Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia Ue (di Elisa Grisonich e Veronica Tondi)


La necessaria effettività del diritto dell’imputato di partecipare al processo in una nuova pronuncia della Corte di giustizia in materia

(Corte di giustizia, Prima Sezione, 15 settembre 2022, causa C-420/20)

di Veronica Tondi

Con la pronuncia in considerazione, la Corte di giustizia fornisce alcune rilevanti indicazioni in merito all’effettività del diritto dell’imputato di partecipare al processo e all’impossibilità di subordinarne la tutela a misure quali decisioni di rimpatrio e divieti di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, la cui esecuzione non può andare a discapito delle garanzie fondamentali dell’equo processo.

Il rinvio pregiudiziale trae origine da un procedimento penale avviato in Bulgaria nei confronti di un cittadino albanese, arrestato alla frontiera dello Stato poiché trovato in possesso di documenti ritenuti falsi, e che avrebbero consentito al medesimo di lasciare il Paese e di dirigersi verso il Regno Unito; egli era quindi destinatario di una decisione di rimpatrio dell’autorità di polizia, corredata di un divieto di ingresso nel territorio dello Stato di durata quinquennale. Successivamente, in occasione dell’incrimi­nazione del medesimo soggetto ad opera dell’autorità inquirente per uso di documenti falsi, lo stesso, essendo stato informato del possibile svolgimento del giudizio in assenza dell’imputato e delle relative conseguenze, dichiarava di rinunciare a comparire. L’imputazione era poi sottoposta all’esa­me del Tribunale distrettuale di Sofia, che fissava l’udienza preliminare e ordinava la notifica degli atti di citazione in giudizio e di contestazione dell’addebito all’imputato stesso, nei confronti del quale, tuttavia, era stata intanto eseguita la decisione di rimpatrio già indicata. La natura paradossale – come rilevato nelle conclusioni dell’Avvocato generale (conclusioni dell’Avvocato generale Jean Richard de la Tour, presentate il 3 marzo 2022, causa C-420/20) – della situazione che veniva così a determinarsi derivava dal fatto che il diritto bulgaro, quando si proceda per reati di una certa gravità, tra cui è compresa la fattispecie di uso di documenti falsi, prevede l’obbligatorietà della partecipazione dell’imputato al processo; al contempo, naturalmente, l’imposizione in capo all’accusato di un divieto di ingresso nel territorio dello Stato avrebbe impedito radicalmente il rispetto di siffatta previsione.

segue

Pertanto, il Tribunale ha sollevato alcune questioni pregiudiziali interpretative, attinenti alla coerenza con la direttiva 2016/343 di una normativa nazionale che consenta di limitare il diritto dell’imputato di partecipare al processo per la necessità di dare esecuzione a provvedimenti di natura amministrativa che impongano divieti di ingresso e di soggiorno. Esse riguardavano, inoltre, la possibilità di ritenere osservate le condizioni poste dall’art. 8 dell’atto normativo eurounitario al processo in assenza, in un caso in cui l’imputato, informato della pendenza del procedimento e delle conseguenze della sua mancata comparizione, e rappresentato da un difensore incaricato, non possa comparire a causa dei divieti appena menzionati. Infine, si è chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità, con la stessa direttiva, di disposizioni nazionali che pongano in capo all’accusato un obbligo di partecipare al processo. Proprio da tale ultimo quesito prende le mosse la sentenza di cui si tratta. Come è noto, il diritto dell’imputato di prendere parte al processo nei suoi confronti trova tutela, a livello eurounitario, oltre che negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella direttiva 2016/343; quest’ultima, all’art. 8, sancisce le condizioni che consentono di procedere in assenza dell’accusato. Più specificamente, il § 2 contempla le ipotesi in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, o in cui lo stesso, informato del processo, «sia rappresentato da un difensore incaricato», nominato da lui stesso o dallo Stato. Il § 4 della medesima disposizione sancisce, invece, la necessità per gli Stati membri di garantire il diritto alla nuova celebrazione del processo, quando non ricorrano tali presupposti e il processo sia stato celebrato in assenza per l’impossibilità di rintracciare l’accusato, pur a seguito dei ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti. Se si torna, quindi, alla questione pregiudiziale in esame, secondo l’interpretazione accolta dalla Corte di giustizia tale disciplina, nel garantire il diritto fondamentale di cui si tratta, non impone, per altro verso, agli Stati membri di consentire lo svolgimento del processo in assenza dell’imputato. La questione relativa alla possibile previsione di un vero e proprio obbligo di partecipazione – rileva la pronuncia – rimane al di fuori del più limitato ambito di operatività dell’intervento di armonizzazione della direttiva ed è conseguentemente ritenuto un esclusivo appannaggio delle legislazioni nazionali. Occorre rilevare come sul punto, invece, si fosse espresso in senso difforme l’Avvocato generale, il quale, nelle proprie conclusioni, [continua..]

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Fascicolo 6 - 2022