Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


La decorrenza del termine per la proposizione dell’impugnazione nell’ipotesi di sentenza con motivazione non contestuale

(Cass., sez. VI, 16 giugno 2022, n. 23608)

La giurisprudenza di legittimità si è espressa diversamente in ordine all’individuazione del dies a quo da cui decorre il termine per impugnare la sentenza, qualora la motivazione non sia contestuale alla pronuncia del dispositivo.

Nell’ipotesi in cui non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio e il giudice debba provvedere al deposito della motivazione nel termine di legge ai sensi dell’art. 544, comma 2 c.p.p., o nel termine più lungo indicato nel dispositivo dallo stesso giudice ai sensi dell’art. 544, comma 3 c.p.p., l’art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p. prevede che i termini per proporre impugnazione decorrano dalla “scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza”.

segue

 

In alcune pronunce la Corte di cassazione ha optato per un’interpretazione testuale, individuando il dies a quo nello stesso giorno di scadenza del termine per il deposito della sentenza (Cass., sez. VI, 18 dicembre 2019, n. 51126; Cass., sez. III, 28 aprile 2016, n. 17416). Secondo questo orientamento non si applica nel caso di specie la regola in base alla quale il dies a quo non va computato nel calcolo. L’art. 172, comma 4, c.p.p. prevede testualmente che “salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora e il giorno in cui ne è indicata la decorrenza” e quindi fissa una regola suscettibile di essere derogata dal legislatore, come nel caso previsto dall’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., che specificamente individua il dies a quo del termine per proporre impugnazione nel momento della scadenza del termine per il deposito. Tale interpretazione sarebbe implicitamente avallata da una pronuncia delle Sezioni Unite in relazione alla controversa questione relativa all’applicabilità dell’art. 172 c.p.p., comma 3, c.p.p. al termine per il deposito della sentenza (Cass., sez. un., 10 gennaio 2012, n. 155). In tal sentenza, nell’esaminare l’ipotesi in cui il termine per il deposito della sentenza scada in un giorno festivo, si è affermato che quando il termine assegnato per il compimento di un’attività processuale decorre dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo – in cui il precedente termine venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente, cosicché testualmente, “il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine coincide con quello in cui cade il primo termine”. L’orientamento ermeneutico maggioritario, condiviso dalla sentenza in commento, afferma al contrario che, ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, c.p.p. (Cass., sez. V, 5 agosto 2021, n. 30723; Cass., sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 6490; Cass., sez. VI, 9 settembre 2020, n. 25598; Cass., sez. III, 29 agosto 2019, n. 36644). Il significato del disposto dell’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p. è correlato allo scopo della norma – vale a dire consentire alle parti di conoscere preventivamente il dies a quo di decorrenza del termine per l’impugnazione al fine di evitare costi e tempi per la notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento – e non [continua..]

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