Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il proscioglimento predibattimentale tra evoluzioni normative e orientamenti giurisprudenziali (di Gaspare Dalia, Ricercatore di procedura penale – Università degli Studi di Salerno)


Il saggio si propone l’obiettivo di ricostruire sistematicamente la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469 c.p.p., forse mai ben compresa nella sua effettiva dinamica deflattiva, soprattutto a seguito del­l’introduzione del comma 1-bis che, molto probabilmente, ha contribuito a confondere la ratio sottesa alla collocazione di una clausola di proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento per ragioni di natura prettamente procedurale (cioè, senza alcuna valutazione di merito). Il contributo si sofferma, poi, sulla portata della tenuità del fatto in tale frangente processuale, così come sul rapporto con la peculiare disciplina del giudizio di appello, senza poi trascurare il possibile collegamento con l’udienza “filtro” prevista, per i procedimenti a citazione diretta a giudizio, dalla riforma Cartabia.

Parole chiave: sentenza predibattimentale – proscioglimento – atti preliminari al dibattimento – non punibilità per tenuità del fatto.

Pre-trial acquittal between regulatory developments and jurisprudential guidelines

he essay aims to systematically reconstruct the discipline of pre-trial acquittal, deepening the discipline about art. 469 c.p.p., perhaps never well understood in its actual deflationary dynamics, especially after the introduction of paragraph 1-bis which, probably, has contributed to confusing the ratio underlying the placing of a clause of acquittal in the phase of the preliminary acts to the trial for reasons of a purely procedural nature. Then focuses dwells on the scope of the tenuity of the fact at this procedural juncture, as well as on the relationship with the peculiar discipline of the appellate trial, without neglecting the possible connection with the “filter” hearing envisaged by Cartabia reform.

SOMMARIO:

1. La disciplina legislativa del proscioglimento predibattimentale - 2. La non punibilità per tenuità del fatto nel predibattimento - 3. L’operatività nel giudizio di primo grado: il rapporto con l’art. 129 c.p.p. - 4. La sentenza predibattimentale nel giudizio di appello - 5. Il ruolo della sentenza predibattimentale alla luce della nuova udienza filtro: le prospettive de iure condendo - NOTE


1. La disciplina legislativa del proscioglimento predibattimentale

La fase degli atti preliminari, concepita con funzione preparatoria del giudizio dibattimentale, è stata altresì strutturata per conseguire finalità deflative. È, questo, lo scopo a cui risponde l’istituto della sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. [1]. La peculiarità è che la pronuncia (che pone fine alla sequenza procedurale) postula la non opposizione delle parti principali; il principio di economia processuale, infatti, non ha valore assoluto e non può costituire ostacolo al diritto dell’imputato di vedere accertare nel dibattimento i fatti. L’eventuale dissenso, mirante a raggiungere un esito maggiormente favorevole, è coerente con l’art. 111, comma 5, Cost., nonché con l’art. 6, paragrafo 2, Cedu, alla luce del diritto di vedere esperite tutte le risorse probatorie prima di essere assoggettato ad un proscioglimento con formula procedurale. Del resto, l’art. 469 c.p.p. è chiaro, stante la clausola di salvezza espressa nell’incipit, nel ritenere che la sentenza predibattimentale per estinzione del reato sarà preclusa ove emerga con evidenza una causa di proscioglimento di merito. In tal caso, occorrerà procedere al dibattimento per ottenere l’assoluzione. Il principio di economia processuale diventa cedevole anche dinanzi al dubbio circa la sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento, essendo in tal caso il giudice vincolato all’apertura del dibattimento, non trovando applicazione la regola dell’”in dubio pro reo”, riferibile soltanto alla fase dibattimentale e non a quella degli atti preliminari. Quest’ultima è governata dalla diversa regola dell’evi­denza, sia per ciò che attiene alle cause di proscioglimento procedurali, che a quelle di merito, la cui evidenza impone, appunto, il passaggio alla fase dibattimentale in senso proprio [2]. La soluzione risulta coerente con le funzioni eminentemente preparatorie che contraddistinguono il predibattimento, nonché con i ridotti poteri cognitivi del giudice, in ragione della scarsa consistenza del fascicolo, elementi che renderebbero irrazionale una previsione normativa che consentisse di sovvertire il giudizio prognostico sul merito compiuto in sede di udienza preliminare. Proprio in virtù di scopi eminentemente organizzativi, la declaratoria esige limiti e [continua ..]


2. La non punibilità per tenuità del fatto nel predibattimento

L’ipotesi di proscioglimento prevista dall’art. 469, comma 1-bis, c.p.p. [6], proprio per la sua particolarità, presenta taluni tratti distintivi rispetto alle ipotesi previste dal primo comma. È sorretta non solo da una finalità deflativa, ma anche da quella di attuare il principio di proporzione e meritevolezza della sanzione penale, nel senso che le condotte ritenute in concreto “non gravi” non giustificano il dispendio di risorse e l’applicazione della pena. Ne risulta, quindi, una disciplina processuale frutto di costante bilanciamento tra interessi eterogenei: economia processuale e accertamento della tenue offensività. La disposizione contempla un’ipotesi di proscioglimento quando l’imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto. Il richiamo è alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., che viene in tale fase dichiarata con decisione sul rito – in una fase propedeutica – con sentenza di non doversi procedere, anziché con sentenza di assoluzione nel merito, come di consueto avverrebbe al termine del dibattimento. La tenuità del fatto, quindi, pur essendo certamente una causa di non punibilità, viene a scopo deflativo trattata come causa di improcedibilità, che preclude l’esercizio stesso dell’azione penale. A rigore, l’esito favorevole dipende qui dalla rinuncia dell’ordinamento ad applicare la sanzione, sul presupposto però dell’accertata sussistenza del fatto, della sua penale rilevanza e della responsabilità dell’imputato. Va, quindi, accertata l’esiguità in concreto dell’offesa e la natura non abituale del comportamento, che rendono opportuno astenersi dal punirne l’autore. La peculiare fattispecie prevede, quale tratto distintivo, la convocazione in udienza della persona offesa. Anche qualora questa compaia, tuttavia, il suo eventuale parere contrario non è vincolante. È evidente, del resto, che l’ascolto della vittima potrà concorrere a chiarire, semmai, quegli aspetti della vicenda che rilevano ai fini degli indicatori previsti dall’art. 131-bis c.p. Il legislatore, infatti, ha voluto che la parte offesa sia messa in grado di partecipare alla camera di consiglio, per esporre le proprie considerazioni nella pienezza dell’esercizio di un completo [continua ..]


3. L’operatività nel giudizio di primo grado: il rapporto con l’art. 129 c.p.p.

L’art. 469 c.p.p. si apre con una clausola di riserva “salvo quanto previsto dall’art.129, comma 2”, il cui dubbio significato ha condizionato il rapporto intercorrente tra gli artt. 129 e 469 del codice di rito. In generale, non appena maturi la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento, le esigenze di economia processuale e l’attuazione del principio del favor rei impongono di arrestare lo svolgimento del processo, quale che sia lo stato o il grado, e l’inserimento della clausola di salvezza di cui all’art. 469 c.p.p. dovrebbe precludere al giudice di pronunciare, nella fase predibattimentale, sentenza assolutoria di merito. L’obbligo di immediata declaratoria di una delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 presuppone che il giudice possa riconoscere direttamente l’esistenza di una delle dette cause. In particolare, l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 si atteggia alla stregua di uno specifico dovere del giudice, la cui operatività prescinde dal consenso delle parti [13]. Quanto al rapporto intercorrente tra le due norme, in dottrina si è sostenuto che l’art. 469 c.p.p. costituisce applicazione, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, del principio generale di immediata declaratoria delle cause di non punibilità [14]. Pertanto, tale norma si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 129 c.p.p., ferma restando la comune ratio deflativa tipica delle due norme, per cui l’incipit dell’art. 469 non consente di assolvere nel merito l’imputato nella fase predibattimentale, ma circoscrive l’operatività dell’art. 129 alla fase dibattimentale in senso proprio, non potendo trovare applicazione nel segmento processuale precedente [15]. La regola di cui all’art. 129, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone – come già evidenziato – un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio tra le parti e trova attuazione secondo le forme e i tempi di volta in volta previsti dal codice per la fase in corso. Del resto, la regola che inibisce la pronuncia di estinzione del reato, nel concorso con formule più favorevoli, salvaguarda il diritto dell’imputato ad una pronuncia di assoluzione nel merito, che resta tuttavia riservata alla fase [continua ..]


