soggetto, in cui favore la sanzione è posta, debba poterla far valere. Il mancato coordinamento con la disciplina delle impugnazioni cautelari, che non include la persona offesa tra i soggetti legittimati, può essere superato in via interpretativa riconoscendo alla stessa la legittimazione a proporre ricorso per cassazione, sulla base della prescrizione di carattere generale di cui all’art. 111, comma 7, Cost. (Cass., sez. V, 20 settembre 2016, n. 7404). Un diverso orientamento, valorizzando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, esclude la legittimità della persona offesa di proporre impugnazione, non essendo contemplata dal sistema normativo delle impugnazioni cautelari. Esclusa la potestà ad impugnare, la vittima può solo sollecitare il pubblico ministero a proporre impugnazione avverso il provvedimento adottato in violazione dei diritti di partecipazione della persona offesa (Cass., sez. V, 17 maggio 2017, n. 54319; Cass., sez. V, 31 marzo 2015, n. 35735). Le sezioni unite condividono l’orientamento più rigoroso che nega alla vittima dei reati commessi con violenza alla persona il potere di impugnare il provvedimento con cui il giudice decide sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, tanto nel caso di omessa notifica della richiesta quanto in quello di inosservanza del termine dilatorio di due giorni, previsto per presentare memorie ex art. 121 c.p.p. Risulta determinante, per la soluzione della questione controversa, il principio di tassatività che informa [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 1 - 2023