Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


L’erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee determina una pena illegale ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento?

(Cass., sez. V, 21 marzo 2022, n. 9523)

L’ordinanza in commento rimette alle Sezioni Unite la soluzione di un contrasto giurisprudenziale creatosi in ordine alla nozione di “pena illegale”, la cui interpretazione risulta essere strumentale alla definizione dell’ambito del sindacato di legittimità in tema di patteggiamento. Il comma 2 bis dell’art. 448 c.p.p., introdotto con l. 23 giugno 2017 n. 103, ha infatti limitato il controllo di legittimità della sentenza di patteggiamento ad ipotesi tassative, consentendo ad imputato e pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La nozione di “pena illegale”, nonostante l’apparente linearità del concetto, rappresenta un fronte ermeneutico costantemente aperto, come testimonia l’ordinanza in esame in cui si considera l’ipotesi della pena fissata in base ad un’erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall’art. 69, comma 3, c.p.

segue

I confini della illegalità della pena sono stati delineati attraverso una progressiva elaborazione giurisprudenziale e molteplici interventi delle Sezioni Unite: nell’ambito della illegalità della pena rientrano i casi di illegalità ab origine della pena, inflitta extra legem o contra legem perché non prevista dal­l’or­di­na­mento giuridico o non corrispondente per specie o quantità a quella prevista dalla fattispecie incriminatrice; la nozione di illegalità della pena è stata estesa anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, e quindi inesistente fin dalla sua origine, o in violazione del principio di irretroattività della legge più favorevole. Al contrario la giurisprudenza di legittimità ha negato che rientri nella categoria dell’illegalità della pena la sanzione che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato. Tuttavia – come sottolinea l’ordinanza in commento –, tra le ipotesi di illegalità macroscopiche enunciate ed i casi di manifesta irrilevanza di errori di calcolo sulla misura finale della sanzione inflitta in esito al patteggiamento, ai quali, in limitati casi, si può porre rimedio eventualmente con la procedura di correzione prevista dall’art. 130 bis c.p.p., esiste una "terra di mezzo", nella quale si muovono ipotesi più problematiche da catalogare, che contemplano inesattezze nei passaggi intermedi attraverso i quali si giunge alla determinazione finale della pena e nelle quali il calcolo errato della pena contenuto nel progetto sanzionatorio, avallato dal giudice del patteggiamento, può determinare spostamenti significativi nella determinazione finale della pena stessa. È il caso della fattispecie del bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche applicato unicamente con riguardo ad una sola delle circostanze aggravanti contestate, fattispecie rispetto alla quale si registrano interpretazioni contrastanti. L’orientamento che richiama esplicitamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite esclude l’ille­ga­lità della pena richiesta dalle parti e applicata dal giudice, operando il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti ed una sola delle aggravanti ritenute, in quanto l’erronea pena così determinata corrisponde comunque, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie (Cass., sez. VI, 20 luglio 2021, n. 28031; Cass., sez. V, 8 maggio 2019, n. 19757). Se, come affermato dalle Sezioni Unite, la pena può definirsi “illegale” solo quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio