Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L´impiego ai fini della decisione di notizie assunte in camera di consiglio dal sito internet Google maps (di Mauro Violante, Ricercatore di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


L’acquisizione in camera di consiglio, mediante una ricerca sul sito Google Maps, di un elemento probatorio è utilizzabile ai fini della decisione qualora l’introduzione dell’elemento conoscitivo nell’iter motivazionale non ha richiesto lo sviluppo di un’attività acquisitiva di tipo cd. costituendo, che ha contribuito a fissarne il contenuto e l’oggetto dimostrativo.

Parole chiave: prove – acquisizione – camera di consiglio – dati di Google maps – fatto notorio.

The use, for the purpose of the judgment, of information taken from the Google maps’ website

The acquisition in chambers, through a search on the Google Maps site, of an evidential element can be used for the purpose of the decision if the introduction of the cognitive element in the motivational process did not require the development of an acquisition activity of the type constituting, which helped to fix its content and demonstrative object.

L’acquisizione di dati di Google maps in camera di consiglio MASSIMA: Sono utilizzabili le informazioni acquisite, in camera di consiglio e senza rispettare il contraddittorio tra le parti, dal sito internet Google maps dalle quali si ricava la distanza chilometrica tra due luoghi, trattandosi di un dato obiettivo e, quindi, ascrivibile al fatto “notorio”. PROVVEDIMENTO: (Omissis) RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2021 la Corte di Appello di Torino ha – per quanto ancora qui rileva– confermato la pronunzia di primo grado, con la quale B.G. era stato ritenuto responsabile del reato di atti persecutori in danno della moglie. Va precisato che l’originaria contestazione aveva ad oggetto anche condotte persecutorie in danno delle figlie, in relazione alle quali, però, il giudice di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore e affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge processuale. In particolare, il ricorrente contesta la pronunzia di affermazione della responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte civile, sebbene fosse assente un movente che lo potesse indurre a commettere le condotte persecutorie contestate. Deduce, altresì, la violazione di norma processuale, per avere la Corte territoriale acquisito in camera di consiglio un elemento probatorio senza rispettare il contraddittorio tra le parti. La doglianza si riferisce al dato contenuto nella motivazione sulla distanza dei luoghi nei quali sono stati commessi alcuni degli atti persecutori oggetto di contestazione; dato che la Corte territoriale ha acquisito in camera di consiglio mediante una ricerca sul sito Google Maps. Il ricorrente denunzia altresì vizi motivazionali in ordine alla condotta relativa alla lettera a firma " C.", nonché in ordine ai messaggi tratti dalle pagine di social network. Denunzia, inoltre, vizi motivazionali con riferimento alla sussistenza dell’evento del reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali relativi al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di una precedente sentenza di condanna e in ordine alla conseguenziale negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale Dr. Tomaso Epidendio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. È stata depositata memoria a firma dell’avvocato Agostino Ferramosca, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il [continua..]

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Nozione di fatto notorio - 3. Il contraddittorio “necessario” sul notorio - 4. L’uso del fatto notorio ai fini della decisione - NOTE


1. Premessa

Con la sentenza in commento, la quinta sezione della Corte di cassazione ha ritenuto utilizzabile ai fini della decisione l’acquisizione, in camera di consiglio, dal sito internet Google maps, del dato relativo alla distanza chilometrica tra due luoghi, ritenendola circostanza oggettiva e, quindi, ascrivibile al fatto “notorio”. La quaestio iuris si incentrava sulla lesione del contraddittorio, non essendo stato consentito alla difesa contrapporre argomenti ai risvolti tratti dal giudice del merito dall’accertamento della distanza chilometrica. La Suprema Corte ha, tuttavia, sostenuto, da un lato, che quello della “distanza” fosse un dato obiettivo e, dall’altro, che aveva un peso poco rilevante ai fini dell’affermazione di responsabilità. La decisione merita approfondimento, perché il Giudice di legittimità, nell’affrontare il problema della utilizzabilità del dato acquisito mediante la consultazione di un sito internet, adotta una scelta che, per taluni aspetti, appare in contrasto con i principi che governano il dibattimento in tema di formazione della prova. Occorre, al riguardo, preliminarmente, inquadrare la nozione processuale di “fatto notorio” e, successivamente, verificare se essa si presenti compatibile con un’attività di consultazione del web ed entro quali limiti elementi così ottenuti siano valutabili ai fini della decisione.


2. Nozione di fatto notorio

La ricostruzione del concetto di fatto notorio rende necessario muovere dalla disciplina contenuta nel progetto di codice di procedura civile del 1925 [1]. Esso prevedeva, all’art. 296, che «il giudice stabilis[sse] i fatti secondo ciò che risulta dal processo o dalla pubblica notorietà», precisando, poi, al successivo articolo, che «si reputano pubblicamente notori quei fatti la cui esistenza è nota alla generalità dei cittadini nel tempo e nel luogo in cui avviene la decisione» [2]. Al fine, quindi, di conferire carattere di notorietà al fatto è necessario il vaglio critico della collettività sulla sua veridicità, sì da poterlo considerare acquisito al patrimonio culturale condiviso della comunità: il fatto (un fatto) è notorio [3] (ed è, dunque, accettato incontestabilmente come vero) perché la sua conoscenza «fa parte della cultura normale propria di una determinata cerchia sociale nel tempo in cui avviene la decisione» [4]. Da ciò, si può affermare che la notorietà può essere intesa come accettazione diffusa e condivisa di una verità extra-processuale, che deriva, sul piano logico e temporale, dall’accadimento stesso. In questa ottica, si afferma che il web concorre a formare il carattere della “notorietà”: la presenza di una determinata informazione in rete contribuisce, indubbiamente, alla sua conoscenza del contesto di riferimento [5]. Una recente pronuncia della giurisprudenza civilistica definisce “notorio” un «fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie» [6]. A tal riguardo, quindi, è possibile operare una prima distinzione tra fatto notorio in senso stretto e cc.dd. [continua ..]


3. Il contraddittorio “necessario” sul notorio

Principio cardine del processo penale è che il giudice, nella ricostruzione di un fatto, deve essere libero da giudizi normativamente prefissati. Il libero convincimento, tuttavia, non significa valutazione arbitraria e senza confini; postula, infatti, che il dato probatorio sia emerso dalla dialettica dibattimentale e rinviene un fondamentale limite nell’obbligo di motivazione. Dunque, il libero convincimento è regolamentato dalla disciplina del procedimento probatorio, che si attua attraverso: regole ammissive, ispirate al principio di legalità; regole assuntive, attuative del principio del contraddittorio; criteri valutativi; obblighi motivazionali [13]. La valutazione della prova [14], dunque, rappresenta il momento terminale del procedimento [15]; questa si fonda su quei “risultati acquisiti” e “criteri adottati” che non sono altro che i principi logico-argomentativi utilizzati ai fini della decisione [16]. Appare necessario, ai fini che in questa sede interessano, soffermarsi sul primo profilo del procedimento probatorio. Esso non dovrebbe consentire al giudice di utilizzare, ai fini della decisione, elementi di prova diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento e, quindi, non dovrebbe essere considerato elemento di prova della responsabilità dell’imputato il fatto notorio – dati di Google maps – acquisito in camera di consiglio in violazione, per un verso, del principio di formazione della prova in contraddittorio e, per altro, della sottoposizione argomentativo-dialettica delle risultanze. Il problema relativo al rapporto tra contraddittorio acquisitivo di elementi e utilizzazione dei dati corrispondenti sta nel determinare se il giudice nel decidere e nel giustificare la decisione possa adottare risultati di prova diversi o ulteriori rispetto a quelli proposti dalle parti o ad queste sottoposti. A tal fine la giurisprudenza, non essendoci una specifica norma in tema [17], si è interrogata circa l’utilizzabilità probatoria del fatto notorio, acquisito unilateralmente in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio. Qualora venisse acquisito un dato conoscitivo, a confutazione della prospettazione di una delle parti, attraverso la consultazione del sito internet Google maps, quindi, un canale di conoscenza attivato fuori dalla dialettica processuale e che, dunque, permette l’impiego unilaterale di [continua ..]


4. L’uso del fatto notorio ai fini della decisione

Gli attuali strumenti tecnologici, consentendo la rappresentazione diretta di un fatto ed aumentando la possibilità di divulgare la notizia di un fatto già accaduto, rendono di estrema attualità la questione circa l’utilizzo della rete internet da parte del giudice. Essa potrebbe servire per provare circostanze emerse o allegate in dibattimento. Sicuramente internet può essere utilizzato per approvvigionarsi di informazioni o di documenti, non diversamente dagli altri strumenti di comunicazione di massa; sotto questo aspetto, la rete internet può senza dubbio essere un mezzo per divulgare elementi costituiti e pubblicati da siti web [25]. Pertanto, si tratta di stabilire se l’acquisizione tramite internet non richieda di valutare, oltre all’attendibilità della fonte, l’appartenenza del dato al notorio. Nel caso di specie, ad esempio, il dato della distanza tra due punti sulla mappa, facilmente reperibile su internet, sembra costituire un modo surrettizio di acquisire una componente istruttoria di matrice tecnica spacciandola per notorio [26], semplicemente perché non può esservi fatto notorio intriso di nozioni per le quali è necessario un retroterra specialistico. Al riguardo, tuttavia, in termini un po’ troppo sfuggenti, è stato sottolineato «che il fatto tecnico, sia pure a livelli semplicizzati, può diventare notorio allorché la collettività sia periodicamente sensibilizzata sul punto dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione di massa o da altre forme pubblicitarie» [27]. Il giudice, in ogni caso, quando effettua la ricerca su internet di un tale dato compie un’attività di tipo acquisitivo che richiede una discrezionalità nell’interrogare il web per ottenere un risultato dimostrativo; la qual cosa deve necessariamente passare al vaglio del contraddittorio con le regole previste per il dibattimento [28]. Ulteriore problematica concernente la decisione in commento è che il dato ricavabile dal sito Google Maps della distanza tra due punti è sicuramente il frutto di algoritmi [29] precostituiti ed elaborati da terzi (tecnici) estranei al processo. Per tale ragione, al fine di conseguire l’impiego giudiziario del dato, sarebbe stato necessario l’espletamento di una consulenza o disporre una perizia [30]. Ecco perché sembra [continua ..]


NOTE
Fascicolo 6 - 2022