4. La sentenza predibattimentale nel giudizio di appello

Il codice di rito all’art. 598 prevede una regola generale in base alla quale in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado. Tale scelta rinviene la sua ratio nella circostanza che, in entrambi i casi, viene in rilievo un giudizio di merito. Il giudizio di appello però è delineato da talune specificità, evidenziate dalla clausola di salvezza di cui all’ultimo periodo dell’art. 598 c.p.p., «salvo quanto previsto dagli articoli seguenti». Orbene, tale clausola impone, in base ai principi generali, di escludere che il giudice di appello possa prosciogliere in camera di consiglio ai sensi dell’art. 469 del codice di rito e ciò sulla scorta di diverse ragioni. Si osservi, innanzitutto, che la ratio sottesa all’istituto del proscioglimento predibattimentale [24] non si attaglia alle tipicità del giudizio in grado di appello. Del resto, è ben noto che il procedimento in appello non condivide le esigenze di economia processuale tipiche del primo grado di giudizio, atteso che il dibattimento di seconda istanza è ex se una fase celere, contratta nei tempi e semplificata nelle forme [25]. A ciò si aggiunga che l’art. 599, contenente un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, non menziona l’ipotesi di sentenza predibattimentale di proscioglimento. Inoltre, l’art. 601 c.p.p. detta una disciplina autonoma per la fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado. Infine, va anche considerato che l’art. 469 del codice di rito sancisce espressamente l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento predibattimentale [26]. Ciò implica che la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell’imputato per intervenuta estinzione del reato emessa de plano, vale a dire senza l’interlocuzione delle parti principali, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), e art. 179, comma 1, c.p.p. Non vi è dubbio, infatti, che il contraddittorio tra le parti è un postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, per cui un’eventuale pronuncia risulterebbe irrimediabilmente viziata da nullità assoluta. Ne consegue altresì che l’inapplicabilità della sentenza [continua ..]


5. Il ruolo della sentenza predibattimentale alla luce della nuova udienza filtro: le prospettive de iure condendo

Come sopra evidenziato, la sentenza predibattimentale di proscioglimento è certamente un istituto che, nel corso del tempo, ha dimostrato una povera applicazione, oltre che una scarsa rispondenza a logiche di economia processuale: in più occasioni, infatti, gli stessi giudici di merito ne hanno ampliato o ridotto la portata applicativa, alla luce di diverse interpretazioni inerenti all’ordine gerarchico delle diverse formule di proscioglimento, nonché della stessa natura dei provvedimenti adottati. Orbene, tale istituto, già dal difficile ambito applicativo, deve ora fare i conti con l’introduzione di un’udienza monocratica predibattimentale di nuovo conio in caso di citazione diretta a giudizio, che mal sembra conciliarsi con tale istituto dalle finalità tipicamente deflative. Invero, la direttiva di cui all’art.1, comma 12, lett. a), della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” [52], prevede che nei procedimenti a citazione diretta di cui all’art. 550 c.p.p. sia introdotta un’udienza predibattimentale in camera di consiglio. La delega è stata attuata mediante l’approvazione definitiva del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 17 ottobre 2022) [53]. È noto che il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’UE nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio, mantenendo sempre salda l’attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo. Dal testo normativo, emerge l’introduzione di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio, rispondente a diverse finalità, per nulla coordinate – per non esserci alcun riferimento – con l’istituto di cui all’art. 469 c.p.p.: in particolare, l’udienza viene vista come momento per consentire ad un giudice un vaglio preliminare circa la fondatezza e la completezza dell’azione [continua ..]


NOTE
Fascicolo 6 - 2022