Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L´irreperibilità attestata dall´operatore postale: questioni vecchie e nuove sulla notifica sostitutiva al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. (di Filippo Lombardi, Magistrato)


Con la sentenza in commento la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha affrontato il tema dei doveri dell’ufficiale giudiziario allorché l’operatore del servizio postale, incaricato di eseguire la notifica al domicilio eletto o dichiarato dall’imputato, ne abbia attestato l’irreperibilità. I principi espressi consentono di inquadrare, sebbene in un’ottica di necessaria semplificazione, il dibattito giurisprudenziale sulla nozione di inidoneità del domicilio eletto o dichiarato e sulla possibilità di notificare l’atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., in particolare quando la notifica abbia ad oggetto l’atto introduttivo del giudizio, soluzione invero messa in crisi dalla recente sentenza, a sezioni unite, “Ismail” e da un filone giurisprudenziale che vi si è allineato.

Parole chiave: imputato -notifiche – irreperibilità – domicilio.

The unavailability attested by the postal operator: old and new issues on the substitute notification to the defender ex Art. 161 comma 4 c.p.p.

The judgment here examined, expressed by the Court of Cassation in its most authoritative composition, deals with the duties of the bailiff when the postal service operator, in charge of carrying out the notification to the domicile elected or declared by the accused, has attested his unavailability. The principles expressed make it possible to frame, with a view of necessary simplification, the jurisprudential debate on the notion of unsuitability of the elected or declared domicile and on the possibility of notifying to the defender in accordance to Art. 161 comma 4 of the criminal code, in particular when the notification relates to the introductory act of the judgment, a solution that is indeed undermined by the recent sentence, in joint sections, “Ismail” and by a jurisprudential trend that is aligned with it.

Notifiche mediante il servizio postale e irreperibilità dell’imputato presso il domicilio eletto o dichiarato: i doveri dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 170, comma 3, c.p.p. MASSIMA: La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. PROVVEDIMENTO: [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. In data 11 settembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che il 28 settembre 2018 aveva condannato D.P.A. per il delitto di cui all’art. 570-bis c.p., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere, dal gennaio 2011 fino alla data della decisione di primo grado, omesso di corrispondere al coniuge separato ed al figlio minorenne la somma mensile di Euro 1500,00, oltre ad un importo pari al 50% delle spese straordinarie del minore, come stabilito in sede civile dal Tribunale di Latina con provvedimento del 10 gennaio 2011, facendo così mancare loro i mezzi di sussistenza. 2. Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, il quale ha rassegnato due motivi di impugnazione. Nel primo motivo deduce violazione di legge, in relazione all’art. 161 c.p.p., comma 4, artt. 179 e 420-bis c.p.p., artt. 111 e 117 Cost., 6 CEDU. per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado, per omessa citazione a giudizio. In particolare, lamenta che la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio è stata effettuata dall’ufficiale giudiziario al difensore d’ufficio del D.P. a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, nonostante che nel verbale della tentata notifica l’imputato fosse stato irritualmente dichiarato irreperibile e l’ufficiale notificatore non avesse compiuto ulteriore attività di verifica in locomma Sostiene che l’imputato, giudicato in assenza, non ha mai avuto effettiva conoscenza del procedimento che deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium – non essendo possibile stabilire dagli atti se l’impos­sibilità di esecuzione della notificazione al domicilio dichiarato fosse o meno sussistente. Aggiunge che, anche a voler considerare la notifica effettuata al difensore d’ufficio come meramente [continua..]

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SOMMARIO:

1. La quaestio juris: i doveri dell’ufficiale giudiziario nel caso di irreperibilità del destinatario accertata dall’ufficio postale - 2. Inidoneità del domicilio nel caso di impossibilità attestata dal servizio postale: funzione dell’art. 170, comma 3, c.p.p. nel sistema processuale e osservazioni sul caso dell’assenza precaria - 3. Inidoneità del domicilio eletto o dichiarato e conoscenza del processo: un dibattito ancora aperto - NOTE


1. La quaestio juris: i doveri dell’ufficiale giudiziario nel caso di irreperibilità del destinatario accertata dall’ufficio postale

Con la sentenza che qui si annota, la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, interviene a dirimere un importante contrasto in materia di notificazioni [1]; in particolare, ci si chiede se, ove l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio in uno specifico luogo, e ivi sia stata attestata l’irreperibilità del destinatario da parte dell’operatore del servizio postale all’uopo delegato dall’uf­ficiale giudiziario, la notifica possa essere eseguita nei confronti del difensore dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. senza transitare per la riedizione del tentativo di notifica a cura del­l’ufficiale giudiziario, come sembra invece doveroso stando al testo dell’art. 170, comma 3, c.p.p., il quale prescrive che le notificazioni possano essere eseguite anche dagli uffici postali in ossequio alla normativa di settore [2] e che, quando il destinatario sia risultato irreperibile, l’ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni “nei modi ordinari”. Parrebbe allora, dalla lettura piana della norma, invero laconica e di ambigua collocazione sistematica [3], che in ogni caso, ove sia stata attestata l’irreperibilità del destinatario sul plico postale, l’ufficiale giudiziario debba subentrare all’operatore delle poste e curare nuove ricerche del medesimo o di altri soggetti legittimati presso il luogo prescelto; soltanto ove anch’egli dovesse constatare nuovamente la condizione di irreperibilità del soggetto cui l’atto è destinato, la notifica potrebbe essere svolta in favore del difensore quale sostituto ex art. 161, comma 4, c.p.p. In effetti, con recente ordinanza [4], la Corte di legittimità ha rilevato un conflitto giurisprudenziale sul tema e ha rimesso la relativa questione alle sezioni unite. Secondo un primo orientamento, infatti, la collocazione sistematica dell’art. 170 c.p.p. e il suo lessico ad apparente vocazione generale consentono di ritenere questa norma suscettibile di una lettura coordinata con l’art. 161 c.p.p.: l’ufficiale giudiziario, a fronte dell’irreperibilità sancita dal servizio postale, dovrebbe replicare la ricerca e, solo dopo aver (nuovamente) constatato la menzionata condizione ostativa riferibile ai soggetti legittimati alla ricezione, potrebbe eseguire la notifica sostitutiva dell’atto al [continua ..]


