Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell´uomo (di Giorgio Crepaldi)


Corte e.d.u., 7 giugno 2022, Kohen ed altri c. Turchia)

Nelle prime due decisioni in commento, la Corte europea torna a pronunciarsi sul diritto ad un giusto processo, valutato complessivamente nell’interezza dell’iter processuale, a prescindere dalle singole fasi – come verrà meglio argomentato nella sentenza successiva – e dalle singole attività d’indagine – come nella statuizione in commento –.

A seguito di un accertamento fiscale, il ricorrente e numerosi altri coimputati venivano accusati di aver effettuato esportazioni fittizie di merce attraverso la costituzione di società inesistenti e mediante la falsificazione di documenti doganali.

segue

Le autorità turche redigevano, attraverso l’ausilio di un gruppo di esperti, una relazione tecnica in data 21 settembre 2001. Nel mese di ottobre dello stesso anno, il ricorrente veniva tratto in arresto e rilasciava dichiarazioni autoincriminanti, senza l’assistenza di un difensore di fiducia. Nell’ottobre del 2001 la Procura procedeva ad effettuare una perquisizione e contestuale sequestro nei locali e nell’archivio delle società facenti capo al ricorrente, rinvenendo copiosa documentazione indiziante. In tale occasione gli operanti procedevano ad assumere la testimonianza di un prestanome, il quale forniva dettagliati resoconti circa le operazioni di frode, sulla corruzione di funzionari doganali e sui ruoli dei soggetti coinvolti. Nel novembre del 2001, altri due ricorrenti furono sottoposti ad arresto e rilasciarono alle autorità, senza la presenza dei rispettivi difensori, dichiarazioni incriminanti. Successivamente, un altro soggetto si recava spontaneamente dagli inquirenti, senza la presenza del proprio difensore di fiducia, rilasciando dichiarazioni e consegnando copiosa documentazione digitale e cartacea. Lo stesso, in aggiunta, contestava la veridicità della propria firma apposta in calce a taluni documenti. Il 27 dicembre 2001, un collegio di esperti contabili eseguiva una nuova consulenza tecnica sulla documentazione sequestrata, affermando la sussistenza di un vero e proprio sistema criminale. Il Pubblico Ministero procedente, dalle risultanze delle indagini, accusava circa ottantacinque soggetti di aver costituito un’organizzazione volta ad ottenere ingiusti profitti attraverso un sistema di false esportazioni con l’obiettivo di frodare ed evadere il sistema fiscale turco ribadendo, sostanzialmente, le conclusioni della consulenza tecnica del 21 settembre 2001. I Giudici dibattimentali, vista la complessità della materia, richiedevano ad un secondo gruppo di esperti l’elaborazione di una perizia sulla quantificazione del danno e sulle modalità della condotta, senza però mettere nelle condizioni gli imputati di poter contraddire i periti o porre loro quesiti ed osservazioni. Il Tribunale, tuttavia, richiedeva agli imputati osservazioni e memorie difensive sulle operazioni eseguite dai periti. Sulla scorta delle censure mosse dagli imputati, il Collegio richiedeva agli esperti un addendum tecnico per garantire il contraddittorio e rispondere alle censure formulate dalle parti. La fase dibattimentale si svolgeva nel pieno rispetto del contraddittorio e, in più occasioni, i Giudici nazionali invitavano le difese a depositare memorie e scritti difensivi. Altresì, i Magistrati richiedevano una terza perizia sull’autenticità delle firme apposte su parte della documentazione. All’esito del processo di primo grado, dichiarata la prescrizione di molteplici fattispecie, il Tribunale condannava i ricorrenti. [continua..]

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