Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(L. 25 febbraio 2022, n. 15)

La l. 25 febbraio 2022 n. 15 (G.U., Sr. gen., 28 febbraio 2022, n. 49, suppl. ord. n. 8) apporta alcune novità in sede di conversione al d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, che ha prorogato i termini legislativi in vari ambiti, compresa la giustizia penale. Il provvedimento giunge all’esito di una serie di atti aventi forza di legge, emanati per contrastare l’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia. Sono invariate le previsioni relative al deposito degli atti in modalità telematica, alla trattazione delle udienze da remoto, ai colloqui telematici per i detenuti, ai collegamenti a distanza per gli atti di indagine, al contraddittorio cartolare in appello ed in cassazione, che troveranno applicazione sino al 31 dicembre 2022. In sede di conversione, invece, l’art. 16, comma 1 bis proroga sino al 31 marzo 2022 «data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» l’efficacia della disposizione concernente la partecipazione alle udienze in videoconferenza dei detenuti; efficacia che il testo originario del decreto legge estendeva al 31 dicembre 2022.

L’estensione temporale dell’ambito applicativo della disciplina processuale penale, svincolata dalla persistenza dello stato emergenziale, finisce per porre a regime il modello pandemico, caratterizzato, almeno agli albori dell’annosa vicenda seguita alla diffusione del Covid-19, dalla temporaneità.

segue

 

In primo luogo, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria potranno ancora effettuare collegamenti da remoto per il compimento di atti investigativi che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, esperti o altre persone. Tuttavia, l’art. 23, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 fa salva la facoltà del difensore dell’indagato di opporsi al ricorso a tali strumenti di collegamento audio-visivo «quando l’atto richiede la sua presenza». Nonostante la norma non brilli per chiarezza, si ritiene che l’opposizione sia consentita non soltanto nelle fattispecie di assistenza difensiva necessaria, ma tutte le volte in cui il compimento dell’atto richieda comunque la presenza del difensore. Si stabilisce che, qualora la persona sottoposta alle indagini si trovi in libertà, dovrà recarsi presso l’uf­ficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza. Tale ufficio è il luogo in cui si instaurerà il collegamento con l’autorità procedente, assicurando all’indagato la facoltà di conferire riservatamente con il difensore, il quale potrà partecipare in presenza ovvero mediante collegamento dal proprio studio. Qualora, invece, la persona sottoposta alle indagini non si trovi in stato di libertà, si procederà secondo le modalità previste dall’art. 23, comma 4, d.l. n. 137/2020, ossia mediante videoconferenza che assicura il collegamento tra il luogo di esecuzione dell’atto di indagine e il luogo di custodia. Le stesse modalità – videoconferenza o altro collegamento da remoto – sono previste dall’art. 23, comma 4, anche per assicurare, all’indagato in vinculis, la partecipazione a qualsiasi udienza. Infine, il collegamento da remoto potrà essere impiegato per lo svolgimento dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p. Il ricorso ai collegamenti da remoto resta, inoltre, consentito per la fase della deliberazione collegiale della sentenza in camera di consiglio. Inoltre qualora l’udienza di discussione finale, celebrata pubblicamente o nelle forme del rito camerale, sia svolta a distanza, la deliberazione collegiale potrà avvenire con l’impiego di modalità di collegamento da remoto. Ma l’aspetto più problematico della normativa in commento riguarda l’estensione temporale del procedimento camerale non partecipato sino al 31 dicembre 2022. Tale proroga è prevista sia per i giudizi d’appello – ai sensi dell’art. 23 bis d.l. n. 137/2020 – sia per quelli dinnanzi alla Corte di cassazione – ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020. Salvi i casi in cui si debba procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudizio di secondo grado viene celebrato [continua..]

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