Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


Sulla natura della sentenza di proscioglimento

(Cass., sez. un., 31 gennaio 2022, n. 3512)

La questione sottoposta alle Sezioni Unite concerne laccertamento delleffettiva iscrivibilità della sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza prima della formale apertura del dibattimento, nello schema tipizzato dallart. 469 c.p.p.

Secondo un primo orientamento, loperatività della disposizione deve essere circoscritta alle sole ipotesi in cui il proscioglimento venga pronunziato nella fase degli atti preliminari al dibattimento, dovendosi pertanto escludere che la sentenza in udienza pubblica, dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dellapertura del dibattimento, possa essere qualificata come sentenza predibattimentale, a prescindere dal nomen iuris attribuitole dal giudice (Cass., sez. II 18 settembre 2020, n. 32449; Cass., sez. V, 21 febbraio 2020, n. 14690; Cass., sez. II, 23 ottobre 2019, n. 673). Se la fase degli atti preliminari al dibattimento è un segmento autonomo e distinto da quello degli atti introduttivi, la sentenza emessa in contraddittorio nelludienza pubblica deve considerarsi sempre adottata ex art. 129 c.p.p., anche qualora resa su conforme richiesta delle parti o pronunciata per improcedibilità o estinzione del reato, con conseguente appellabilità del pubblico ministero e dellimputato, ove ricorrano le condizioni di cui allart. 593 c.p.p.

segue

Un secondo orientamento riconosce la natura di sentenze predibattimentali anche a quelle pronunciate in pubblica udienza successivamente alla costituzione delle parti, ma prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento (Cass., sez. III, 22 ottobre 2019, n. 1578; Cass., sez. VI, 24 giugno 2014, n. 28151). Secondo questa impostazione, la fase predibattimentale si prolungherebbe senza soluzione di continuità fino al momento in cui vengono compiute le formalità di apertura del dibattimento previste dall’art. 492, ritenuto l’unico riferimento sistematico idoneo a segnare un chiaro sbarramento tra i diversi segmenti processuali e a siglare l’inizio della fase dibattimentale (Cass., sez. VI, 11 novembre 2020, n. 1571; Cass., sez. I, 16 dicembre 2008, n. 2441). La soluzione del contrasto giurisprudenziale necessita di una premessa di ordine sistematico in relazione alla segmentazione delle fasi del giudizio. Le Sezioni unite condividono il primo orientamento, in quanto coerente con l’impostazione sistematica adottata dal legislatore che ha inteso scandire la sequenza procedimentale relativa alla fase del giudizio di merito. La collocazione della disciplina degli atti introduttivi nel titolo II, libro VII, intitolato dibattimento, rileva la chiara volontà del legislatore di considerare tale segmento nella sua globalità come parte integrante dello stesso. Il carattere polisemico che assume nel lessico codicistico il termine “dibattimento” porta a ridimensionare la rilevanza dell’art. 492, che costituisce il riferimento temporale per l’attivazione di determinati poteri di carattere processuale e sostanziale, non esercitabili nel prosieguo del dibattimento. La configurazione di un segmento processuale autonomo dedicato agli atti preliminari al dibattimento è inevitabile conseguenza del fatto che la transizione del procedimento dalla fase preliminare a quella del giudizio comporta adempimenti di carattere ordinatorio o connessi all’esercizio del diritto alla prova funzionali all’ordinato svolgimento del dibattimento. La dislocazione dell’art. 469 all’interno dello statuto dedicato espressamente alla disciplina di una fase così fortemente caratterizzata non può dunque essere considerata neutra. La correttezza dell’interpretazione è confermata anche dalla disciplina e dalla struttura dell’istituto. Il proscioglimento anticipato risponde a finalità deflattive e di economia processuale; la sua operatività è concepita come eccezionale, così come eccezionale risulta l’at­tri­buzione di poteri decisori al giudice in una fase anteriore al dibattimento, nel quale egli ha una limitata conoscenza della materia giudiziale e nella quale non è fisiologicamente contemplata l’in­stau­razione del contraddittorio con le parti. Inoltre, [continua..]

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