Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Carla Pansini)


Il recepimento delle Direttive Europee

(L. 4 agosto 2022, n. 127, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021») (GU Serie Generale n. 199 del 26 agosto 2022)

Il 2 agosto scorso la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021”.

segue

La genericità del titolo della legge, che indica quale finalità il recepimento di “direttive europee” e l’attuazione di “altri atti normativi dell’Unione Europea” trova conferma nel suo contenuto, una miscellanea di principi e criteri direttivi che abbracciano il tema delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, passa per l’adeguamento e la modernizzazione delle norme a tutela dei consumatori e relative al crowdfunding, tocca la “produzione biologica” e “l’etichettatura dei prodotti biologici”, il c.d. whistleblowing, per finire in tema di “prodotti fertilizzanti” e “acque destinate al consumo umano”. Nel mezzo spiccano alcuni principi che investono più direttamente il settore processuale penale. La Procura Europea In particolare, l’art. 9 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data dell’entrata in vigore della legge, i decreti legislativi per il “compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio”, già attuato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 e finalizzato all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO». Va ricordato che il regolamento 2017/1939 dell’Unione Europea ha istituito la Procura Europea (EPPO) e ne ha disciplinato il funzionamento: essa è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione previsti dalla direttiva 2017/1371 (c.d. "reati PIF")e stabiliti proprio dal regolamento 2017/1939 (ovvero, esemplificativamente, le condotte fraudolente ai danni del bilancio dell’UE, comprese le operazioni finanziarie quali l’as­sunzione e l’erogazione di prestiti, i reati gravi contro il sistema comune dell’IVA compiuti in due o più stati membri ed il cui danno complessivo sia almeno pari a 10 milioni di Euro, le condotte di appropriazione indebita di funzionari pubblici, di corruzione attiva e passiva e le condotte di riciclaggio) oltre che dei reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati PIF di cui al paragrafo 1 (art. 22 d.lgs. n. 2017/1939); svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo. L’indicazione della delega di agosto è che il legislatore delegato dovrà intervenire sul tessuto normativo del codice di procedura penale, modificando la disciplina della competenza ivi prevista in modo da concentrare negli uffici [continua..]

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Fascicolo 6 - 2022