2. Inidoneità del domicilio nel caso di impossibilità attestata dal servizio postale: funzione dell’art. 170, comma 3, c.p.p. nel sistema processuale e osservazioni sul caso dell’assenza precaria

Il dato finale cui addivengono le sezioni unite, pur sostanzialmente in linea con la tesi più recente e minoritaria, denota a ben vedere una piega motivazionale parzialmente diversa. Infatti, la Corte non assegna all’art. 170, comma 3, c.p.p. un comparto regolatore diverso da quello occupato dalle norme sul domicilio dichiarato o eletto, in specie coincidente con la prima notificazione all’imputato non detenuto; argomenta, invece, nel senso che l’ufficiale giudiziario, a fronte della irreperibilità certificata dal postino, dovrà procedere secondo “modi ordinari” differenziabili a seconda dell’esistenza o meno di un domicilio dichiarato o eletto [16]. Nel primo caso, l’ufficiale giudiziario, non dovendo ripercorrere le tappe delineate dagli artt. 157 ss. c.p.p., è abilitato a eseguire immediatamente la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.; nel secondo caso, dovrà invece continuare le ricerche in ossequio alle norme sulla prima notificazione all’imputato non detenuto (artt. 159, 160, c.p.p.). Ciò incide in altri termini sulla collocazione sistematica dell’art. 170 c.p.p. nell’ambito delle norme in materia di notificazioni: se, secondo la teoria seguita dalla Corte di legittimità nell’ordinanza di rimessione, la disposizione è idealmente collocata in un versante tematico del tutto distinto dalle norme in materia di domicilio indicato, scrutando in filigrana la pronuncia delle sezioni unite la norma sembra invece assurgere a nodo di raccordo tra le due discipline in quanto, premessa l’equiparazione giuridica tra le attività svolte dall’operatore postale e dall’ufficiale giudiziario, essa si occupa semplicemente di indirizzare quest’ultimo verso il compimento di attività integrative in linea con la disciplina di riferimento. L’assunto appare intanto condivisibile, poiché conferisce al servizio postale pari dignità giuridica rispetto all’ufficiale giudiziario, rilievo invero necessitato se si considerano, da un lato, la possibilità che l’operatore postale sia delegato dall’ufficiale giudiziario, ciò che comporta la capacità del primo di incarnare senza limitazioni di sorta la funzione pubblica primariamente attribuita al secondo; e, dall’altro lato, le evidenti analogie esistenti tra la disciplina notificatoria di cui [continua ..]


3. Inidoneità del domicilio eletto o dichiarato e conoscenza del processo: un dibattito ancora aperto

Le sezioni unite, nel risolvere lo specifico quesito relativo alla corretta interpretazione dell’art. 170 cit. in tema di notifiche, da un lato adoperano premesse metodologiche di ampio respiro, dall’altro transitano per alcune riflessioni e approdano a precise conclusioni in grado di infuocare i dibattiti che parallelamente, e anche in tempi recenti, hanno impegnato gli interpreti circa il corretto utilizzo della notifica sostitutiva al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. Solo per completezza espositiva, giova infatti osservare come la materia della domiciliazione nel procedimento penale sia apparsa spesso di ostica lettura nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, a cagione della delicatezza del tema; si osserva infatti che le notificazioni di atti ai soggetti interessati alla vicenda procedurale, nella misura in cui esse sono funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio, hanno riverberi sull’effettivo esercizio del diritto costituzionale di difesa. Accanto al basilare meccanismo notificatorio disciplinato dagli artt. 157 ss. c.p.p. (prima notifica all’imputato non detenuto), il legislatore ha inserito l’istituto della domiciliazione, mediante il quale, in virtù della manifestazione di volontà dell’indagato o imputato, o a cagione di peculiari accadimenti, viene fissato un luogo ove la persona riceverà le comunicazioni inerenti agli sviluppi della procedura a suo carico [23]. In particolare, ove vi sia stato un contatto diretto, personale, tra indagato e autorità giudiziaria, il primo è invitato a dichiarare o eleggere un domicilio, con l’avviso dell’obbligo di comunicare ogni mutamento, nonché con l’avvertimento che, nel caso di rifiuto o nel caso di mancata comunicazione del mutamento, la notifica sarà effettuata nelle mani del difensore, a prescindere dall’esistenza di un rapporto fiduciario con quest’ultimo [24]. Si ritiene che la dichiarazione di domicilio, avendo ad oggetto i luoghi di cui all’art. 157 c.p.p., consti di una dichiarazione di scienza, limitandosi la persona a chiarire all’autorità la sussistenza di una relazione personale effettiva col luogo di interesse; al contrario, l’elezione di domicilio esprime una dichiarazione di volontà, individuando un luogo diverso da quello direttamente riconducibile all’imputato e un soggetto, il domiciliatario, [continua ..]


NOTE